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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35470/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di ramo d'azienda tra una società telefonica e altra società del settore servizi, successivamente dichiarata illegittima con accertamento giudiziale della persistenza del rapporto di lavoro con la cedente. Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per somme retributive e risarcitorie, poi revocato in primo grado a seguito dell'opposizione della società. In appello la Corte territoriale ha riconosciuto solo in parte il credito: ha ritenuto che, dalla data in cui il lavoratore aveva percepito la pensione di anzianità, nulla gli fosse più dovuto, assumendo che la pensione presupponesse la cessazione del rapporto di lavoro e fosse incompatibile con la prosecuzione del rapporto con la cedente; ha invece riconosciuto le somme relative al periodo di messa in mobilità. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione del giudicato esterno formatosi sulla sentenza che aveva dichiarato illegittima la cessione e accertato la permanenza del rapporto con la cedente, sostenendo che l'eccezione di pensionamento era nuova e non poteva incidere su un rapporto già definitivamente accertato; con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina pensionistica, sostenendo che il pensionamento non estingue né rende impossibile il ripristino del rapporto di lavoro e non elimina il diritto alle conseguenze risarcitorie; con il terzo motivo ha lamentato omessa motivazione sul diritto alle retribuzioni dal momento della sentenza di primo grado che aveva accertato l'illegittimità della cessione; con il quarto ha censurato la violazione delle norme sulla mora del creditore e sul rifiuto ingiustificato della prestazione, sostenendo che le retribuzioni dovessero decorrere dalla declaratoria di nullità/inefficacia della cessione con effetti ex tunc.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, cassando la sentenza di merito nella parte in cui aveva escluso il diritto del lavoratore alle somme maturate dopo il pensionamento. Ha invece rigettato il terzo e il quarto motivo, ribadendo che, nell'ipotesi di illegittima cessione di ramo d'azienda con ripristino del rapporto di lavoro, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la cessione e la pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità, ma può ottenere il risarcimento del danno solo dal momento in cui abbia costituito in mora il datore di lavoro ex art. 1217 c.c., con eventuale detrazione dell'aliunde perceptum. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame limitatamente ai motivi accolti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno sull'accertamento della illegittimità della cessione e della persistenza del rapporto di lavoro

  • art. 22, co. 1, lett. c, L. 153/1969

    richiamato dalla Corte territoriale come base dell'assunto di incompatibilità tra pensione e rapporto di lavoro

  • art. 10, co. 6, D.Lgs. 503/1992

    richiamato dalla Corte territoriale a supporto dell'idea che il trattamento pensionistico presupponga la cessazione del rapporto

  • art. 2112 c.c.

    indicato come norma che consente la continuità del rapporto solo in presenza di legittimo trasferimento d'azienda; in caso di illegittimità della cessione, il rapporto col cessionario è di mero fatto e non incide sul rapporto con il cedente

  • art. 1406 c.c.

    richiamato in contrapposizione all'art. 2112 c.c., per evidenziare che la sostituzione del contraente senza consenso è ammessa solo nei casi previsti dalla legge

  • art. 18 St. lav.

    richiamato per ribadire che il risarcimento conseguente all'illegittimo licenziamento non va ridotto con la pensione percepita, salvo il solo aliunde perceptum da redditi derivanti dall'impiego della medesima capacità lavorativa

  • art. 1217 c.c.

    richiamato per affermare che il diritto al risarcimento/retribuzione decorre solo dalla costituzione in mora del datore che rifiuti di ricevere la prestazione

  • artt. 1206 c.c. e 1207 c.c.

    richiamati insieme all'art. 1217 c.c. per la disciplina della mora del creditore e degli effetti del rifiuto della prestazione

  • art. 1217 c.c.

    richiamato per la necessità della costituzione in mora del datore di lavoro ai fini della decorrenza del diritto alle somme successive

Massime di principio

  • Il conseguimento della pensione di anzianità non costituisce, di per sé, causa di impossibilità giuridica della reintegrazione o del ripristino del rapporto di lavoro: l'eventuale incompatibilità tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro opera sul piano previdenziale, non su quello della validità o persistenza del rapporto.
  • In caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il rapporto di lavoro resta giuridicamente in essere con il cedente; il rapporto instaurato con il cessionario è un rapporto di mero fatto e le vicende risolutive di quest'ultimo non incidono sul rapporto giuridico originario.
  • L'eccezione fondata sulla percezione della pensione non può essere utilizzata per neutralizzare gli effetti del giudicato che abbia accertato la illegittimità della cessione e la permanenza del rapporto di lavoro con il cedente, se tale profilo non è incompatibile con l'efficacia del giudicato stesso.
  • Le somme percepite a titolo di pensione non sono, in linea generale, detraibili dal risarcimento dovuto per l'illegittimo impedimento alla prestazione lavorativa, poiché non costituiscono redditi ottenuti tramite l'impiego della medesima capacità lavorativa e sono estranee al potere di recesso datoriale.
  • Nell'ipotesi di rifiuto ingiustificato della prestazione da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alle somme dovute solo dal momento in cui costituisca il datore in mora; per il periodo precedente, il ristoro va eventualmente ricondotto al diverso titolo risarcitorio e non alla retribuzione automatica.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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