Cassazione Civile, Ordinanza n. 21215/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l’anno 2018 relativo a locali siti in Ciampino, occupati dalla società contribuente e utilizzati stabilmente come mero deposito di atti/documenti di terzi. Il giudice tributario di merito aveva ritenuto che tali locali non fossero soggetti a TARI perché non produttivi di rifiuti ordinari, valorizzando perizie non contestate e la circostanza che la società avesse trasferito la sede operativa in altro Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione dell’art. 1, comma 641, L. 147/2013 e dell’art. 8 del regolamento TARI comunale: sosteneva che la TARI colpisce la mera detenzione di immobili suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dall’uso concreto, che le esenzioni/regole di favore richiedono prova rigorosa e specifica domanda/dichiarazione di variazione, e che la CTR aveva letto erroneamente la disciplina regolamentare, confondendo l’inutilizzabilità oggettiva con la semplice utilizzazione soggettiva come magazzino. La contribuente ha resistito eccependo anche il giudicato esterno formatosi su precedenti controversie tra le stesse parti per annualità anteriori e comunque facendo leva sulla persistenza della situazione di fatto e sulla dichiarazione resa nel 2016.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure del Comune e decisivo il giudicato esterno formatosi su una precedente decisione irrevocabile relativa alla TARI 2016 sul medesimo immobile e tra le medesime parti, con la quale era stata accertata l’intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti e la presentazione della dichiarazione in variazione nel 2016. Secondo la Corte, tale accertamento, avente natura di punto fondamentale comune e tendenzialmente permanente, si estendeva anche all’anno 2018, in presenza della medesima situazione di fatto e dell’ultrattività della dichiarazione prevista dalla legge. Ha quindi confermato la non debenza della TARI per i locali in questione. Le spese sono state compensate per le alterne vicende processuali; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 641, L. 27 dicembre 2013, n. 147
La TARI è dovuta dai possessori/detentori di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione relativa di produzione di rifiuti; l’esenzione può essere esclusa solo nei casi previsti dalla disciplina applicabile.
art. 1, commi 639, 646, 659, 660, 684, 685, 686, L. 27 dicembre 2013, n. 147
La legge istitutiva della TARI ribadisce la disciplina degli obblighi dichiarativi e l’ultrattività della dichiarazione, che conserva efficacia per gli anni successivi salvo modificazioni dei dati dichiarati.
art. 8, regolamento TARI del Comune di Ciampino
I locali che non possono produrre rifiuti per natura, per stabile destinazione o per obiettive condizioni di inutilizzabilità non sono soggetti al tributo; le circostanze devono risultare dalla dichiarazione e da elementi obiettivi o idonea documentazione.
art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
È il fondamento della potestà regolamentare comunale richiamata per la disciplina di riduzioni ed esenzioni TARI.
art. 62, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La non soggezione al tributo riguarda i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità; la mera mancata utilizzazione concreta non basta.
art. 70, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato in via analogica/storica per la disciplina dichiarativa poi riproposta dalla legge n. 147/2013.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione di legge; la Corte ha escluso che le censure si riducessero a un mero riesame di fatto non consentito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma di inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di TARI, la soggezione al tributo deriva dalla disponibilità di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti, ma l’onere di provare i presupposti di esenzione o non assoggettamento grava sul contribuente.
- Le agevolazioni/esenzioni TARI previste da regolamenti comunali per locali non produttivi di rifiuti operano solo se la situazione è oggettiva, documentata e indicata nella dichiarazione originaria o di variazione, non essendo sufficiente la mera scelta del contribuente di usare il bene come deposito o di non fruire del servizio.
- La dichiarazione TARI ha efficacia ultrattiva per gli anni successivi finché non mutano i dati dichiarati; perciò l’ente può contrastarla solo provando una successiva modifica della situazione o un diverso accertamento.
- Il giudicato esterno su un punto fondamentale comune tra le stesse parti, se fondato su una situazione di fatto tendenzialmente permanente, si estende ai periodi d’imposta successivi quando il rapporto giuridico e le condizioni materiali restino immutati.
- Se una successiva decisione irrevocabile tra le stesse parti si forma sul medesimo punto, essa prevale su giudicati contrari anteriori secondo il criterio temporale.
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