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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33929 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune contestava il riconoscimento dell'esenzione ICI per l'anno 2002, sostenendo che gli immobili erano allora accatastati nelle categorie D/8 e C/2 e non nelle categorie rurali A/6 o D/10. La successiva attribuzione della categoria D/10 nel 2007 e la mera istanza di rettifica catastale presentata nel 2000 non erano sufficienti a dimostrare la ruralità con effetto per l'annualità 2002. La contribuente sosteneva invece che gli immobili fossero rurali, anche sulla base del silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di rettifica e di precedenti decisioni favorevoli relative ad altre annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune, rigettato il ricorso incidentale della contribuente e cassato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto l'esenzione ICI. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente e confermando quindi la debenza dell'ICI richiesta. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare al Comune Euro 2.900,00, oltre accessori, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito nella L. n. 133 del 1994

    Requisiti di ruralità degli immobili

    La ruralità rilevante ai fini fiscali deve essere riconosciuta secondo i requisiti normativi e, in materia ICI, deve risultare dal corretto classamento catastale.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 9

    Le disposizioni individuano il presupposto dell'imposta, le modalità di determinazione della base imponibile e le ipotesi di esenzione, compresa quella collegata agli immobili rurali.

  • D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, convertito nella L. n. 106 del 2011

    Facoltà di presentare domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10

    La domanda di variazione catastale poteva consentire il riconoscimento della ruralità, ma non produceva automaticamente tale effetto senza la conclusione del procedimento e la relativa annotazione catastale.

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, convertito nella L. n. 214 del 2011

    Le domande di variazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo

    La norma disciplina gli effetti delle domande di variazione catastale, ma presuppone il perfezionamento della procedura prevista.

  • D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito nella L. n. 124 del 2013

    Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione producono effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda

    L'efficacia retroattiva del riconoscimento della ruralità è subordinata alla presentazione della domanda secondo la procedura normativa e all'inserimento dell'annotazione negli atti catastali.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

    La Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, ha deciso direttamente la controversia poiché gli elementi necessari risultavano già acquisiti.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera sul medesimo rapporto giuridico e sulle qualificazioni giuridiche aventi valore permanente, ma non copre automaticamente valutazioni di fatto variabili nel tempo, come la strumentalità o la ruralità di un immobile per diverse annualità ICI.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione

    La Corte ha dato atto dell'applicazione della disposizione nei confronti della parte soccombente nel ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione dall'ICI per ruralità, il dato decisivo è il classamento catastale dell'immobile nell'annualità oggetto di imposta, normalmente nelle categorie A/6 o D/10.
  • La mera presentazione di una richiesta di rettifica catastale, anche se risalente a un periodo precedente, non è sufficiente: occorre dimostrare che il procedimento si sia concluso favorevolmente e che la variazione o l'annotazione risulti dagli atti catastali.
  • Un successivo classamento in categoria D/10 può produrre effetti retroattivi solo se ricorrono le condizioni previste dalla normativa speciale e se la procedura catastale è stata perfezionata; non basta il solo fatto che l'immobile sia stato successivamente riconosciuto come rurale.
  • Il contribuente che ritiene errato il classamento deve contestarlo tempestivamente e ottenere la variazione catastale, non potendo fondare l'esenzione esclusivamente sulla concreta destinazione agricola dell'immobile.
  • Le sentenze favorevoli relative ad altre annualità non determinano automaticamente il riconoscimento della ruralità per periodi diversi, perché la strumentalità e i requisiti di ruralità possono cambiare nel tempo.
  • In una controversia analoga è quindi essenziale produrre visure catastali storiche, provvedimenti di variazione, annotazioni catastali e documentazione che dimostri il perfezionamento della procedura entro o con effetti validi per l'anno d'imposta contestato.

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