Cassazione Civile, Ordinanza n. 05780/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Un soggetto che aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contro una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative dell'anno 2003 deduceva di avere conosciuto solo nel 2019 l'esistenza del ruolo esattoriale; chiedeva accertarsi la prescrizione quinquennale del credito, la nullità o inefficacia del ruolo e della cartella, nonché, in subordine, l'illegittimità della maggiorazione per ritardato pagamento. Il giudice di pace aveva accolto l'eccezione di prescrizione ma compensato le spese. In appello il soccombente aveva contestato solo la compensazione delle spese del primo grado, sostenendo che non vi fosse più un contrasto giurisprudenziale dopo le Sezioni Unite n. 19704/2015 e che mancassero i presupposti dell'art. 92 c.p.c. Il Tribunale aveva rigettato l'appello e confermato la compensazione anche per il secondo grado. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 91, 92, 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avesse illegittimamente mantenuto la compensazione senza adeguata motivazione e avesse valorizzato uno ius superveniens del 2021 non applicabile e comunque sopravvenuto rispetto alla decisione di primo grado, oltre a richiamare erroneamente una pronuncia delle Sezioni Unite non pertinente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha precisato che la statuizione di primo grado sull'ammissibilità dell'opposizione era coperta da giudicato interno, ma ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, pur non potendo incidere sul merito già coperto da giudicato, poteva essere considerato ai fini della regolamentazione delle spese, come ragione idonea a sterilizzare la pretesa di spese per l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo. Ha inoltre osservato che la compensazione delle spese del primo grado era corretta, perché all'epoca permaneva un contrasto giurisprudenziale sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo spontaneamente acquisito, nonostante la pronuncia delle Sezioni Unite del 2015. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso il ruolo e la cartella
richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. come parametro della regolamentazione delle spese secondo soccombenza
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla legge; la Corte considera corretta la compensazione nel caso concreto per la presenza di contrasto giurisprudenziale e, per l'appello, per effetto dello ius superveniens
richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'apparato motivazionale sulla compensazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'asserita insufficienza della motivazione
richiamato quale vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge
invocato in via subordinata nel giudizio di merito per contestare la maggiorazione per ritardato pagamento
d.l. n. 146/2021, convertito nella L. n. 215/2021
lo ius superveniens è richiamato per affermare che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e che l'impugnazione è ammissibile solo al ricorrere dei presupposti previsti dalla nuova disciplina
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
la Corte afferma che la nuova disciplina non incide sul giudicato sul merito, ma può rilevare ai fini della compensazione delle spese
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
richiamato quale disposizione introduttiva della nuova disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. U. n. 19704/2015
richiamata dal ricorrente; la Corte osserva che, nonostante tale arresto, permaneva all'epoca un contrasto giurisprudenziale
Cass. n. 3812/2023
utilizzata come precedente per affermare la rilevanza dello ius superveniens ai fini della compensazione delle spese
Cass. Sez. U. n. 4315/2020
richiamata per i presupposti processuali della condanna all'ulteriore importo ex contributo unificato
Massime di principio
- Quando l'impugnazione in cassazione investe soltanto la statuizione sulle spese, uno ius superveniens sopravvenuto rispetto alla sentenza di merito non può travolgere il giudicato sulla decisione principale, ma può essere valorizzato come ragione idonea a giustificare la regolamentazione delle spese di lite.
- La compensazione delle spese può ritenersi legittima, nel regime applicabile ratione temporis, in presenza di un oggettivo contrasto giurisprudenziale sulla questione decisa, anche se esiste un arresto delle Sezioni Unite, quando il dibattito interpretativo sia ancora concretamente persistente.
- In tema di spese processuali, il giudice di merito deve indicare le ragioni della compensazione; tuttavia, la valutazione resta censurabile in cassazione solo se si dimostra la violazione dei presupposti normativi della compensazione o l'assoluta mancanza di giustificazione.
- La nuova disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo non incide retroattivamente sul merito coperto da giudicato, ma può incidere sulla valutazione dell'utilità dell'impugnazione ai fini della distribuzione delle spese.
- La prescrizione del credito, quando dedotta come azione principale in assenza di ulteriori atti esecutivi o di una minaccia concreta di riscossione, richiede comunque la verifica dell'interesse ad agire secondo la struttura dell'opposizione proposta.
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