Cassazione Civile, Ordinanza n. 29067/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a un avvocato quattro avvisi di accertamento per gli anni 2006-2009, ai fini IRPEF e IVA, sulla base di un verbale della Guardia di finanza e di risultanze di indagini bancarie sui conti intestati al contribuente e, in parte, a familiari (moglie e figlio). Per le annualità 2006 e 2009 gli accertamenti erano fondati sull'omessa dichiarazione; per 2007 e 2008 su dichiarazioni presentate ma ritenute infedeli. Il contribuente aveva impugnato gli atti e sia la CTP sia la CTR avevano annullato integralmente gli avvisi. In appello la CTR aveva riconosciuto in astratto che, per i movimenti sui conti di familiari, gravava sul contribuente l'onere di provare la non riferibilità all'attività professionale, ma aveva ritenuto che il contribuente avesse fornito una spiegazione adeguata e una prova certa anche degli accrediti, richiamando vendite di strumenti musicali e di un'imbarcazione. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione denunciando violazione delle norme sull'accertamento bancario e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR: 1) aveva errato nel limitarsi ad annullare gli avvisi invece di rideterminare il reddito, trattandosi di processo tributario di impugnazione-merito; 2) aveva valorizzato in modo generico e non analitico le giustificazioni addotte dal contribuente; 3) non aveva verificato movimento per movimento la prova contraria, che deve essere specifica e rigorosa; 4) non aveva considerato che la documentazione prodotta non dimostrava con certezza né la vendita del violino né quella della barca, né il collegamento tra tali operazioni e i singoli versamenti contestati, anche alla luce della numerosità e dell'ammontare dei movimenti sui conti del contribuente e dei familiari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, sicché, ove l'avviso sia ritenuto illegittimo per ragioni sostanziali, il giudice non può limitarsi ad annullarlo ma deve riesaminare la pretesa e rideterminare il dovuto entro i limiti delle domande. Ha inoltre confermato che, in tema di accertamenti bancari ex artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, opera una presunzione legale a favore dell'Erario e grava sul contribuente l'onere di prova analitica, riferita a ciascun versamento/movimentazione, della sua estraneità a operazioni imponibili. La CTR, invece, aveva annullato integralmente gli avvisi senza collegare gli incassi a specifiche poste attive e senza dare conto dell'efficacia dimostrativa delle prove offerte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell'accertamento per annualità con omessa dichiarazione.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base dell'accertamento IVA per annualità con omessa dichiarazione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell'accertamento per annualità con dichiarazione presentata.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base dell'accertamento IVA per annualità con dichiarazione presentata.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
disciplina le indagini bancarie e realizza una presunzione legale in favore dell'Erario, superabile solo con prova analitica del contribuente.
art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
disciplina le indagini bancarie ai fini IVA e pone una presunzione legale favorevole all'Erario, superabile con prova analitica per ciascuna movimentazione.
richiamato per il riparto dell'onere della prova, che nelle indagini bancarie grava sul contribuente quanto alla dimostrazione dell'estraneità delle movimentazioni a fatti imponibili.
evocato per chiarire che la presunzione legale dell'accertamento bancario non richiede i requisiti delle presunzioni semplici.
richiamato nel motivo di ricorso, ma senza specifica elaborazione autonoma nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudizio ha natura di impugnazione-merito: quando l'atto impositivo è ritenuto illegittimo per ragioni sostanziali, il giudice deve rideterminare la pretesa fiscale nel merito e non limitarsi all'annullamento integrale dell'atto.
- In materia di accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, gli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale a favore dell'Amministrazione finanziaria, che soddisfa l'onere probatorio dell'Ufficio mediante i dati risultanti dai conti.
- Per vincere la presunzione derivante dalle indagini bancarie, il contribuente deve offrire una prova analitica e rigorosa, riferita a ciascun singolo versamento o accredito, indicando specificamente la causale e l'estraneità dell'operazione a fatti imponibili.
- Il giudice di merito, quando il contribuente adduca giustificazioni alle movimentazioni bancarie, deve verificarne con rigore l'efficacia dimostrativa in relazione a ogni singola operazione e darne conto espressamente in motivazione.
- Non è sufficiente una giustificazione generica o globale dei movimenti bancari: occorre un collegamento puntuale tra le prove offerte e le specifiche poste contestate.
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