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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05746/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

Due persone fisiche, quali eredi del contribuente originario, impugnavano in cassazione la sentenza della CTR che aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale relativa a maggiore IRPEF per l'anno 2005, oltre accessori e sanzioni. I cinque motivi investivano: (1) la mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del concessionario della riscossione che era parte del giudizio di primo grado; (2) la dedotta insufficienza della prova della notificazione ex art. 140 c.p.c., per mancanza di prova dell'invio della raccomandata informativa; (3) la mancanza, nella relata, del numero della raccomandata informativa e quindi del collegamento tra atto notificato e raccomandata; (4) la discordanza tra la data di notifica indicata in cartella e le date allegate dall'Ufficio; (5) l'erronea affermazione della CTR secondo cui il giudice dell'impugnazione della cartella non avrebbe potuto comunque esaminare il contenuto dell'atto presupposto. Dopo il ricorso, le contribuenti depositavano una memoria con la comunicazione di un provvedimento di autotutela dell'Agenzia, che aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento e disposto lo sgravio.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi perché ha rilevato che, in pendenza del giudizio di cassazione, l'Agenzia delle Entrate aveva annullato in autotutela l'avviso di accertamento presupposto e aveva disposto lo sgravio. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere per venir meno dell'interesse ad agire e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che l'annullamento dell'atto presupposto renda non più attuali le decisioni di merito e imponga la rimozione delle sentenze che regolavano un rapporto ormai estinto. Le spese sono state compensate, perché l'annullamento in autotutela non è stato ritenuto conseguenza di una manifesta illegittimità originaria del provvedimento; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione delle regole sull'appello e sull'integrazione del contraddittorio nel processo tributario

  • art. 331 c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa in appello

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come norma sulla notificazione eseguita in caso di irreperibilità relativa; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara cessata la materia del contendere

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, base formale dei motivi secondo, terzo, quarto e quinto

  • art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.

    norma sul vizio processuale, invocata con il primo motivo

  • art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per contestare la disciplina della notifica e della cartella esattoriale in rapporto all'atto impositivo presupposto

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 346 del 1992

    invocato per sostenere la possibilità per il giudice dell'impugnazione della cartella di esaminare l'atto presupposto

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    interpretato come norma che disciplina la cessazione della materia del contendere nel processo tributario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere, in ragione dell'esito della lite, il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo presupposto alla cartella, intervenuto nel corso del giudizio di cassazione, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
  • Quando viene meno il rapporto sostanziale controverso per effetto dell'annullamento dell'atto presupposto, la Corte di cassazione deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e cassare senza rinvio le sentenze di merito non più attuali.
  • La compensazione delle spese, in caso di cessazione della materia del contendere, non è automatica in base alla soccombenza virtuale, potendo essere esclusa se l'annullamento in autotutela non dipenda da una manifesta illegittimità originaria del provvedimento impugnato.
  • In presenza di una definizione sopravvenuta della controversia che elimina ogni contrasto tra le parti, non occorre scrutinare i motivi di ricorso originariamente proposti contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCaso fortuito e forza maggiore

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