Cassazione Civile, Ordinanza n. 35475/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente, proveniente dalla platea degli operai stagionali assunti a tempo determinato per attività forestali trasferite alla regione/agenzia, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel 5° livello retributivo con decorrenza da ottobre 2010 e la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive e degli interessi. La Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo applicabile al rapporto, integralmente, il contratto collettivo privatistico di settore e, in particolare, il meccanismo di acquisizione della qualifica superiore per svolgimento di mansioni superiori oltre il limite previsto dal CCNL. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione della normativa regionale e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il rapporto, pur disciplinato da CCNL privatistico, restava un rapporto di lavoro pubblico privatizzato e quindi non consentiva l'acquisizione definitiva della qualifica superiore per fatto concludente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. e omessa pronuncia, lamentando che il lavoratore non avesse allegato adeguatamente la genesi del rapporto e la sua riconducibilità alla categoria degli operai stagionali cui applicare quel regime contrattuale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando precedenti conformi, e ha affermato che l'applicazione di un CCNL di diritto privato a un ente pubblico non economico non trasforma il rapporto in lavoro privato; pertanto, salvo diversa previsione di legge, restano applicabili le regole del d.lgs. 165/2001 e, per il personale dell'A.R.I.F., l'art. 52 esclude che l'esercizio di fatto di mansioni superiori produca l'acquisizione definitiva della qualifica superiore, pur dando luogo, se provato, al diritto alle relative differenze retributive. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi al principio secondo cui non è sufficiente la prova del solo periodo previsto dal CCNL per la maturazione dell'inquadramento superiore, ma occorre accertare e provare l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori per l'intero periodo retributivamente rivendicato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bari e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame. In rinvio il giudice dovrà applicare l'art. 52 d.lgs. 165/2001 al rapporto di lavoro del personale dell'ente e verificare, ai fini delle sole differenze retributive, se le mansioni superiori siano state effettivamente svolte per tutto il periodo per il quale è richiesta la retribuzione. È quindi escluso il riconoscimento automatico dell'inquadramento superiore per effetto del solo superamento del periodo previsto dalla contrattazione collettiva privata.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Norma evocata per il vizio di omesso esame/omessa pronuncia relativo alla genesi del rapporto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'asserita omessa pronuncia del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere di allegazione e prova della qualificazione del rapporto e delle mansioni svolte.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale nella censura sulla qualificazione del rapporto e sul regime applicabile.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale nella censura sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel ricorso come disposizione del regime generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel ricorso come disposizione del regime generale del lavoro pubblico privatizzato.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte ne afferma l'applicabilità al rapporto di lavoro del personale dell'ente pubblico non economico; l'esercizio di fatto di mansioni superiori dà luogo solo alle differenze retributive e non all'acquisizione definitiva della qualifica superiore.
art. 12, comma 3, L. Regione Puglia n. 3 del 2010
La Corte lo interpreta come norma che, pur prevedendo l'applicazione del CCNL privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, non esclude l'applicazione delle regole del d.lgs. 165/2001 al rapporto con l'ente pubblico non economico.
art. 11 del Contratto Integrativo Regionale
Richiamato in fatto per la declaratoria delle mansioni riconducibili al 5° livello.
art. 8 del C.C.N.L.
Richiamato dalla Corte territoriale; la Cassazione ne esclude l'applicazione nella parte in cui consente l'acquisizione della qualifica superiore per il solo svolgimento di fatto di mansioni superiori, quando operi l'art. 52 d.lgs. 165/2001.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alla motivazione dei precedenti conformi.
Massime di principio
- La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico a un contratto collettivo di diritto privato non muta, di per sé, la natura pubblicistica del rapporto; salvo espressa deroga di legge, continuano ad applicarsi le regole del d.lgs. 165/2001.
- Nel lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non determina l'acquisizione definitiva della qualifica superiore, ma può giustificare soltanto il riconoscimento delle differenze retributive per il periodo in cui le mansioni superiori siano state effettivamente svolte.
- Quando il diritto alle differenze retributive dipende dall'effettivo svolgimento di mansioni superiori, grava sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare la protrazione di tali mansioni per tutto il periodo oggetto della domanda, non essendo sufficiente la prova del solo periodo minimo previsto dalla contrattazione collettiva per la maturazione del livello superiore.
- La corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro pubblico deriva dalla legge e può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non potendo essere preclusa da una diversa prospettazione delle parti quando la natura dell'ente discenda direttamente da fonte legale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35470/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35491/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35498/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35516/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35521/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35522/2023 del 19/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →