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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29067/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a un avvocato quattro avvisi di accertamento per gli anni 2006-2009, ai fini IRPEF e IVA, sulla base di un verbale della Guardia di finanza e di risultanze di indagini bancarie sui conti intestati al contribuente e, in parte, a familiari (moglie e figlio). Per le annualità 2006 e 2009 gli accertamenti erano fondati sull'omessa dichiarazione; per 2007 e 2008 su dichiarazioni presentate ma ritenute infedeli. Il contribuente aveva impugnato gli atti e sia la CTP sia la CTR avevano annullato integralmente gli avvisi. In appello la CTR aveva riconosciuto in astratto che, per i movimenti sui conti di familiari, gravava sul contribuente l'onere di provare la non riferibilità all'attività professionale, ma aveva ritenuto che il contribuente avesse fornito una spiegazione adeguata e una prova certa anche degli accrediti, richiamando vendite di strumenti musicali e di un'imbarcazione. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione denunciando violazione delle norme sull'accertamento bancario e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR: 1) aveva errato nel limitarsi ad annullare gli avvisi invece di rideterminare il reddito, trattandosi di processo tributario di impugnazione-merito; 2) aveva valorizzato in modo generico e non analitico le giustificazioni addotte dal contribuente; 3) non aveva verificato movimento per movimento la prova contraria, che deve essere specifica e rigorosa; 4) non aveva considerato che la documentazione prodotta non dimostrava con certezza né la vendita del violino né quella della barca, né il collegamento tra tali operazioni e i singoli versamenti contestati, anche alla luce della numerosità e dell'ammontare dei movimenti sui conti del contribuente e dei familiari.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, sicché, ove l'avviso sia ritenuto illegittimo per ragioni sostanziali, il giudice non può limitarsi ad annullarlo ma deve riesaminare la pretesa e rideterminare il dovuto entro i limiti delle domande. Ha inoltre confermato che, in tema di accertamenti bancari ex artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, opera una presunzione legale a favore dell'Erario e grava sul contribuente l'onere di prova analitica, riferita a ciascun versamento/movimentazione, della sua estraneità a operazioni imponibili. La CTR, invece, aveva annullato integralmente gli avvisi senza collegare gli incassi a specifiche poste attive e senza dare conto dell'efficacia dimostrativa delle prove offerte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudizio ha natura di impugnazione-merito: quando l'atto impositivo è ritenuto illegittimo per ragioni sostanziali, il giudice deve rideterminare la pretesa fiscale nel merito e non limitarsi all'annullamento integrale dell'atto.
  • In materia di accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, gli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale a favore dell'Amministrazione finanziaria, che soddisfa l'onere probatorio dell'Ufficio mediante i dati risultanti dai conti.
  • Per vincere la presunzione derivante dalle indagini bancarie, il contribuente deve offrire una prova analitica e rigorosa, riferita a ciascun singolo versamento o accredito, indicando specificamente la causale e l'estraneità dell'operazione a fatti imponibili.
  • Il giudice di merito, quando il contribuente adduca giustificazioni alle movimentazioni bancarie, deve verificarne con rigore l'efficacia dimostrativa in relazione a ogni singola operazione e darne conto espressamente in motivazione.
  • Non è sufficiente una giustificazione generica o globale dei movimenti bancari: occorre un collegamento puntuale tra le prove offerte e le specifiche poste contestate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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