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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36747/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto contro l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 5 maggio 2026, che aveva rigettato l’appello avverso il provvedimento della Corte d’appello di Palermo del 19 marzo 2026, a sua volta reiettivo dell’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275 c.p.p.: la difesa lamentava che non fossero stati adeguatamente considerati la riduzione della pena in appello, anche in rapporto al riconoscimento delle attenuanti generiche, il fisiologico smembramento del sodalizio asseritamente capeggiato dall’imputato e il periodo di carcerazione già sofferto; contestava inoltre l’inadeguatezza delle ragioni poste a fondamento della prognosi negativa sulla capacità autocustodiale. La condanna in appello riguardava i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 c.p.; la pena indicata è di quattordici anni di reclusione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e genericamente formulato su questioni di fatto. Ha giudicato corretta la valutazione del Tribunale, secondo cui il solo decorso del tempo dall’applicazione della misura o dalla commissione del reato, l’osservanza delle prescrizioni e la riduzione della pena in appello non erano sufficienti a incidere sul quadro cautelare o sull’adeguatezza della custodia in carcere, in presenza della doppia presunzione cautelare richiamata in relazione ai reati contestati. Ha inoltre escluso che la proporzionalità della misura potesse essere valutata mediante un criterio meramente aritmetico, senza considerare persistenza e consistenza delle esigenze cautelari. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p.

    Inoltre, del tutto corretta è la valutazione del decorso dalla applicazione della misura rispetto alla pena in concreto irrogata, in costanza dell’autorevole principio secondo il quale è illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione(Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249323).

    La proporzionalità della custodia cautelare non può essere valutata esclusivamente rapportandone la durata a una percentuale aritmetica della pena, prescindendo dalla verifica della persistenza e consistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 309 c.p.p.

    La ordinanza impugnata ha rigettato il gravame proposto negando che gli elementi addotti dalla difesa fossero inidonei ad incidere sul quadro cautelare o sulla adeguatezza della misura in atto, segnatamente il solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dalla commissione del reato, in costanza della insuperata doppia presunzione cautelare vigente in materia, a seguito della condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 74, comma 1, 2 e 3 D.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen. ad anni quattordici di reclusione.

    La decisione descrive il rigetto dell’appello cautelare e l’applicazione della doppia presunzione cautelare, ma il testo non esplicita l’articolo che disciplina tale presunzione; l’associazione all’art. 309 c.p.p. non è quindi ricavabile con sufficiente certezza.

  • art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309/1990

    La ordinanza impugnata ha rigettato il gravame proposto negando che gli elementi addotti dalla difesa fossero inidonei ad incidere sul quadro cautelare o sulla adeguatezza della misura in atto, segnatamente il solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dalla commissione del reato, in costanza della insuperata doppia presunzione cautelare vigente in materia, a seguito della condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 74, comma 1, 2 e 3 D.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen. ad anni quattordici di reclusione.

    La disposizione identifica il reato associativo per il quale il ricorrente era stato condannato; la Corte ne considera la rilevanza nel quadro cautelare e nella persistenza delle esigenze, senza svolgere un’interpretazione della fattispecie incriminatrice.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La ordinanza impugnata ha rigettato il gravame proposto negando che gli elementi addotti dalla difesa fossero inidonei ad incidere sul quadro cautelare o sulla adeguatezza della misura in atto, segnatamente il solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dalla commissione del reato, in costanza della insuperata doppia presunzione cautelare vigente in materia, a seguito della condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 74, comma 1, 2 e 3 D.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen. ad anni quattordici di reclusione.

    La norma è indicata come riferita alla condanna rilevante ai fini del quadro cautelare; il testo non precisa ulteriormente quale specifica previsione dell’articolo sia stata applicata.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    A seguito della declaratoria d’inammissibilità, la Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

    L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nella specie, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dalla puntuale osservanza delle prescrizioni: occorrono ulteriori elementi sintomatici di un mutamento della situazione cautelare originariamente valutata.
  • La durata della custodia cautelare non può essere ritenuta sproporzionata mediante il solo raffronto aritmetico con una percentuale predeterminata della pena irroganda; occorre valutare anche la persistente sussistenza e la consistenza delle esigenze cautelari.
  • La riduzione della pena in appello, considerata isolatamente, non determina necessariamente il venir meno dell’adeguatezza della custodia cautelare; la sua rilevanza va apprezzata nel quadro complessivo delle esigenze cautelari.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiMisure cautelari
SottomaterieCarcereArresti domiciliari

Testo integrale

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