Cassazione Civile, Ordinanza n. 35521/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente per la pretesa sottrazione del telefono cellulare di un collega, avvenuta nei locali aziendali durante l'orario di lavoro. Il giudice di primo grado aveva ritenuto legittimo il recesso, reputando provato l'impossessamento doloso e quindi la giusta causa. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, ritenendo che dagli elementi istruttori emergesse non una sottrazione dolosa, ma un errore o comunque una confusione tra telefoni simili, con conseguente insussistenza del fatto contestato ai fini disciplinari e applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, Stat. lav. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente concentrato l'onere probatorio sul datore e omesso di considerare che spettava alla lavoratrice provare l'errore sulla natura del telefono; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che non fosse stata adeguatamente valutata la circostanza che la lavoratrice avesse visto direttamente il telefono e potuto distinguerlo dal proprio; (3) violazione delle norme in materia di correttezza, diligenza, obblighi del lavoratore e art. 18, comma 4, Stat. lav., sostenendo che, anche a voler escludere il dolo, la condotta era comunque gravemente negligente e avrebbe potuto giustificare, al più, una tutela diversa da quella reintegratoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta in modo non condiviso le prove acquisite; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il fatto storico dedotto era stato comunque esaminato dalla Corte d'appello, la quale aveva accertato che i due telefoni erano simili e che poteva esservi confusione; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui l'insussistenza del fatto contestato ai fini dell'art. 18, comma 4, comprende anche il fatto materiale sussistente ma privo dell'elemento di illiceità/dolo, e perché la diversa ipotesi di mera negligenza non era stata oggetto della contestazione disciplinare e non era stata specificamente ricondotta a una sanzione conservativa prevista dalla contrattazione collettiva. Conseguentemente la sentenza impugnata è rimasta ferma, con conferma della tutela reintegratoria/indennitaria riconosciuta alla lavoratrice e condanna della società alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non copre l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque considerato.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul comportamento del lavoratore, ma la Corte non ha ravvisato violazione rilevante nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la censura perché la condotta diversa da quella contestata non era oggetto dell'addebito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di diligenza del lavoratore, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi del lavoratore, senza accoglimento della doglianza.
Richiamato dalla ricorrente quale base della sanzione disciplinare, ma la Corte ha valorizzato la diversa qualificazione del fatto effettuata dalla Corte territoriale.
Richiamato dalla ricorrente sulla giusta causa di licenziamento; la Corte ha confermato l'assenza della giusta causa perché il fatto contestato è stato ritenuto insussistente nella sua componente illecita.
L'insussistenza del fatto contestato, anche quando il fatto materiale sia avvenuto ma sia privo di illiceità/dolo, comporta la tutela reintegratoria.
La Corte osserva che la ricorrente non ha specificato se la condotta di mera negligenza fosse punita dalla contrattazione collettiva con sanzione conservativa; la censura resta quindi non decisiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo se il giudice ha invertito o modificato il riparto dell'onere probatorio; se la censura investe la valutazione delle prove, si tratta semmai di un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste quando il fatto storico decisivo è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se non tutte le prove sono state esplicitamente confutate.
- In tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto contestato ai fini dell'art. 18, comma 4, Stat. lav. comprende anche l'ipotesi in cui il fatto materiale sia avvenuto ma sia privo dell'elemento soggettivo o dell'illiceità contestata.
- La diversa qualificazione di una condotta come mera negligenza, anziché come comportamento doloso, non può essere posta a base della decisione se essa non coincide con il fatto contestato e non è specificamente ricondotta a una previsione sanzionatoria del codice disciplinare o della contrattazione collettiva.
- La valutazione della sussistenza della giusta causa e dell'idoneità disciplinare del fatto deve essere condotta in modo unitario e concreto, verificando prima la corrispondenza del fatto contestato e poi la tutela applicabile secondo l'art. 18 Stat. lav.
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