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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35516/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare senza preavviso intimato a una dipendente per avere, secondo l’addebito, creato una carta fedeltà fittizia intestata a un soggetto inesistente e utilizzata in più occasioni per operazioni di acquisto, così da ottenere punti e uno status premiale, con pregiudizio per la società e per i clienti. In primo grado, nella fase sommaria del rito ex L. 92/2012, il Tribunale aveva accolto l’impugnazione della lavoratrice ritenendo dimostrata l’esistenza in azienda di una prassi di uso della carta irregolare; in opposizione aveva invece revocato tale decisione e reputato legittimo il recesso. La Corte d’appello ha poi riformato la decisione di opposizione, ritenendo insussistente il fatto contestato nella sua complessità e applicando la tutela reintegratoria attenuata. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme di diritto e del CCNL, sostenendo che la lavoratrice aveva ammesso la creazione fraudolenta della carta e che ciò integrava giusta causa di licenziamento, con conseguente applicazione della sola tutela indennitaria e non reintegratoria; con il secondo ha lamentato violazione delle regole ermeneutiche e dell’onere della prova, perché la Corte d’appello avrebbe trascurato il fatto decisivo della creazione fraudolenta delle card false, limitandosi a valorizzare una prassi aziendale di uso di carte irregolari; con il terzo ha denunciato violazione delle norme processuali e omesso esame, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato decaduta o inammissibile la prova testimoniale e non avesse esercitato i poteri istruttori officiosi; con il quarto ha insistito sul vizio motivazionale e sulla mancata valutazione del Manuale per la Sicurezza e delle disposizioni disciplinari aziendali, che costituirebbero codice disciplinare, ribadendo la rilevanza decisiva della creazione di una card intestata a persona fittizia collegata al cellulare della dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente interpretato la contestazione disciplinare nel suo complesso e aveva accertato in fatto che l’operazione di creazione della carta irregolare si inseriva in una prassi diffusa, conosciuta dalle responsabili dei negozi, diretta a favorire gli acquisti di clienti occasionali, con esclusione sia del vantaggio esclusivo della lavoratrice sia del pregiudizio esclusivo per l’azienda; pertanto, non era stato integralmente provato l’addebito contestato e correttamente era stata applicata la tutela ex art. 18, comma 4, L. 300/1970. Ha inoltre ritenuto che le censure mirassero a una diversa ricostruzione del fatto e a una diversa interpretazione dell’atto di contestazione, attività non consentite in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la valutazione di superfluità o genericità della prova testimoniale e l’esercizio dei poteri istruttori nel rito del lavoro costituiscono apprezzamenti di merito insindacabili, non essendo stati denunciati errori di diritto o incongruenze logiche. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese e sono stati posti gli oneri conseguenti ex DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 30 L. 183/2010

    richiamato nel primo motivo quale parametro invocato dalla ricorrente

  • art. 18 L. 300/1970

    la Corte conferma l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata ex comma 4, escludendo i presupposti per il comma 5

  • art. 2104 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione ai doveri del lavoratore

  • art. 2105 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi di fedeltà e correttezza del lavoratore

  • art. 2106 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale base della sanzione disciplinare

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la sussistenza della giusta causa di licenziamento

  • artt. 220, 225 e 229 CCNL Commercio

    invocati dalla ricorrente per fondare la legittimità della sanzione espulsiva

  • art. 12 preleggi

    richiamato nei motivi come criterio di interpretazione delle norme e degli atti

  • art. 41 Cost.

    invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza accoglimento

  • artt. 1340 e 2078 c.c.

    richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente in tema di valutazione della prova

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio motivazionale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri istruttori nel rito del lavoro

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato per i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per l’acquisizione di nuovi documenti e prove in appello nel rito del lavoro

  • art. 253 c.p.c.

    richiamato in tema di chiarimenti e precisazioni sui capitoli di prova

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La giusta causa di licenziamento è una clausola generale che richiede specificazione giudiziale alla luce dei valori dell’ordinamento e della coscienza sociale; in cassazione è censurabile solo l’erronea sussunzione giuridica, mentre l’accertamento della concreta gravità del fatto resta riservato al giudice di merito se adeguatamente motivato.
  • L’interpretazione della contestazione disciplinare e la verifica se il comportamento contestato integri giusta causa o giustificato motivo costituiscono accertamenti di fatto insindacabili in cassazione quando sorretti da motivazione logica e coerente.
  • Se la contestazione disciplinare è costruita come fatto complesso, il datore di lavoro deve provarne integralmente tutti gli elementi costitutivi; la mancata prova di una componente essenziale dell’addebito impedisce di ritenere legittimo il recesso sulla base di quel medesimo addebito.
  • Nel rito del lavoro, la valutazione di superfluità, genericità o inammissibilità della prova testimoniale e l’uso dei poteri istruttori officiosi appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e sono sindacabili solo per violazione di legge o manifesta illogicità.
  • Quando il giudice di merito offre una ricostruzione plausibile dell’episodio disciplinare e la censura di legittimità si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o degli atti, il ricorso è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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