Cassazione Civile, Ordinanza n. 29706/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui venivano richieste imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, in relazione a un atto di cessione volontaria di terreni stipulato nell’ambito di un procedimento espropriativo per la realizzazione di opere pubbliche. L’ente cessionario sosteneva che l’atto dovesse godere dell’esenzione prevista per gli atti di esproprio o di cessione volontaria posti in essere in dipendenza di una procedura espropriativa quando l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato, deducendo che la propria natura pubblica e il subentro in una gestione commissariale emergenziale lo rendessero equiparabile allo Stato. Denunciava inoltre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa decisione su alcune questioni, tra cui la pretesa irregolarità della notifica dell’atto anche al proprietario dei suoli. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi, tutti fondati su violazioni di legge e su omessa pronuncia.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo, terzo e quinto motivi, affermando che le esenzioni fiscali invocate si applicano soltanto allo Stato-persona e non a enti pubblici diversi dallo Stato, anche se svolgano funzioni amministrative o operino in procedure espropriative per finalità pubbliche. Ha inoltre osservato che, quando la procedura espropriativa è svolta da un soggetto diverso dal titolare del potere espropriativo, tale soggetto resta l’attivo della procedura e non può automaticamente beneficiare dell’esenzione riservata allo Stato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità del ricorso, non essendo stata adeguatamente trascritta la doglianza di appello su cui si fondava la censura di omessa pronuncia. Le spese sono state compensate integralmente per la complessità delle questioni trattate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986
L’esenzione dall’imposta di registro per espropriazioni e cessioni volontarie opera solo quando l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato; il riferimento allo Stato va inteso come Stato-persona.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990
Le esenzioni in materia di imposta ipotecaria e catastale seguono la stessa logica restrittiva: sono riferite esclusivamente allo Stato-persona.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990
Disposizione richiamata dalla ricorrente a sostegno dell’esenzione fiscale, ma non idonea ad ampliare il beneficio oltre lo Stato-persona.
Richiamato a sostegno della tesi dell’equipollenza tra cessione volontaria e decreto di esproprio, ma non ritenuto sufficiente ad estendere l’esenzione a soggetti diversi dallo Stato.
art. 5 L. n. 225/1992
Invocato per sostenere la natura emergenziale della procedura, senza che ciò comporti l’applicazione del regime di esenzione fiscale riservato allo Stato.
art. 33 L.R. Campania
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla gestione emergenziale regionale; la Corte non ne ricava un’estensione dell’esenzione fiscale.
art. 10, comma 1, d.l. n. 91/2014 conv.
Norma richiamata dalla ricorrente a fondamento del quadro emergenziale e dei poteri derogatori, ma non decisiva ai fini dell’esenzione tributaria.
D.P.C.M. 14 aprile 1995
Richiamato dalla ricorrente come parte del contesto normativo emergenziale, senza incidenza sull’ambito soggettivo dell’esenzione.
Norma richiamata dalla ricorrente, ma non idonea ad ampliare la platea dei beneficiari dell’esenzione fiscale.
artt. 118 e 119 Cost.
Richiamati a sostegno della tesi dell’ente, ma la Corte ribadisce che le agevolazioni fiscali hanno portata eccezionale e non possono essere estese in via interpretativa.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta/in parte dichiarata inammissibile; la doglianza relativa alla notifica non era stata specificamente trascritta e, comunque, sarebbe stata infondata nel merito.
È richiesto il rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione; la mancata trascrizione del motivo di appello rende inammissibile la censura di omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste per gli atti di esproprio o di cessione volontaria in dipendenza di procedura espropriativa, quando il beneficio è riferito allo Stato, vanno interpretate in senso restrittivo e si applicano esclusivamente allo Stato-persona, non a enti pubblici diversi dallo Stato, anche se svolgano funzioni pubbliche o amministrative.
- La natura pubblica dell’ente o il fatto che esso operi in una procedura espropriativa per finalità di interesse pubblico non è sufficiente a estendere per interpretazione analogica un’esenzione fiscale eccezionale riservata dalla legge allo Stato.
- Quando la procedura espropriativa è gestita e portata a termine da un soggetto diverso dal titolare del potere espropriativo, quel soggetto resta il soggetto attivo della procedura e non può invocare automaticamente la qualità di Stato acquirente ai fini delle agevolazioni fiscali.
- Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia deve rispettare il principio di specificità: il motivo di appello asseritamente non esaminato deve essere trascritto o comunque riprodotto nei passaggi essenziali, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- La nullità o invalidità dell’atto impugnato non deriva, di per sé, dall’eventuale mancata notifica ad altri soggetti coinvolti nell’operazione, se tale profilo non incide sulla validità dell’atto stesso secondo la disciplina applicabile.
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