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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33176/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un soggetto aveva dapprima condotto in locazione da un ente ecclesiastico un terreno adibito a parcheggio; dopo l'estinzione dell'originario ente, il Comune era subentrato nel rapporto e aveva invitato il conduttore a versare i canoni a proprio favore, poi stipulando un successivo contratto di concessione sul medesimo bene. Nonostante ciò, il Comune aveva notificato un avviso di accertamento per occupazione permanente di suolo pubblico relativo a un anno precedente, chiedendo TOSAP, sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'assenza del presupposto impositivo, la natura privata e disponibile dell'area, l'insussistenza della soggettività passiva in difetto di concessione o autorizzazione, l'illegittimità del cumulo tra tassa e canone e l'erroneità delle sanzioni. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, perché la CTR aveva deciso in camera di consiglio nonostante una istanza di trattazione in pubblica udienza e un provvedimento generale di rinvio delle udienze nell'emergenza Covid; 2) violazione delle norme sulla qualificazione del bene come patrimonio indisponibile/demaniale e omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione delle norme che disciplinano l'appartenenza al demanio delle piazze e degli spazi adiacenti alle strade comunali, oltre a violazione dell'onere della prova e delle presunzioni; 4) violazione delle norme sulla soggettività passiva TOSAP, sostenendo che l'occupazione derivava da un contratto privatistico e non da occupazione abusiva o di fatto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente. Ha affermato che, a fronte della tempestiva istanza di trattazione in pubblica udienza e del provvedimento generale di rinvio delle udienze emesso per l'emergenza sanitaria, non risultava provata una revoca di quel differimento né una comunicazione idonea a consentire la partecipazione della parte; perciò la decisione della CTR è stata assunta in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa, ritenuto leso dalla trattazione della causa senza adeguata possibilità di partecipazione della parte che aveva chiesto la pubblica udienza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio, ritenuto vulnerato dalla decisione resa senza garantire la partecipazione della parte.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato a tutela del contraddittorio processuale.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato tra le norme processuali tributarie asseritamente violate.

  • art. 33, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo sulla mancata celebrazione della pubblica udienza.

  • art. 33, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo sulla mancata celebrazione della pubblica udienza.

  • art. 34 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come disciplina della trattazione del processo tributario e della decisione in camera di consiglio/udienza.

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27

    Richiamato per le misure emergenziali Covid-19 applicabili alla celebrazione delle udienze e alla tutela del contraddittorio.

  • art. 3 d.l. 30 aprile 2020, n. 28

    Richiamato quale modifica alla disciplina emergenziale sulle udienze.

  • art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993

    Richiamato nei motivi di merito sulla soggettività passiva e sul presupposto della TOSAP.

  • art. 39 d.lgs. n. 507 del 1993

    Richiamato nei motivi di merito per sostenere che la tassa presuppone l'occupazione di aree demaniali o patrimoniali indisponibili.

  • art. 826 c.c.

    Invocato per la qualificazione del bene come patrimonio indisponibile e per i requisiti della sua destinazione a pubblico servizio.

  • art. 22, all. F, L. 20 marzo 1865, n. 2248

    Richiamato per contestare la presunzione di demanialità delle piazze e degli spazi adiacenti alle strade comunali.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato con riguardo alle presunzioni semplici e alla dedotta erronea presunzione di demanialità.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato con riguardo all'onere della prova sulla natura demaniale dell'area e sul presupposto impositivo.

  • art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dalla CTR per ritenere corretto il cumulo giuridico delle sanzioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria illustrativa in cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se la parte ha chiesto la trattazione in pubblica udienza e risulta un provvedimento generale di rinvio delle udienze, il giudice non può decidere senza garantire una effettiva possibilità di partecipazione, salvo prova di revoca o di rituale comunicazione idonea a far conoscere la nuova data.
  • La violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in sede di trattazione della causa determina la cassazione della decisione impugnata, con assorbimento delle ulteriori censure di merito.
  • In materia tributaria, il giudicato esterno esplica efficacia vincolante tra i medesimi soggetti solo nei limiti dell'accertamento di questioni di fatto, non potendo precludere l'esame delle diverse conseguenze giuridiche dedotte nel nuovo giudizio.
  • La soggettività passiva della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la stessa debenza del tributo devono essere scrutinati alla luce della qualificazione giuridica del bene e del titolo di occupazione, ma tali questioni restano assorbite se il processo è affetto da nullità per violazione del contraddittorio.
  • Quando un vizio processuale comporta la lesione del diritto di difesa nella fase decisoria, la Corte di cassazione accoglie il motivo assorbente e rinvia al giudice di merito per una nuova decisione nel rispetto delle garanzie processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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