Cassazione Civile, Ordinanza n. 24533/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa relativa a vari terreni occupati per la realizzazione di un'opera autostradale. La proprietaria dei fondi aveva contestato la stima delle indennità di espropriazione, asservimento e occupazione temporanea, ritenendole incongrue e sostenendo che i suoli dovessero essere valutati senza considerare un vincolo urbanistico successivo, che a suo dire aveva natura espropriativa e dunque non poteva abbattere il valore indennitario. Dopo un primo giudizio di merito culminato in una cassazione con rinvio, la Corte d'appello, in sede rescissoria, aveva ritenuto di dover applicare il criterio dell'edificabilità legale riferito allo strumento urbanistico vigente alla data del decreto di esproprio, escludendo la natura espropriativa del vincolo e rigettando l'opposizione alla stima. Con il ricorso per cassazione la società proprietaria ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. 327/2001, dell'art. 66 delle NTA del PRG e dei parametri costituzionali e convenzionali, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente calcolato l'indennità come se i terreni fossero agricoli e avesse applicato un vincolo preordinato all'esproprio che, invece, andava ignorato; dall'altro, ha denunciato contraddittorietà della motivazione sulla rilevanza e sul contenuto del vincolo urbanistico relativo alla fascia di ambientazione stradale e ferroviaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice di rinvio si era correttamente attenuto al principio di diritto già affermato nella precedente ordinanza rescindente, che imponeva di determinare l'indennità tenendo conto della classificazione urbanistica vigente al momento della vicenda ablativa e distinguendo i vincoli conformativi da quelli espropriativi. Ha inoltre osservato che i motivi proposti dalla ricorrente si risolvevano in una mera riproposizione delle difese già svolte nel merito, senza indicare specificamente gli errori interpretativi commessi dalla corte di rinvio nel leggere la precedente decisione di legittimità. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché rivolto alla motivazione in sé della sentenza e comunque fondato su una censura di vizio motivazionale non più deducibile nella formulazione invocata. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle controparti e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
base normativa dell'opposizione alla stima delle indennità espropriative
disciplina del rito applicabile all'opposizione alla stima
procedimento di determinazione dell'indennità mediante collegio dei periti
art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001
richiamato per l'aumento del 10% dell'indennità determinata
la determinazione del valore del bene va fatta senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'opera
art. 5-bis, comma 3, l. 359/1992
criterio dell'edificabilità legale, ancora rilevante e recepito nel sistema del testo unico espropriazioni
criteri di interpretazione della sentenza rescindente da parte del giudice di rinvio
vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del vizio di violazione di legge dedotto nel precedente giudizio di legittimità
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per escludere la deducibilità del vizio motivazionale nella formulazione non più vigente
art. 42 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'indennità espropriativa
Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela del diritto di proprietà
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato non solo alla regola di diritto espressamente affermata dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche che ne costituiscono il fondamento, perché queste integrano il contenuto vincolante della decisione rescindente.
- Quando la Cassazione annulla con rinvio per violazione di legge, il giudice di rinvio non può rimettere in discussione i presupposti già coperti dal dictum rescindente; può solo applicare il principio di diritto al fatto già accertato nei limiti tracciati dalla sentenza di legittimità.
- Chi deduce in cassazione l'erronea interpretazione, da parte del giudice di rinvio, della precedente sentenza della Corte di cassazione deve specificare puntualmente i canoni ermeneutici violati e gli errori commessi; non è sufficiente riproporre le difese già svolte nel merito o contrapporre una diversa lettura del dictum.
- Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, la qualificazione del suolo deve essere effettuata con riferimento alla sua classificazione urbanistica vigente al momento della vicenda ablativa, secondo il criterio dell'edificabilità legale.
- Non possono essere considerati edificatori, ai fini indennitari, i vincoli urbanistici che abbiano natura conformativa e che comportino un divieto assoluto di edificazione nell'interesse pubblico; resta invece irrilevante il vincolo preordinato all'esproprio.
- Il vizio di contraddittoria motivazione non è più configurabile al di fuori dei limiti dell'attuale art. 360, n. 5, c.p.c., sicché una censura che si fondi su tale vizio nella vecchia formulazione, se non compatibile ratione temporis, è inammissibile.
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