Cassazione Civile, Ordinanza n. 35491/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta degli ex dipendenti di ottenere dalla banca la ricostruzione della consistenza patrimoniale di un fondo di quiescenza preesistente del personale, con conseguente integrazione delle dotazioni dei singoli fondi individuali creati dopo la ristrutturazione. I ricorrenti sostenevano che, secondo il regolamento istitutivo del fondo, gli accantonamenti dovessero essere reali e non meramente contabili, con obbligo di effettivo versamento e investimento delle somme per garantire la riserva matematica e i rendimenti destinati ad alimentare il fondo. In cassazione hanno dedotto: violazione dei criteri ermeneutici nella interpretazione del regolamento; omesso ordine di esibizione di documenti che avrebbero provato la natura reale degli accantonamenti; violazione dell'art. 2117 c.c. per avere ritenuto sufficiente una gestione contabile separata; vizi di motivazione per asserita mancanza, apparenza o incomprensibilità della sentenza d'appello, nonché per la ritenuta insussistenza di un obbligo di investimento integrale delle somme del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché il regolamento del fondo non era stato adeguatamente trascritto né erano state indicate in modo puntuale le clausole asseritamente violate. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché i ricorrenti non avevano dimostrato la decisività degli stati dimostrativi né la specifica richiesta di esibizione nel giudizio di appello, con inammissibile introduzione di un tema nuovo in sede di legittimità. Ha respinto il terzo motivo osservando che, per i fondi integrativi preesistenti a prestazione definita, i lavoratori non vantano diritti soggettivi sul patrimonio del fondo, ma solo il diritto alla conservazione della sua integrità patrimoniale; nel caso concreto il vincolo di destinazione risultava rispettato. Ha infine rigettato i motivi quarto, quinto e sesto, rilevando che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata e che non ricorrevano anomalie motivazionali rilevanti in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato quale criterio ermeneutico del regolamento del fondo; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica trascrizione delle clausole e per genericità della dedotta violazione.
È richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per contestare l'interpretazione del regolamento del fondo; la Corte ha escluso che la censura fosse specificamente articolata.
art. 437, secondo comma, c.p.c.
Il potere istruttorio officioso del giudice del lavoro non esime la parte dall'onere di indicare in cassazione gli atti e la specifica istanza formulata in appello; senza tale dimostrazione la censura è inammissibile.
i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti […] non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro
Per i fondi integrativi preesistenti a prestazione definita i lavoratori non hanno diritti soggettivi sul patrimonio originario del fondo, ma solo il diritto alla sua integrità patrimoniale e alla non distrazione delle somme dal fine previdenziale.
È richiamato per affermare che l'obbligo della banca era una diligente gestione delle somme destinate al fondo, non un obbligo di investimento integrale, in assenza di espressa previsione regolamentare.
È invocato per vizio di motivazione; la Corte ribadisce che in cassazione rilevano solo le anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
È applicato nel senso che il ricorrente deve indicare specificamente e trascrivere le disposizioni del documento su cui fonda la censura, non essendo sufficiente il solo deposito del documento.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto, se applicabile, in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione investe un documento contrattuale o regolamentare, il ricorrente deve riprodurre in modo specifico le clausole rilevanti e indicare puntualmente le regole ermeneutiche asseritamente violate; il solo deposito del documento non soddisfa l'onere di specificità.
- La censura relativa al mancato esercizio di poteri istruttori officiosi richiede che la parte dimostri di avere sollecitato tali poteri nel giudizio di merito e di aver allegato una pista probatoria qualificata, dotata di decisività; altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Per i fondi previdenziali o assistenziali preesistenti a prestazione definita, il lavoratore non può vantare un diritto soggettivo sul patrimonio del fondo in sé, ma solo il diritto alla conservazione della sua integrità e alla non distrazione delle somme dalla finalità previdenziale.
- In assenza di una previsione espressa del regolamento del fondo, non può desumersi un obbligo di investimento integrale delle somme accantonate; è sufficiente una gestione diligente delle risorse secondo i canoni dell'art. 1176 c.c.
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, non già per il semplice dissenso sulla sufficienza o correttezza della motivazione.
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