Cassazione Penale, Sentenza n. 429/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del Tribunale della Libertà di Palermo che aveva rigettato il riesame della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP di Agrigento l'11/02/2022. Le imputazioni provvisorie riguardavano favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (d.lgs. n. 286/1998, capo A) e omicidio (art. 575 c.p., capo B) connesso al decesso di un migrante durante la traversata. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) difetto di giurisdizione per fatto avvenuto in acque internazionali e applicazione del principio della bandiera; (2) vizi formali e di traduzione dei verbali (fermo, convalida) e dell'ordinanza di custodia cautelare; (3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da cinque coindagati per carenza di assistenza difensiva; (4) ipotizzata inattendibilità e discordanza delle dichiarazioni, e mancanza dei presupposti per gravità indiziaria, pericolo di fuga e proporzionalità della misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dedotti: (i) la giurisdizione italiana è stata confermata alla luce della giurisprudenza consolidata e della Convenzione di Palermo quando la nave era priva di bandiera e i fatti hanno effetti sostanziali in Italia; (ii) questioni relative a verbali di fermo e convalida non potevano essere sollevate nel giudizio di riesame della misura cautelare e la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare non ne determina l'invalidità, ma solo lo spostamento del decorso dei termini di impugnazione; (iii) le dichiarazioni dei coindagati sono utilizzabili in materia di misure cautelari anche se rese in mancanza dell'assistenza del difensore, poiché la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art.197-bis c.p.p. si applica solo se le dichiarazioni vengono usate contro chi le ha rese; (iv) il quarto motivo è dichiarato inammissibile per genericità, e il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza del pericolo di fuga e della possibilità di reiterazione del reato. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione), art. 12 e 13
I reati relativi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono stati contestati; la giurisdizione italiana e la rilevanza penale sono valutate anche in relazione a condotte internazionali che hanno effetti sull'ordinamento italiano
Contestato l'omicidio connesso al trasporto clandestino; la Corte ha ritenuto che il delitto sia assoggettabile alla giurisdizione italiana quando la nave è priva di bandiera e i fatti hanno collegamento con l'Italia
Convenzione ONU di Palermo (ratificata con legge 16 marzo 2006, n.146)
Richiamata come fonte che legittima l'esercizio della giurisdizione italiana su reati di criminalità organizzata e traffico di migranti posti in essere su natanti privi di bandiera o con effetti sostanziali in Italia
I criteri di collegamento per la determinazione della competenza territoriale si applicano ai reati commessi interamente all'estero; se vi è connessione con reati commessi in Italia la competenza si determina in base al luogo del reato più grave, principio richiamato dalla Corte
Il ricorrente ha invocato la disciplina sull'assistenza difensiva degli indagati; la Corte ha chiarito che le dichiarazioni rese da coindagati sono utilizzabili in sede di misure cautelari salvo l'applicazione dell'inutilizzabilità prevista per l'uso contro il dichiarante
La sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni per difetto di assistenza difensiva opera solo se le dichiarazioni sono utilizzate contro chi le ha rese; non impedisce l'uso erga alios in sede cautelare
norme sul riesame e sulla convalida (art. 309 cod. proc. pen. e giurisprudenza consolidata)
Nel giudizio di riesame della misura cautelare non sono deducibili nullità che avrebbero dovuto essere impugnate con la decisione sulla convalida dell'arresto; tali vizi si considerano sanati se non tempestivamente impugnati
La Corte ha richiamato il principio per giustificare l'applicazione della legge italiana a reati gravi commessi su natanti privi di bandiera o connessi all'Italia
Massime di principio
- La giurisdizione italiana può operare per reati commessi su imbarcazioni prive di bandiera e per condotte che producono effetti sostanziali in Italia; il principio della bandiera non è esclusivo se il natante è apolide o i fatti hanno collegamento con l'Italia.
- Le nullità o vizi connessi all'arresto e alla convalida (es. divieto di colloquio con il difensore) devono essere dedotte con l'impugnazione della convalida; nel giudizio di riesame della cautela personale tali censure non sono normalmente sindacabili.
- La mancata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare non comporta automaticamente l'invalidità del provvedimento: incide sul decorso dei termini di impugnazione, non sulla legittimità sostanziale della misura.
- In materia di misure cautelari le dichiarazioni rese da coindagati possono essere utilizzate anche se rese senza difensore, purché la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art.197-bis c.p.p. non sia quella applicabile (cioè quando le dichiarazioni sono usate contro chi le ha rese).
- Per contestare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari occorre fornire censure specifiche e ben circostanziate; argomentazioni generiche o meramente congetturali sono inammissibili.
- La sussistenza del pericolo di fuga e della possibilità di reiterazione del reato può fondarsi su elementi concreti come collegamenti con organizzazioni transnazionali, mancato radicamento nel territorio e gravità della pena prospettata.
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