Sentenza del 01/02/2024 n. 2985 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rifiuto tacito dell’Agenzia di rimborsare l’IRAP versata in seguito all’accertamento con adesione del 14 dicembre 2012, relativo al disconoscimento di costi sostenuti negli anni d’imposta 2005-2008 perché ritenuti connessi all’esercizio abusivo di attività bancaria e finanziaria. Plusvalore aveva chiesto il rimborso con istanze del 7 dicembre 2016, sostenendo, da un lato, che il PVC del 12 ottobre 2011 avesse già formalizzato la pretesa fiscale prima dell’esercizio dell’azione penale e, dall’altro, che la richiesta di rinvio a giudizio del 12 settembre 2012 avesse perso efficacia per una questione di competenza, poi risolta nel 2017. In Cassazione ha contestato la qualificazione del PVC come atto meramente procedimentale e l’individuazione nella richiesta del PM dell’atto di esercizio dell’azione penale. La Cassazione ha rilevato che non era stata specificamente impugnata l’autonoma ragione della decisione d’appello secondo cui l’accertamento con adesione era intangibile e le istanze di rimborso non potevano essere usate come impugnazione indiretta; inoltre, non risultava provata un’assoluzione dal reato contestato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza decidere nel merito le questioni sul PVC e sull’esercizio dell’azione penale, perché la contribuente non aveva censurato una ratio decidendi autonoma e sufficiente: l’intangibilità dell’accertamento con adesione e l’improponibilità del rimborso come forma surrettizia di impugnazione. Ha condannato Plusvalore alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. La CTP di Bologna aveva rigettato i ricorsi e la CTR dell’Emilia-Romagna aveva rigettato gli appelli riuniti.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993
La contribuente invocava la disposizione per sostenere che i costi connessi a reati potessero essere disconosciuti solo dopo l’esercizio dell’azione penale. La Cassazione non ha deciso questa questione nel merito, poiché il ricorso era inammissibile per la mancata censura di una ratio autonoma della sentenza d’appello.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti di legge, la declaratoria d’inammissibilità comporta l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Se una decisione si fonda su più ragioni autonome e ciascuna è sufficiente, da sola, a sorreggere il dispositivo, il ricorso deve contestarle tutte in modo specifico: lasciare intatta una ratio autonoma può determinare l’inammissibilità o il consolidamento della decisione.
- Un’istanza di rimborso non può essere utilizzata per aggirare l’intangibilità di un accertamento definito con adesione, quando la decisione applicabile considera tale accordo non più impugnabile e il rimborso una contestazione indiretta della pretesa concordata.
- La sentenza non stabilisce se, in generale, il PVC possa precedere l’esercizio dell’azione penale ai fini del disconoscimento dei costi da reato: la questione è rimasta senza decisione di merito per l’inammissibilità del ricorso.
- Nel contestare un accertamento relativo a costi da reato, occorre distinguere le questioni sostanziali sulla sequenza degli atti dalla preclusione processuale derivante da un accordo con adesione e censurare specificamente ogni autonoma ragione della pronuncia impugnata.
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