Cassazione Civile, Ordinanza n. 20525/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto a continuare a percepire, anche dopo la disdetta dell'Accordo Integrativo Aziendale del 2007, la voce retributiva denominata "ex premio aziendale individuale ad personam", con condanna della società al pagamento delle somme maturate dal giugno 2015. La Corte d'appello aveva negato la domanda ritenendo che il premio avesse natura collettiva e non fosse entrato stabilmente nel contratto individuale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendosi che l'art. 22 dell'accordo aziendale, letto con l'art. 10 del CCNL commercio 2004, avesse consolidato in cifra fissa il premio e reso indisponibile la parte fissa della retribuzione; (2) violazione delle norme sull'interpretazione e sul recesso contrattuale, assumendo che la disdetta dell'accordo aziendale non potesse eliminare un emolumento ormai cristallizzato nel trattamento individuale e derivante anche dal CCNL nazionale non disdettato; (3) violazione del principio di irriducibilità della retribuzione e dell'art. 36 Cost., perché la società avrebbe inciso unilateralmente su un corrispettivo già parte integrante della retribuzione a parità di mansioni; (4) violazione di norme costituzionali, internazionali e sovranazionali che valorizzano la contrattazione collettiva e impongono consultazione, oltre a questione di legittimità costituzionale, per avere la disdetta aziendale comportato la perdita del trattamento senza coinvolgimento sindacale e in preteso contrasto con tali fonti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'iter interpretativo della Corte territoriale, che aveva letto in modo coordinato l'art. 10 del CCNL commercio 2004, l'art. 22 dell'accordo integrativo aziendale 2007 e l'art. 23 del medesimo accordo, valorizzando lettera, sistema e ratio delle clausole. Secondo la Corte, il premio aveva natura collettiva e la previsione aziendale non lo aveva incorporato nei contratti individuali come diritto quesito; di conseguenza, la disdetta dell'accordo aziendale era idonea a far venir meno l'emolumento, trattandosi di vicenda del rapporto tra fonti collettive e non di riduzione unilaterale di una retribuzione individualmente consolidata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché i trattamenti accessori e di risultato non rientrano nel minimo costituzionale protetto dall'art. 36 Cost., e perché il principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. presuppone un compenso incorporato nel contratto individuale, circostanza esclusa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per novità delle questioni relative alle fonti internazionali e alla consultazione sindacale, non affrontate nei giudizi di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'erronea interpretazione dell'accordo collettivo; la Corte non ne ravvisa violazione decisiva.
artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1364 c.c., 1365 c.c.
I contratti collettivi vanno interpretati coordinando le clausole secondo senso letterale e ratio complessiva, senza isolare una sola clausola.
La disdetta è legittima nei rapporti di durata, se non incide su diritti quesiti; qui non vi era incorporazione nel contratto individuale.
Il criterio di conservazione del trattamento più favorevole opera nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non per rendere immutabili clausole collettive succedutesi nel tempo.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la libertà negoziale esercitata dalla società; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato nel contesto della doglianza sulla modifica unilaterale del corrispettivo, senza rilievo decisivo nella decisione.
Il principio di irriducibilità della retribuzione tutela la retribuzione concordata e incorporata nel rapporto individuale; non si applica a trattamenti accessori di fonte collettiva non incorporati.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla retribuzione; la Corte ribadisce che il premio in questione non aveva natura di retribuzione individualmente cristallizzata.
art. 36 Cost.
La tutela costituzionale riguarda il minimo costituzionale della retribuzione, non l'intero trattamento accessorio o di risultato.
art. 39 Cost.
Richiamato nei motivi concernenti la contrattazione collettiva, ma non fonda l'accoglimento del ricorso.
art. 117 Cost.
Invocato in relazione alle fonti internazionali e sovranazionali, ma le censure sono dichiarate inammissibili.
Norma processuale che disciplina la decisione in camera di consiglio dell'ordinanza.
Richiamato per aderire alle precedenti decisioni della Corte in casi sovrapponibili.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Evocato come parametro delle anomalie motivazionali censurabili in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato posto a carico dei ricorrenti.
Citato solo per la modifica dell'art. 380 bis.1 c.p.c.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un contratto collettivo integrativo il giudice deve coordinare tutte le clausole rilevanti, valorizzando insieme senso letterale, contesto sistematico e finalità della disciplina, senza fermarsi alla lettura atomistica di una singola previsione.
- La previsione collettiva che conservi una voce retributiva "ad personam" può avere funzione meramente ricognitiva o di tecnica di computo e non implica, di per sé, l'incorporazione definitiva dell'emolumento nei singoli contratti individuali.
- Le modifiche peggiorative della disciplina collettiva sono ammissibili nella successione tra contratti collettivi, con il solo limite dei diritti quesiti; non opera il criterio dell'art. 2077 c.c. per rendere immutabile una fonte collettiva ormai sostituita o disdettata.
- La disdetta di un accordo collettivo aziendale può legittimamente incidere su trattamenti economici di fonte collettiva che non siano divenuti diritti individuali quesiti.
- I trattamenti retributivi accessori, compresi quelli collegati a premi o risultati, non rientrano nella tutela costituzionale del "minimo costituzionale" di cui all'art. 36 Cost.
- Il principio di irriducibilità della retribuzione opera solo rispetto al compenso pattuito nel rapporto individuale e non impedisce la soppressione di un emolumento di derivazione collettiva che non sia stato incorporato nel contratto del singolo lavoratore.
- Le censure fondate su fonti internazionali o sovranazionali richiedono specificità nell'individuazione della norma violata e non possono introdurre questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito.
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