Cassazione Civile, Ordinanza n. 23439/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di banca, addetto allo sportello commerciale, era stato licenziato per giusta causa dopo contestazione disciplinare relativa a operazioni compiute tra dicembre 2016 e gennaio 2017. Gli era stato addebitato di avere attivato rapporti per carte prepagate e servizi multicanalità a favore di soggetti che non aveva identificato personalmente, di avere omesso le verifiche antiriciclaggio richieste, di non avere acquisito direttamente le sottoscrizioni degli interessati, di aver consegnato documenti, carte, PIN e credenziali al suocero di alcuni clienti invece che ai diretti intestatari, in violazione delle procedure interne. Il Tribunale aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva e aveva applicato la tutela risarcitoria; la Corte d'appello aveva confermato, valorizzando la mancanza di prova di un dolo specifico, l'assenza di un danno per la banca, la natura di strumenti "a rischio assente" delle carte prepagate a saldo zero e la ritenuta commisurazione delle verifiche al livello di rischio. La banca ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2104, 2105 e 2119 c.c. e degli artt. 19 e 20 d.lgs. 231/2007, sostenendo che, ratione temporis, l'art. 19 imponeva l'identificazione del cliente in presenza fisica e non consentiva deroghe in base al rischio, introdotte solo successivamente; ha inoltre contestato che le carte a saldo zero non fossero comunque utilizzabili per riciclaggio e ha censurato la valorizzazione dell'assenza di dolo specifico, poiché il comportamento era comunque volontario. La Cassazione ha ritenuto fondati i profili relativi alla corretta interpretazione dell'art. 19 d.lgs. 231/2007 nel testo applicabile ai fatti, affermando che allora non esisteva alcuna possibilità di identificare il cliente senza la sua presenza fisica e che il richiamo all'art. 20 non poteva svuotare tale obbligo; le ulteriori censure sono rimaste assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca limitatamente alle censure concernenti l'erronea interpretazione dell'art. 19 d.lgs. 231/2007 nel testo vigente all'epoca dei fatti, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del corretto regime antiriciclaggio applicabile. Sono rimasti assorbiti gli ulteriori rilievi sulla pericolosità delle carte prepagate e sul dolo. L'esito finale è quindi di cassazione con rinvio, con vittoria processuale della banca ricorrente.
Norme richiamate
unico motivo proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
la censura è stata formulata come violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla condotta disciplinare del lavoratore
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla condotta disciplinare del lavoratore
richiamato per sostenere che la condotta integrasse giusta causa di licenziamento
nel testo vigente ratione temporis imponeva l'identificazione personale del cliente; la Corte esclude che allora fossero ammesse identificazione a distanza o eccezioni fondate sul livello di rischio, introdotte solo con la novella del 2017
non poteva essere utilizzato per neutralizzare l'obbligo di identificazione personale previsto dall'art. 19 nel regime applicabile ai fatti
richiamato come fonte delle modifiche normative che avrebbero introdotto successivamente nuove modalità di identificazione e il riferimento al rischio
Massime di principio
- Nel regime antiriciclaggio applicabile ratione temporis, l'obbligo di identificazione del cliente va verificato secondo il testo della norma vigente al momento dei fatti; non possono essere applicate retroattivamente semplificazioni o deroghe introdotte da riforme successive.
- L'obbligo di adeguata verifica della clientela non può essere interpretato in modo da svuotare il presidio dell'identificazione personale del cliente quando tale identificazione era richiesta dalla legge applicabile.
- Ai fini del licenziamento disciplinare, l'erronea applicazione della disciplina normativa che governa la condotta contestata può incidere decisivamente sulla qualificazione della gravità dell'inadempimento e sulla valutazione della giusta causa.
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