Cassazione Civile, Ordinanza n. 35516/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare senza preavviso intimato a una dipendente per avere, secondo l’addebito, creato una carta fedeltà fittizia intestata a un soggetto inesistente e utilizzata in più occasioni per operazioni di acquisto, così da ottenere punti e uno status premiale, con pregiudizio per la società e per i clienti. In primo grado, nella fase sommaria del rito ex L. 92/2012, il Tribunale aveva accolto l’impugnazione della lavoratrice ritenendo dimostrata l’esistenza in azienda di una prassi di uso della carta irregolare; in opposizione aveva invece revocato tale decisione e reputato legittimo il recesso. La Corte d’appello ha poi riformato la decisione di opposizione, ritenendo insussistente il fatto contestato nella sua complessità e applicando la tutela reintegratoria attenuata. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme di diritto e del CCNL, sostenendo che la lavoratrice aveva ammesso la creazione fraudolenta della carta e che ciò integrava giusta causa di licenziamento, con conseguente applicazione della sola tutela indennitaria e non reintegratoria; con il secondo ha lamentato violazione delle regole ermeneutiche e dell’onere della prova, perché la Corte d’appello avrebbe trascurato il fatto decisivo della creazione fraudolenta delle card false, limitandosi a valorizzare una prassi aziendale di uso di carte irregolari; con il terzo ha denunciato violazione delle norme processuali e omesso esame, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato decaduta o inammissibile la prova testimoniale e non avesse esercitato i poteri istruttori officiosi; con il quarto ha insistito sul vizio motivazionale e sulla mancata valutazione del Manuale per la Sicurezza e delle disposizioni disciplinari aziendali, che costituirebbero codice disciplinare, ribadendo la rilevanza decisiva della creazione di una card intestata a persona fittizia collegata al cellulare della dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente interpretato la contestazione disciplinare nel suo complesso e aveva accertato in fatto che l’operazione di creazione della carta irregolare si inseriva in una prassi diffusa, conosciuta dalle responsabili dei negozi, diretta a favorire gli acquisti di clienti occasionali, con esclusione sia del vantaggio esclusivo della lavoratrice sia del pregiudizio esclusivo per l’azienda; pertanto, non era stato integralmente provato l’addebito contestato e correttamente era stata applicata la tutela ex art. 18, comma 4, L. 300/1970. Ha inoltre ritenuto che le censure mirassero a una diversa ricostruzione del fatto e a una diversa interpretazione dell’atto di contestazione, attività non consentite in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la valutazione di superfluità o genericità della prova testimoniale e l’esercizio dei poteri istruttori nel rito del lavoro costituiscono apprezzamenti di merito insindacabili, non essendo stati denunciati errori di diritto o incongruenze logiche. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese e sono stati posti gli oneri conseguenti ex DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio
art. 360 c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 30 L. 183/2010
richiamato nel primo motivo quale parametro invocato dalla ricorrente
art. 18 L. 300/1970
la Corte conferma l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata ex comma 4, escludendo i presupposti per il comma 5
art. 2104 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione ai doveri del lavoratore
art. 2105 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi di fedeltà e correttezza del lavoratore
art. 2106 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale base della sanzione disciplinare
art. 2119 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la sussistenza della giusta causa di licenziamento
artt. 220, 225 e 229 CCNL Commercio
invocati dalla ricorrente per fondare la legittimità della sanzione espulsiva
art. 12 preleggi
richiamato nei motivi come criterio di interpretazione delle norme e degli atti
art. 41 Cost.
invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza accoglimento
artt. 1340 e 2078 c.c.
richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente in tema di valutazione della prova
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio motivazionale
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova
art. 420 c.p.c.
richiamato in relazione ai poteri istruttori nel rito del lavoro
art. 421 c.p.c.
richiamato per i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro
art. 437 c.p.c.
richiamato per l’acquisizione di nuovi documenti e prove in appello nel rito del lavoro
art. 253 c.p.c.
richiamato in tema di chiarimenti e precisazioni sui capitoli di prova
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La giusta causa di licenziamento è una clausola generale che richiede specificazione giudiziale alla luce dei valori dell’ordinamento e della coscienza sociale; in cassazione è censurabile solo l’erronea sussunzione giuridica, mentre l’accertamento della concreta gravità del fatto resta riservato al giudice di merito se adeguatamente motivato.
- L’interpretazione della contestazione disciplinare e la verifica se il comportamento contestato integri giusta causa o giustificato motivo costituiscono accertamenti di fatto insindacabili in cassazione quando sorretti da motivazione logica e coerente.
- Se la contestazione disciplinare è costruita come fatto complesso, il datore di lavoro deve provarne integralmente tutti gli elementi costitutivi; la mancata prova di una componente essenziale dell’addebito impedisce di ritenere legittimo il recesso sulla base di quel medesimo addebito.
- Nel rito del lavoro, la valutazione di superfluità, genericità o inammissibilità della prova testimoniale e l’uso dei poteri istruttori officiosi appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e sono sindacabili solo per violazione di legge o manifesta illogicità.
- Quando il giudice di merito offre una ricostruzione plausibile dell’episodio disciplinare e la censura di legittimità si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o degli atti, il ricorso è destinato al rigetto.
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