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Sentenza

Sentenza del 01/02/2024 n. 3002 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella con sanzioni per complessivi 91,74 euro, irrogate per il mancato versamento dell’imposta di registrazione relativa a un decreto della Corte d’Appello del 25 marzo 2010. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, l’irregolarità della notifica dell’avviso di liquidazione presupposto e la falsità della relativa relata; contestava inoltre l’inammissibilità del suo appello, vizi nello svolgimento e nella deliberazione del processo, nonché le spese e la condanna per lite temeraria. In Cassazione ha proposto cinque motivi e, con memoria, chiesto anche la cessazione della materia del contendere in base allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro previsto dalla legge n. 197/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere perché formulata genericamente e senza elementi sufficienti a verificare i presupposti dello stralcio. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancata indicazione e localizzazione degli atti necessari a dimostrare i vizi processuali. Il terzo e il quarto motivo non hanno scalfito la decisione: la denuncia-querela non equivale alla rituale proposizione della querela di falso davanti al giudice ordinario, necessaria per ottenere la sospensione; inoltre, l’impugnazione della cartella era inammissibile perché l’avviso di liquidazione presupposto risultava ritualmente notificato e non era stato impugnato nei termini. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito, essendo irrilevante la dedotta omessa indicazione delle parti a fronte della decisiva autonoma ragione d’inammissibilità. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non risultava dimostrato che le contestazioni sulle spese e sulla lite temeraria fossero state proposte ritualmente in appello, ed era comunque generico. Nessuna statuizione sulle spese di Cassazione, poiché l’Ufficio non si è costituito. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione.

    Il ricorso per Cassazione deve esporre in modo specifico i fatti e gli elementi processuali rilevanti per ciascuna censura e indicare dove gli atti richiamati sono reperibili. Non basta citare la norma violata o rinviare genericamente agli atti.

  • Art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la presentazione di una denuncia-querela in ordine alla falsità della relata di notifica di una cartella di pagamento non è equiparabile, ai fini della sospensione del processo tributario per cd. pregiudizialità esterna, alla proposizione della querela di falso, alla quale soltanto l'univoca formulazione letterale dell'art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riconnette tale effetto.

    La sospensione del processo tributario per la contestazione della falsità di una relata richiede la proposizione rituale della querela di falso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria; una semplice denuncia-querela non è sufficiente.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza di merito aveva richiamato questa norma per dichiarare inammissibile l’appello, ma la Cassazione non ha deciso nel merito la censura relativa all’indicazione delle parti: l’ha ritenuta assorbita, perché restava decisiva l’autonoma ragione dell’inammissibilità dell’impugnazione originaria, relativa alla mancata contestazione tempestiva dell’avviso presupposto.

  • Art. 1, commi da 222 a 230, della legge n. 197/2022

    La richiesta di applicazione dello stralcio dei debiti fino a 1.000 euro non è stata accolta perché il contribuente non aveva fornito dati concreti che consentissero di verificare la data, l’importo e gli altri presupposti rilevanti.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in relazione al comma 1-bis

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Se un atto presupposto è stato regolarmente notificato e non viene impugnato entro i termini, la contestazione successiva dell’atto consequenziale può essere inammissibile quando non siano dedotti vizi propri di quest’ultimo.
  • Per ottenere la sospensione del processo tributario contestando la falsità di una relata non basta presentare una denuncia-querela: occorre proporre ritualmente la querela di falso nelle forme e davanti all’autorità competente.
  • In Cassazione ogni motivo deve indicare con precisione i fatti, gli atti rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo. Le censure generiche o non verificabili possono essere dichiarate inammissibili.
  • Non si possono introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che non risultino dedotte nel giudizio di merito; chi le propone deve indicare e documentare in quale atto precedente le aveva sollevate.
  • La richiesta di applicare uno stralcio o un annullamento automatico di debiti deve essere accompagnata da elementi concreti che permettano al giudice di verificare i presupposti previsti dalla legge.

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