Sentenza del 08/07/2015 n. 14202 - Corte di Cassazione
AGEVOLAZIONI - IN GENERE - Esenzione IVA ex art. 6 della legge n. 133 del 1999 - Condizioni - Servizi di "outsourcing" informatico resi da personale distaccato di una società del gruppo - Inclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la decisione della CTR per violazione o falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 133 del 1999, sostenendo che i servizi informatici svolti mediante personale distaccato non rientrassero nell’esenzione IVA. La controversia riguardava un avviso di accertamento per l’anno 2000, con cui era stata richiesta maggiore IVA per 2.344.714 euro, oltre interessi e sanzioni, in relazione a servizi di outsourcing del sistema informatico e del CED forniti nell’ambito del gruppo bancario. La società aveva inoltre proposto ricorso incidentale per insufficiente motivazione sulla qualificazione dell’attività informatica. In via preliminare, la Corte ha respinto l’eccezione della società secondo cui il motivo dell’Agenzia sarebbe stato inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia: ha ritenuto sussistenti sia il requisito oggettivo, perché la gestione di servizi informatici è compresa tra le attività ausiliarie richiamate dalla disciplina, sia quello soggettivo, poiché il personale era distaccato da una società del gruppo a favore di un’altra società del medesimo gruppo. Ha chiarito che la disposizione relativa ai servizi resi dai consorzi a consorziati o soci non era pertinente, trattandosi di un’ipotesi diversa. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché la questione era già stata risolta dalla decisione impugnata. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate. Resta quindi ferma la decisione della CTR, che aveva respinto l’appello principale dell’Agenzia e accolto quello incidentale della società; in precedenza la CTP aveva accolto il ricorso contro l’accertamento e rideterminato le sanzioni.
Norme richiamate
Art. 6, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133
In buona sostanza, la norma esenta da imposizione IVA le prestazioni rese nell'ambito delle attività ausiliarie di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 59, comma 1, lett. c), e dunque, riconducibili tra quelle accessorie, rispetto alle attività delle società del gruppo bancario o rese da consorzi a consorziati e soci.
L’esenzione si applica alle prestazioni ausiliarie o accessorie previste dalla norma, distinguendo le prestazioni rese da società appartenenti al gruppo bancario a favore di altre società del gruppo da quelle rese da consorzi ai propri consorziati o soci.
Art. 59, comma 1, lettera c), d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sotto il profilo oggettivo, ritiene, infatti, la Corte che la prestazione svolta dal personale conferito in favore delle consorziate, sia funzionale alla fornitura del servizio in outsourcing del sistema informatico e del CED; la gestione dei servizi, anche informatici, è d'altronde, inclusa tra le attività indicate dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 59, lett. c), espressamente richiamata dalla norma agevolatrice.
La gestione di servizi informatici, compreso l’outsourcing del sistema informatico e del CED, può costituire attività ausiliaria rilevante ai fini dell’esenzione IVA prevista dalla legge n. 133 del 1999.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'unico motivo del ricorso dell'Agenzia Entrate, dedotta al punto 2.1) del controricorso, sotto il profilo dell'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 366 c.p.c., stante che il mezzo contiene adeguate argomentazioni ed elementi, idonei ad illustrare la dedotta violazione di legge ed a contrastare la ratio decidendi dell'impugnata sentenza della CTR.
Il motivo di ricorso supera il vaglio di ammissibilità quando espone argomentazioni ed elementi sufficienti a illustrare la violazione di legge dedotta e a confrontarsi con la ragione decisoria della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L’esenzione IVA dell’art. 6 della legge n. 133 del 1999 può comprendere servizi informatici di outsourcing quando siano attività ausiliarie rispetto a quelle del gruppo bancario e ricadano nell’ambito dell’art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 385 del 1993.
- Il distacco di personale può integrare una prestazione resa da una società del gruppo a favore di un’altra società del medesimo gruppo; se anche il requisito oggettivo è soddisfatto, la prestazione può beneficiare dell’esenzione.
- La previsione relativa alle prestazioni rese da consorzi ai consorziati o soci non esclude l’esenzione per una prestazione che ricade invece nella distinta fattispecie dei servizi resi tra società appartenenti al gruppo bancario.
- Un ricorso incidentale è inammissibile per carenza d’interesse quando la questione sollevata ha già ricevuto una soluzione chiara ed esaustiva nella decisione impugnata.
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