Sentenza del 08/07/2015 n. 14204 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA per il 2001, con cui l’Agenzia aveva richiesto 980.669 euro, oltre interessi e sanzioni, in relazione a prestazioni di distacco di personale tra società del medesimo gruppo bancario. La contribuente sosteneva che le prestazioni fossero esenti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 133/1999 e contestava inoltre la motivazione dell’accertamento, l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio e l’applicazione delle sanzioni. L’Agenzia, con il ricorso principale, contestava l’applicazione dell’esenzione; la società, con il ricorso incidentale, censurava vari aspetti della decisione della CTR, compresa la conferma delle sanzioni.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato l’esenzione IVA, ritenendo che il servizio di personale fosse funzionale all’outsourcing del sistema informatico e del CED, attività ausiliaria bancaria, e che la prestazione fosse resa da una società del gruppo a un’altra società dello stesso gruppo. Ha respinto le censure incidentali sull’inammissibilità dell’appello e sulla motivazione dell’accertamento; quest’ultima doglianza è stata anche dichiarata inammissibile nella parte diretta contro l’atto amministrativo anziché contro la sentenza. Ha rigettato le contestazioni sulle sanzioni, perché la società non aveva allegato specifiche condizioni oggettive di incertezza normativa. L’ottavo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, essendo già soddisfatto dalla decisione sull’esenzione. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 6, comma 1
La L. n. 133 del 1999, art. 6, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, dispone che "Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 59, comma 1, lett. c: a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 60, ivi incluse le società strumentali di cui all'art. 59, comma 1, lett. c), predetto D.Lgs., alle società del gruppo medesimo".
L’esenzione opera per prestazioni ausiliarie bancarie rese da una società appartenente al gruppo a un’altra società del medesimo gruppo. Nel caso deciso, il distacco del personale destinato alla gestione informatica e del CED rientrava nell’esenzione.
Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, art. 59, comma 1, lettera c)
Sotto il profilo oggettivo, ritiene, infatti, la Corte che la prestazione svolta dal personale conferito in favore delle consorziate, sia funzionale alla fornitura del servizio in outsourcing del sistema informatico e del CED; la gestione dei servizi, anche informatici, è d'altronde, inclusa tra le attività indicate dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 59, lett. c), espressamente richiamata dalla norma agevolatrice.
Le attività ausiliarie richiamate dalla disciplina comprendono anche la gestione di servizi informatici. Una prestazione di personale funzionale all’outsourcing del sistema informatico e del CED può quindi soddisfare il presupposto oggettivo dell’esenzione.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1
Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal Giudice del primo grado - in quanto ritenute giuste ed idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi d'impugnazione, imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza.
Nel processo tributario, l’appello non è inammissibile per difetto di specificità soltanto perché ripropone le argomentazioni già sostenute in primo grado: tale riproposizione può bastare quando esprime il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1
La società invocava questa disposizione per contestare la motivazione dell’avviso, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura nella parte rivolta contro l’atto amministrativo e non contro la sentenza; ha comunque condiviso la decisione di merito sulla sufficienza della motivazione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 10
La disposizione era richiamata dalla società nella contestazione della motivazione dell’accertamento; la relativa censura non ha condotto all’annullamento della sentenza o dell’atto.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12, comma 7
La disposizione era invocata insieme agli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 contro la motivazione dell’accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile quanto all’impugnazione diretta dell’atto e comunque non fondata.
Decreto legislativo n. 472 del 1992, art. 6, comma 2
La norma è stata invocata per ottenere la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa. La Cassazione ha escluso tale esito perché la contribuente non aveva allegato specifici elementi oggettivi di confusione normativa.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3
La disposizione è stata invocata a sostegno della richiesta di non applicare le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza. La richiesta è stata respinta per mancata allegazione, da parte della contribuente, delle circostanze concrete di incertezza richieste.
Codice di procedura civile, art. 112
La società denunciava omessa pronuncia sulla legittimità delle sanzioni; la censura è stata rigettata insieme al motivo connesso, poiché non sussistevano i presupposti per disapplicarle.
Codice di procedura civile, art. 366
La Cassazione ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale: il motivo dell’Agenzia conteneva argomentazioni ed elementi adeguati a illustrare la violazione di legge e a contrastare la ratio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L’esenzione IVA prevista per le prestazioni ausiliarie nel gruppo bancario può comprendere servizi informatici e di CED, nonché la messa a disposizione di personale funzionale alla loro erogazione, se ricorrono sia il requisito oggettivo dell’attività ausiliaria sia quello soggettivo del rapporto tra società del medesimo gruppo.
- La disciplina relativa alle prestazioni rese da un consorzio ai propri consorziati o soci non limita l’esenzione distinta prevista per le prestazioni rese tra società appartenenti allo stesso gruppo bancario.
- Nel processo tributario, riproporre in appello le argomentazioni del primo grado può soddisfare l’onere di specificità, se il dissenso investe chiaramente la decisione impugnata; in Cassazione, invece, le censure devono indicare in modo concreto e autosufficiente gli elementi decisivi e le ragioni della critica.
- Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni a causa di obiettiva incertezza normativa, non basta dichiarare di aver ritenuto corretto il proprio comportamento: il contribuente deve allegare circostanze normative concrete che rendano equivoca la disciplina.
- Nel ricorso per Cassazione l’oggetto della censura è la sentenza impugnata: una doglianza diretta esclusivamente contro l’atto amministrativo, anziché contro la decisione di merito, è inammissibile.
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