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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22820/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato nel 2011 a un soggetto indicato come liquidatore di una s.r.l. già cancellata dal registro delle imprese nel 2006. L'atto rettificava, per l'anno d'imposta 2003, la dichiarazione della società ai fini IVA, IRES e IRAP, contestando operazioni inesistenti documentate da due fatture. Il destinatario impugnava l'atto e la CTP accoglieva il ricorso ritenendo che non potesse essere notificato al liquidatore di una società già estinta. La CTR confermava, osservando che con la cancellazione era cessato il potere rappresentativo del liquidatore e che, se si fosse inteso imputargli una responsabilità personale ex art. 36 d.P.R. 602/1973, l'Ufficio non aveva dedotto né provato i relativi presupposti. L'Agenzia ricorreva in cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 28 d.lgs. 175/2014, sostenendo che il differimento quinquennale dell'effetto estintivo dovesse applicarsi anche al caso di specie; con il secondo deduceva violazione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, affermando che i liquidatori rispondono in proprio dei debiti tributari e che grava su di loro un maggiore onere probatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato la linea difensiva dell'Agenzia e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando d'ufficio l'inammissibilità del ricorso originario proposto da un soggetto privo di legittimazione processuale, poiché la società era stata cancellata ed estinta prima dell'avviso di accertamento e prima dell'introduzione del giudizio. Ha escluso l'applicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, trattandosi di norma sostanziale e perché la cancellazione risaliva al 2006, dunque in epoca anteriore al 13 dicembre 2014. Ha inoltre escluso che la lite potesse essere salvata come azione di responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973, perché l'avviso non conteneva una specifica contestazione di tale responsabilità né l'Amministrazione aveva allegato e provato i relativi presupposti. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, con arresto definitivo del processo per improponibilità originaria del ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    "Ferma restando l'estinzione della società"; "i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci... e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi"

    La cancellazione della società dal registro delle imprese produce estinzione dell'ente e fa venir meno il potere rappresentativo del liquidatore; i creditori possono agire verso soci e liquidatori solo nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014

    "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione... l'estinzione della società... ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione"

    La disposizione ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente; opera solo per cancellazioni richieste nella sua vigenza, a partire dal 13 dicembre 2014.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    "la responsabilità ... è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973"

    La responsabilità di liquidatori e amministratori per le imposte non pagate con le attività di liquidazione va fatta valere con specifico atto motivato e richiede la prova dei presupposti normativi, inclusa l'avvenuta riscossione di somme nel bilancio finale di liquidazione.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    È la forma di notificazione richiamata per l'atto motivato con cui si accerta la responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita.

  • artt. 1176 e 1218 c.c.

    Richiamati per qualificare la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori come obbligazione civile propria ex lege, distinta da una successione o coobbligazione nei debiti tributari.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese, quando intervenuta prima della notifica dell'atto impositivo o dell'introduzione del giudizio, determina il difetto di capacità processuale dell'ente estinto e la conseguente carenza di legittimazione del suo ex liquidatore a proporre o proseguire il ricorso.
  • L'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non ha efficacia retroattiva: il differimento quinquennale dell'effetto estintivo opera solo per cancellazioni richieste dopo l'entrata in vigore della norma e non può rivitalizzare rapporti estinti in precedenza.
  • La responsabilità dei liquidatori per debiti tributari sociali non si presume dalla mera qualità rivestita, ma deve essere contestata con atto specifico e motivato, recante l'indicazione della fattispecie di responsabilità e degli elementi costitutivi previsti dalla legge.
  • In assenza di una formale contestazione ex art. 36 d.P.R. 602/1973 e della prova dei relativi presupposti, l'atto impositivo notificato alla società estinta non può essere convertito in una valida azione di responsabilità personale verso il liquidatore.
  • Il difetto originario di legittimazione processuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e comporta la cassazione senza rinvio quando impedisce la stessa instaurazione valida del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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