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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35498/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un ente locale, addetto al servizio di autista, ha agito per ottenere il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario asseritamente rese oltre il limite contrattuale di 36 ore, negli anni 2002-2005, sulla base di fogli di viaggio prodotti in giudizio. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo non provato il diritto al compenso: i fogli di viaggio dimostravano solo la messa a disposizione dell'autovettura e la riconsegna in un certo orario presso l'autoparco, senza indicare percorrenze e destinazioni, e soprattutto senza recare una previa autorizzazione allo straordinario da parte del dirigente, richiesta in via preventiva e caso per caso. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2108 c.c. e della contrattazione collettiva del comparto Regioni ed Autonomie locali, sostenendo che i fogli di servizio integrassero autorizzazione espressa e prova dell'effettivo straordinario; 2) nullità della motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere la corte territoriale ignorato gli elementi posti dal tribunale a base dell'accoglimento; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che i fatti dedotti dovevano reputarsi provati perché non contestati e confermati da documenti e testimonianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui denunciava la violazione della disciplina collettiva, perché la corte d'appello si era conformata al principio secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, il compenso per lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell'ente. Per il resto, il primo motivo è stato considerato una critica alla valutazione di merito dei documenti. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché diretto, sotto forma di vizio motivazionale, a sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava anch'esso a contestare l'apprezzamento delle prove documentali e testimoniali. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2108 c.c.

    Il diritto al compenso per lavoro straordinario, nel pubblico impiego contrattualizzato, presuppone la previa autorizzazione dell'ente.

  • art. 38, comma 2, CCNL 14.9.2000 comparto Regioni ed Autonomie locali

    La disciplina collettiva richiamata è letta nel senso che lo straordinario richiede autorizzazione preventiva del dirigente, non potendo essere riconosciuto in modo generalizzato.

  • art. 14 CCNL 1.4.1999 comparto Regioni ed Autonomie locali

    È richiamato quale fonte della disciplina applicabile al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato e del relativo regime dello straordinario.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, se la doglianza mira solo a una diversa lettura delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non può essere usato per ottenere un riesame del merito e della documentazione probatoria.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il compenso per il lavoro straordinario non può essere riconosciuto in base alla sola prestazione svolta: è necessaria la previa autorizzazione dell'amministrazione competente, da verificare in concreto e non in forma generalizzata.
  • Le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione di documenti e testimonianze sono inammissibili o comunque non scrutinabili in cassazione.
  • L'omesso esame o la motivazione apparente non ricorrono quando la doglianza si traduce nel semplice dissenso rispetto alla lettura del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La contestazione del fatto non contestato ex art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per sindacare l'apprezzamento delle prove già compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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