Cassazione Penale, Sentenza n. 2349/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce del 26/10/2022. Napoletano ha dedotto: (a) nullità per incompetenza del giudice del rinvio (art. 627 c.p.p.), sostenendo che il rinvio avrebbe dovuto essere alla sezione distaccata di Taranto e non alla sezione promiscua; (b) vizio nella rinnovata determinazione della pena per omessa o insufficiente motivazione sugli aumenti per i reati posti in continuazione (artt. 132, 133 c.p.). Saponaro ha contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.), la non adeguata motivazione sulla determinazione della pena e la non comparazione con la pena applicata a coimputati (richiamando anche art. 62-bis c.p. e art. 627 c.p.p.). Entrambi hanno chiesto l'accoglimento e la riforma della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Napoletano: il primo motivo (competenza del giudice del rinvio) è manifestamente infondato perché la Cassazione aveva rinviato alla sezione promiscua della Corte di appello di Lecce; inoltre, per la parte relativa al capo dichiarato assorbito (assoluzione sul capo U) manca interesse ad impugnare. Il secondo motivo sulla determinazione della pena è inammissibile perché il ricorrente non si è confrontato con la motivazione resa dalla Corte di appello che aveva adeguatamente spiegato gli aumenti per i reati raggruppati, motivazione ritenuta congrua anche alla luce della gravità delle condotte. Quanto a Saponaro: la Corte ha ritenuto congrua e logica la rideterminazione della pena (pari base, diminuzioni e aumenti per continuazione) e ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando la reiterazione e gravità delle condotte e una precedente condanna per associazione di tipo mafioso. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di somme alla Cassa delle ammende (euro 5.000 per Napoletano e euro 3.000 per Saponaro, oltre alle spese).
Norme richiamate
Invocato da Napoletano per censurare la competenza del giudice del rinvio; la Corte ha ritenuto il motivo infondato dato che la Cassazione aveva effettivamente disposto il rinvio alla sezione promiscua
Richiamato in relazione ai requisiti di legittimazione e interesse ad impugnare; la Corte ha ribadito che l'interesse ad impugnare deve essere concreto e utilitaristico
Norma che autorizza la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna pecuniaria dei ricorrenti
Norme sulla determinazione della pena e sulle circostanze; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello, sul calcolo degli aumenti per i reati in continuazione e sul diniego delle attenuanti generiche, fosse adeguata e non manifestamente illogica
art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norme richiamate dai ricorrenti in relazione all'atto di impugnazione e all'istruzione; la Corte ha ritenuto i motivi non rispondenti alla sentenza impugnata o manifestamente infondati
Richiamato in relazione alla recidiva; la Corte ha ritenuto legittimo il riferimento alla recidiva e alla precedente condanna ai fini del diniego delle attenuanti generiche
art. 73 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)
Norma sostanziale contestata per i reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti; utilizzata per l'inquadramento delle condotte contestate a Napoletano e Saponaro
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; applicata nella imputazione a carico di Napoletano
legge 2 ottobre 1967, n. 895 artt. 2, 4, 7
Norme sulla detenzione e porto di armi comuni da sparo: contestate a carico di Napoletano; la Corte di appello poi ha assolto per uno dei capi armi (U) per insufficienza di prova
Massime di principio
- Per proporre ricorso in Cassazione è necessario avere un interesse concreto e attuale: l'assenza di un danno processuale o di utilità rende il ricorso inammissibile.
- Se la Cassazione dispone il rinvio a una specifica sezione, la censura sulla competenza del giudice del rinvio è infondata quando il provvedimento di rinvio è chiaro e conforme.
- La determinazione della pena per reati in continuazione può essere motivata aggregando gruppi di reati di pari gravità; la Corte può stabilire aumenti omogenei purché dia una motivazione logica sulla gravità complessiva delle condotte.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se la motivazione del giudice di merito mostra, in modo non manifestamente illogico, elementi che rivelino una elevata capacità a delinquere (es. reiterazione di condotte gravi o precedenti condanne)
- Chi impugna una decisione di rinvio deve confrontarsi direttamente e specificamente con la motivazione resa dalla corte di merito; argomentazioni generiche o non specificamente dirette alla motivazione impugnata portano all'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può irrogare condanne al pagamento delle spese e somme a favore della Cassa delle ammende, con importi commisurati alla manifesta infondatezza delle censure.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2330/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2332/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2333/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2334/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2335/2024 del 19/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →