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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2349/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce del 26/10/2022. Napoletano ha dedotto: (a) nullità per incompetenza del giudice del rinvio (art. 627 c.p.p.), sostenendo che il rinvio avrebbe dovuto essere alla sezione distaccata di Taranto e non alla sezione promiscua; (b) vizio nella rinnovata determinazione della pena per omessa o insufficiente motivazione sugli aumenti per i reati posti in continuazione (artt. 132, 133 c.p.). Saponaro ha contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.), la non adeguata motivazione sulla determinazione della pena e la non comparazione con la pena applicata a coimputati (richiamando anche art. 62-bis c.p. e art. 627 c.p.p.). Entrambi hanno chiesto l'accoglimento e la riforma della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Napoletano: il primo motivo (competenza del giudice del rinvio) è manifestamente infondato perché la Cassazione aveva rinviato alla sezione promiscua della Corte di appello di Lecce; inoltre, per la parte relativa al capo dichiarato assorbito (assoluzione sul capo U) manca interesse ad impugnare. Il secondo motivo sulla determinazione della pena è inammissibile perché il ricorrente non si è confrontato con la motivazione resa dalla Corte di appello che aveva adeguatamente spiegato gli aumenti per i reati raggruppati, motivazione ritenuta congrua anche alla luce della gravità delle condotte. Quanto a Saponaro: la Corte ha ritenuto congrua e logica la rideterminazione della pena (pari base, diminuzioni e aumenti per continuazione) e ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando la reiterazione e gravità delle condotte e una precedente condanna per associazione di tipo mafioso. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di somme alla Cassa delle ammende (euro 5.000 per Napoletano e euro 3.000 per Saponaro, oltre alle spese).

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Invocato da Napoletano per censurare la competenza del giudice del rinvio; la Corte ha ritenuto il motivo infondato dato che la Cassazione aveva effettivamente disposto il rinvio alla sezione promiscua

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai requisiti di legittimazione e interesse ad impugnare; la Corte ha ribadito che l'interesse ad impugnare deve essere concreto e utilitaristico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna pecuniaria dei ricorrenti

  • artt. 132, 133 cod. pen.

    Norme sulla determinazione della pena e sulle circostanze; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello, sul calcolo degli aumenti per i reati in continuazione e sul diniego delle attenuanti generiche, fosse adeguata e non manifestamente illogica

  • art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate dai ricorrenti in relazione all'atto di impugnazione e all'istruzione; la Corte ha ritenuto i motivi non rispondenti alla sentenza impugnata o manifestamente infondati

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla recidiva; la Corte ha ritenuto legittimo il riferimento alla recidiva e alla precedente condanna ai fini del diniego delle attenuanti generiche

  • art. 73 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)

    Norma sostanziale contestata per i reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti; utilizzata per l'inquadramento delle condotte contestate a Napoletano e Saponaro

  • art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; applicata nella imputazione a carico di Napoletano

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895 artt. 2, 4, 7

    Norme sulla detenzione e porto di armi comuni da sparo: contestate a carico di Napoletano; la Corte di appello poi ha assolto per uno dei capi armi (U) per insufficienza di prova

Massime di principio

  • Per proporre ricorso in Cassazione è necessario avere un interesse concreto e attuale: l'assenza di un danno processuale o di utilità rende il ricorso inammissibile.
  • Se la Cassazione dispone il rinvio a una specifica sezione, la censura sulla competenza del giudice del rinvio è infondata quando il provvedimento di rinvio è chiaro e conforme.
  • La determinazione della pena per reati in continuazione può essere motivata aggregando gruppi di reati di pari gravità; la Corte può stabilire aumenti omogenei purché dia una motivazione logica sulla gravità complessiva delle condotte.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se la motivazione del giudice di merito mostra, in modo non manifestamente illogico, elementi che rivelino una elevata capacità a delinquere (es. reiterazione di condotte gravi o precedenti condanne)
  • Chi impugna una decisione di rinvio deve confrontarsi direttamente e specificamente con la motivazione resa dalla corte di merito; argomentazioni generiche o non specificamente dirette alla motivazione impugnata portano all'inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può irrogare condanne al pagamento delle spese e somme a favore della Cassa delle ammende, con importi commisurati alla manifesta infondatezza delle censure.

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