Cassazione Civile, Ordinanza n. 35523/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente assoggettato alla disciplina speciale degli autoferrotranvieri. Il lavoratore, dopo un procedimento avviato per avere utilizzato permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 senza svolgere attività di assistenza nei giorni interessati, aveva ottenuto in primo e secondo grado la dichiarazione di nullità della destituzione e la reintegra, con condanna al pagamento delle retribuzioni e dei contributi dalla data del licenziamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 del R.D. n. 148/1931, deducendo violazione degli artt. 3 e 39 Cost. e sostenendo l'implicita abrogazione della disciplina dei Consigli di disciplina per effetto dell'art. 7 L. n. 300/1970; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 53 e ss. R.D. n. 148/1931, 2106 c.c. e art. 7 L. n. 300/1970, assumendo che la mancata costituzione del Consiglio di disciplina non avrebbe inciso sul diritto di difesa del lavoratore, che aveva comunque potuto presentare giustificazioni più volte nel corso del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano soltanto a prospettare la questione di legittimità costituzionale e, comunque, manifestamente infondate le doglianze nel merito, confermando che la disciplina speciale degli autoferrotranvieri non è stata abrogata dall'art. 7 L. n. 300/1970 e che la mancata decisione del Consiglio di disciplina comporta nullità del licenziamento per carenza di potere, trattandosi di norma di validità e di tutela del lavoratore. È stata quindi confermata la tutela reintegratoria piena ex art. 18, comma 1, L. n. 300/1970, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
La speciale disciplina degli autoferrotranvieri non viola il principio di uguaglianza, perché il rapporto presenta una connotazione di specialità che giustifica un trattamento differenziato rispetto agli altri lavoratori.
art. 39 Cost.
La diversa composizione dei Consigli di disciplina, come modificata dalla legislazione speciale, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore nei limiti della ragionevolezza e non integra violazione del principio di libertà/pluralismo sindacale.
art. 53 R.D. n. 148/1931
La norma speciale disciplina un procedimento disciplinare articolato in fasi distinte e garantite; la mancata costituzione del Consiglio di disciplina, quando richiesto, integra carenza di potere e non mera irregolarità procedurale.
artt. 53 e ss. R.D. n. 148/1931
La disciplina degli autoferrotranvieri ha natura di corpus speciale e residuale, modificabile solo per intervento legislativo espresso, non per abrogazione implicita via normativa generale.
Richiamato quale norma generale in tema di sanzioni disciplinari, ma non idoneo a superare la disciplina speciale del R.D. n. 148/1931 ove questa trovi applicazione.
È la disciplina generale dei procedimenti disciplinari, ma non abroga la normativa speciale del settore autoferrotranviario; opera solo in via residuale.
art. 18, comma 1, L. n. 300/1970
Alla nullità della sanzione disciplinare per carenza di potere consegue la tutela reintegratoria piena prevista dal primo comma.
Richiamato quale base del procedimento in camera di consiglio in Cassazione.
Utilizzati per incardinare i motivi di ricorso, ma il primo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui si limitava a sollecitare una questione di legittimità costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
art. 3, comma 3, L. n. 104/1992
Norma richiamata solo per descrivere il fatto storico relativo ai permessi fruiti dal lavoratore.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro soggetto a disciplina speciale settoriale, la normativa speciale conserva applicazione prioritaria e può essere modificata o abrogata solo da un intervento legislativo espresso, non per incompatibilità desunta in via implicita dalla disciplina generale.
- La questione di legittimità costituzionale, se proposta nel ricorso per cassazione come censura autonoma e non collegata a un vizio del provvedimento impugnato, è inammissibile; resta ferma la possibilità di sollecitarne la rimessione al giudice, ove rilevante e non manifestamente infondata.
- Quando la disciplina speciale attribuisce la competenza sanzionatoria a un organo terzo collegiale, la mancata attivazione di tale organo non è una mera irregolarità del procedimento, ma determina carenza di potere e nullità della sanzione disciplinare.
- La violazione di un procedimento disciplinare posto a tutela del lavoratore, perché inderogabile e di validità, integra una nullità di protezione e comporta l'applicazione della tutela reintegratoria piena prevista per il licenziamento nullo.
- La possibilità per il lavoratore di presentare giustificazioni in più fasi non elide la nullità derivante dall'omessa osservanza dell'organo competente a decidere la sanzione, poiché la garanzia procedimentale riguarda anche la corretta individuazione del soggetto legittimato all'adozione del recesso.
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