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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11552/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica autorità)

La controversia

I ricorsi, proposti separatamente nell'interesse di due imputati, censuravano la sentenza del tribunale nella parte in cui aveva disposto la confisca del denaro sequestrato. I ricorrenti deducevano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., la violazione degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis c.p., sostenendo in sostanza l'illegittimità della confisca per sproporzione applicata a 950 euro in contanti. La Corte rileva però che il tribunale aveva correttamente applicato la disciplina introdotta dal d.l. n. 123 del 2023, conv. in l. n. 159 del 2023, che ha inserito il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 tra i reati presupposto della confisca per sproporzione, e ha accertato che la somma sequestrata era manifestamente sproporzionata rispetto alle condizioni di vita degli imputati, privi di attività lavorativa lecita e dediti allo spaccio di stupefacenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla confisca, osservando che il tribunale aveva legittimamente disposto la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, come novellato, e che la motivazione del giudice di merito sulla sproporzione del denaro rispetto ai redditi leciti e al tenore di vita degli imputati non era efficacemente censurata. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 complessivi in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    norma invocata dai ricorrenti a fondamento del vizio di legittimità, ma ritenuta non utile a scardinare la motivazione del giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    norma invocata dai ricorrenti per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    nel testo risultante dalla riforma del 2023, consente la confisca del denaro in relazione anche ai fatti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, inclusi tra i presupposti della confisca per sproporzione.

  • art. 240-bis c.p.

    disciplina la confisca per sproporzione, applicabile quando il valore dei beni risulta sproporzionato rispetto ai redditi leciti e alle condizioni economiche del soggetto.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    reato presupposto rilevante ai fini della confisca per sproporzione dopo la novella richiamata dalla Corte.

  • art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123

    disposizione che ha modificato il regime della confisca, includendo la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, tra i reati presupposto.

  • legge 13 novembre 2023, n. 159

    legge di conversione che ha confermato la modifica normativa richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue alla inammissibilità quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La confisca per sproporzione può essere legittimamente disposta quando il bene sequestrato risulti manifestamente sproporzionato rispetto alle condizioni economiche dell'imputato e il reato per cui si procede rientri tra i presupposti normativi applicabili.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente richiamare in modo astratto il vizio di motivazione o di violazione di legge: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è manifestamente infondato.
  • Quando il legislatore estende espressamente il catalogo dei reati presupposto della confisca, la nuova disciplina si applica secondo il testo vigente richiamato dal giudice di merito, ove la decisione sia coerente con tale assetto normativo.
  • La deduzione di redditi leciti assenti o modesti, unitamente all'accertata attività criminosa abituale, costituisce un elemento idoneo a sorreggere il giudizio di sproporzione del denaro rispetto alla situazione patrimoniale del soggetto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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