Sentenza del 01/02/2024 n. 2993 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 510, depositata il 24 novembre 2020, che aveva rigettato il suo appello e confermato l'accoglimento parziale del ricorso della società contro l'avviso di accertamento Tari n. 2742, relativo agli anni 2012, 2014 e 2015. Con sei motivi il Comune ha contestato: l'asserita contraddittorietà della motivazione e l'interpretazione delle norme sugli imballaggi; l'accertamento della prevalente produzione di rifiuti da imballaggio terziario e la relativa prova; l'omessa pronuncia e la violazione degli obblighi dichiarativi della contribuente; infine, l'esclusione integrale dalla Tari delle superfici interessate, sostenendo che restasse dovuta almeno la quota fissa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi: la motivazione della sentenza regionale era comprensibile e gli imballaggi terziari sono soggetti a un regime speciale, non assimilabile ai rifiuti urbani né assoggettabile alla privativa comunale; eventuali regolamenti comunali di assimilazione vanno disapplicati in tale parte. Il terzo motivo, volto a contestare la valutazione delle prove sulla produzione e sul recupero dei rifiuti, è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto e non indicava una corretta violazione delle regole sull'onere o sull'uso delle prove. Quarto e quinto motivo sono stati rigettati: la dichiarazione Tari presentata dalla società indicava la presenza di rifiuti speciali non assimilabili smaltiti tramite ditta privata e poteva essere integrata, anche nel corso del giudizio, in caso di contestazione. È stato invece accolto il sesto motivo: l'esclusione dalla Tari riguarda la quota variabile per le superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente, ma resta dovuta la quota fissa, destinata a coprire i costi generali e indivisibili del servizio. La sentenza è stata cassata limitatamente a questo punto e la causa rinviata, anche per le spese di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione.
Norme richiamate
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 221, comma 4, e 226, commi 1 e 2
Come allora già rilevato dalla Corte - con riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1997 ma con conclusioni che, come anticipato, trovano conferma nella disciplina posta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 - i rifiuti da imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento), così che i regolamenti comunali che abbiano proceduto ad una tale assimilazione, vanno disapplicati, in parte qua, dal giudice tributario; ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale.
Gli imballaggi secondari e terziari e i relativi rifiuti sono assoggettati a un regime speciale di gestione attribuito a produttori e utilizzatori. In particolare, gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito comunale: il giudice tributario deve disapplicare i regolamenti comunali che li assimilino ai rifiuti urbani.
Codice di procedura civile, art. 2697
La violazione della regola sull'onere della prova ricorre quando il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata rispetto ai fatti costitutivi e alle eccezioni; non consente, invece, di censurare in Cassazione la valutazione delle prove già acquisite.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
La violazione dell'art. 115 si configura se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti al di fuori dei poteri officiosi; non si configura perché il giudice attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre, valutazione consentita dall'art. 116.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 684 e 685
Però, per come assume lo stesso ricorrente, nella fattispecie la dichiarazione era stata resa dalla contribuente, oltretutto con specifico riferimento a "rifiuti speciali non assimilabili al servizio comunale smaltiti da apposita ditta con servizio privato"; e, come rimarcato dalla Corte, mentre il difetto della dichiarazione non può che essere sanato (solo) per il futuro - a riguardo, dunque, degli anni di imposta non ancora scaduti - l'avvenuta presentazione, così come nella fattispecie, ne legittima l'integrazione, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio.
La dichiarazione Tari presentata, pur contestata come incompleta, può essere integrata in sede stragiudiziale o giudiziale. La mancata dichiarazione, invece, può essere regolarizzata soltanto per il futuro, per gli anni d'imposta non ancora scaduti.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, artt. 3, comma 2, 6, comma 2, e 7, comma 2
Ne consegue, in conclusione, che - esclusa l'applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile - ne residua la relativa applicazione a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene ai costi generali del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali.
La tariffa si articola in quota fissa, riferita ai costi essenziali e generali del servizio, e quota variabile, correlata ai rifiuti conferiti e al servizio prestato. Se una superficie produce esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente, è esclusa la quota variabile, ma non quella fissa.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639, 649 e 651
Ne consegue, in conclusione, che - esclusa l'applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile - ne residua la relativa applicazione a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene ai costi generali del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali.
La Tari finanzia il servizio di raccolta e smaltimento e, secondo la disciplina tariffaria richiamata dalla legge, la produzione di rifiuti speciali smaltiti autonomamente esclude la quota variabile, ma non la quota fissa destinata ai costi generali del servizio.
Codice di procedura civile, art. 384
Va premesso che - alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell' art. 111 , comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi - deve ritenersi consentito alla Corte, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, di omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, così decidendo la causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, e non risultando, per l'appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto.
La Cassazione, verificata l'omessa pronuncia su un motivo, può evitare il rinvio e decidere la questione nel merito quando essa è infondata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari sono soggetti a un regime speciale: non possono essere immessi nel normale circuito dei rifiuti urbani e un regolamento comunale non può assoggettarli alla privativa comunale mediante assimilazione.
- Se il contribuente dimostra che determinate superfici producono esclusivamente rifiuti speciali, gestiti e smaltiti autonomamente, non è dovuta la quota variabile della Tari per quelle superfici; resta dovuta la quota fissa relativa ai costi generali del servizio.
- La dichiarazione Tari già presentata può essere integrata anche durante il giudizio quando l'amministrazione ne contesta il contenuto. L'omissione completa della dichiarazione, invece, non si sana retroattivamente per annualità già scadute.
- In Cassazione non basta contestare che il giudice abbia valutato male le prove: la violazione dell'onere probatorio richiede che esso sia stato posto a carico della parte sbagliata; la violazione dell'art. 115 richiede l'uso di prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi.
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