Cassazione Civile, Ordinanza n. 04311/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un verbale della Polizia stradale che aveva irrogato una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria per violazione dell'art. 74 cod. strada, poiché il veicolo, al momento del controllo, risultava privo della targhetta di identificazione del costruttore. La proprietaria aveva proposto opposizione al verbale, rigettata in primo grado per la sanzione principale e accolta solo quanto al sequestro; in appello il Tribunale aveva confermato la responsabilità, ritenendo che il mezzo fosse mancante di un dato identificativo essenziale e che la proprietaria, quale titolare del veicolo, non avesse dedotto che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, articolato sotto i profili di violazione di legge e vizio di motivazione, la ricorrente ha sostenuto: che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l'art. 74 cod. strada, poiché il verbale contestava la mera circolazione con veicolo mancante di targhetta, mentre la norma sanziona contraffazione, asportazione, sostituzione o alterazione della targhetta; che il figlio non stava circolando per libera iniziativa ma trasportava il veicolo verso la Polizia stradale in esecuzione di un ordine; che la ricorrente aveva acquistato la proprietà solo poco prima della redazione del verbale, senza il tempo materiale per accorgersi della mancanza della targhetta; che, inoltre, la sanzione accessoria del sequestro e del ritiro della carta di circolazione sarebbe stata illegittima e il Tribunale avrebbe errato anche nella valutazione delle norme processuali e amministrative richiamate nel motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato l'art. 74 cod. strada nel senso che la presenza della targhetta di identificazione è prescritta per consentire l'identificazione del mezzo e che la sua mancanza integra una violazione rilevante perché priva il veicolo di un elemento identificativo essenziale. Poiché era incontestato che il veicolo fosse di proprietà della ricorrente, questa avrebbe dovuto impedire la circolazione prima della regolarizzazione del mezzo presso gli uffici competenti; inoltre, la ricorrente non aveva neppure allegato che il veicolo circolasse contro la sua volontà, profilo che la Corte considera decisivo e che il motivo non ha colto nella ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha anche precisato che l'eventuale illegittimità della sanzione accessoria non incide sulla validità della contestazione e della sanzione principale, trattandosi di provvedimento autonomo. Il ricorso è quindi stato rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma tutela l'identificabilità del veicolo e richiede la presenza della targhetta di identificazione del costruttore; la mancanza della targhetta integra la violazione perché priva il mezzo di un dato identificativo essenziale.
Richiamato nel giudizio di merito come base della responsabilità del proprietario/ conducente, ma nel giudizio di legittimità la Corte non ne fa il fulcro della decisione.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di censura, senza accoglimento da parte della Corte.
artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ.
Richiamati nel motivo come norme processuali asseritamente violate; la Corte non ravvisa alcuna violazione rilevante.
Richiamati nel motivo in tema di contestazione e verbalizzazione dell'illecito, senza rilievo decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 383, comma 1, reg. es. cod. strada
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla formazione del verbale e sul procedimento di accertamento.
artt. 3, 4, 22 e 23 L. 689/1981
Invocati dalla ricorrente per contestare la sanzione amministrativa e la misura accessoria.
artt. 210, 213 e 216 cod. strada
Richiamati dalla ricorrente in relazione al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte applica la disciplina dell'ulteriore contributo unificato nei casi di ricorso totalmente infondato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la disciplina della circolazione richiede un elemento identificativo del veicolo, la sua mancanza integra la violazione anche se non si prova una specifica alterazione materiale della targhetta, perché ciò che rileva è l'assenza di un dato essenziale per l'identificazione del mezzo.
- Il proprietario del veicolo risponde della circolazione del mezzo non regolarizzato se non allega e prova che l'uso sia avvenuto contro la sua volontà; la mera recente acquisizione del bene non basta a escludere la responsabilità.
- Nel giudizio di legittimità il motivo è infondato quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e attacca profili non decisivi rispetto alla soluzione adottata dal giudice di merito.
- L'eventuale illegittimità della sanzione accessoria non travolge automaticamente la sanzione principale, quando i due provvedimenti hanno natura autonoma.
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