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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02926/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un proprietario aveva stipulato con la società resistente un accordo per l'occupazione provvisoria di un terreno, in funzione di lavori pubblici connessi a bonifica bellica e realizzazione di opere di protezione. L'accordo prevedeva un corrispettivo per l'occupazione e una penale giornaliera per il ritardo nel rilascio oltre il termine massimo di undici mesi. Nel giudizio di primo grado il proprietario aveva chiesto il rilascio del fondo e il pagamento di quanto pattuito; il tribunale rilevò che rilascio e pagamenti erano intervenuti in corso di causa, ma condannò la resistente al pagamento della penale per il periodo successivo al rilascio e fino alla costituzione di una servitù di passaggio necessaria per l'ispezione e la manutenzione di quattro pozzetti realizzati sul fondo. La resistente impugnò sostenendo che l'accordo, inserito in un procedimento espropriativo seguito da dichiarazione di pubblica utilità, rientrasse nella disciplina dell'art. 11 l. 241/1990 e che le controversie sulla sua esecuzione fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a. La Corte d'appello accolse il motivo e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In cassazione il proprietario dedusse un unico motivo ex art. 360, n. 1, c.p.c., lamentando violazione delle norme sul riparto di giurisdizione e sostenendo che la domanda avesse natura risarcitoria e che il comportamento della resistente non fosse neppure mediamente connesso all'esercizio di pubblici poteri; aggiunse che la dichiarazione di pubblica utilità non individuava i terreni da espropriare e che si sarebbe trattato di occupazione usurpativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente applicato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui le controversie relative ad attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ha inoltre osservato che il ricorso non contestava realmente l'interpretazione della norma sul riparto di giurisdizione, ma si limitava a censurare la ricostruzione del fatto operata dalla Corte d'appello, senza però riportare in modo specifico il contenuto del documento richiamato né spiegare perché mancherebbe il nesso, anche mediato, tra dichiarazione di pubblica utilità e occupazione del fondo. La Corte ha aggiunto che non era decisivo il rilievo secondo cui non fosse prevista l'espropriazione del terreno, poiché la controversia riguardava una occupazione temporanea collegata alla realizzazione dell'opera pubblica. Per soccombenza, il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    motivi attinenti alla giurisdizione

    consente di denunciare in cassazione i vizi di giurisdizione, ma il ricorso deve effettivamente investire il corretto riparto e non limitarsi a una contestazione fattuale generica.

  • art. 103, comma 1, Cost.

    richiamato come norma sul riparto di giurisdizione e sulla giurisdizione amministrativa.

  • art. 113, comma 1, Cost.

    richiamato nel quadro del riparto di tutela giurisdizionale contro l'esercizio dei pubblici poteri.

  • art. 133, comma 1, lett. g, c.p.a.

    attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti occupazione e trasformazione di beni immobili conseguenti a dichiarazione di pubblica utilità, anche quando il collegamento con il potere pubblico sia mediato.

  • art. 11 l. 241/1990

    richiamato dalla parte resistente per sostenere la riconducibilità dell'accordo ad un modulo procedimentale connesso all'esercizio di pubblici poteri.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    impone la specificità del ricorso; la mancata riproduzione del contenuto essenziale del documento richiamato rende inammissibile la censura che presuppone una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    la sezione semplice decide la questione di giurisdizione quando sulla stessa si siano già pronunciate le Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Le controversie relative all'occupazione e trasformazione di un bene immobile, quando siano consequenziali a una dichiarazione di pubblica utilità, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche se l'occupazione sia temporanea e anche se non sia poi seguita l'espropriazione del bene.
  • Per sottrarsi alla giurisdizione amministrativa non basta allegare l'assenza di una formale previsione di esproprio: occorre dimostrare l'assenza di un nesso, anche mediato, tra l'attività contestata e l'esercizio del potere pubblico in materia espropriativa.
  • Nel ricorso per cassazione che deduce un errore di giurisdizione, la censura deve investire la regola giuridica applicata dal giudice di merito e non limitarsi a contestare la ricostruzione del fatto; se si assume un errore fattuale, è necessaria una specifica indicazione e riproduzione degli elementi documentali rilevanti.
  • La mancanza di specificità del ricorso, in particolare rispetto al contenuto dei documenti richiamati a fondamento della censura, comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Quando sulla questione di giurisdizione si siano già pronunciate le Sezioni Unite, la sezione semplice può decidere conformemente all'orientamento consolidato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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