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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14196 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originava dalla cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi 2003 dell’Avv. C.O.M., per IRPEF e IRAP dichiarate ma non versate. Dopo l’accoglimento solo parziale del ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva riformato la decisione, ritenendo la cartella non sufficientemente comprensibile quanto alle maggiori somme richieste e illegittima la separata applicazione delle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato tale sentenza con quattro motivi. In pendenza del giudizio, il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011; l’Agenzia aveva negato la definibilità, sostenendo che le controversie relative a cartelle per imposte dichiarate e non versate ne fossero escluse. Il contribuente ha contestato il diniego, sostenendo che la cartella esprimeva una pretesa fiscale sostanziale, contestata anche per ragioni diverse da meri errori di calcolo.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi per connessione e ha esaminato per primo quello del contribuente contro il diniego di condono. Ha accolto tale ricorso: ai fini della definizione agevolata conta la funzione effettiva dell’atto, non la sua qualificazione formale; la cartella può avere natura impositiva quando costituisce la prima manifestazione della pretesa fiscale e il contribuente instaura una controversia effettiva sulla sua legittimità, anche quanto agli elementi che giustificano l’importo o alle sanzioni. Ha quindi annullato il diniego dell’Agenzia e, per conseguenza, dichiarato estinto il processo principale relativo al ricorso n. 3579/2010, senza decidere nel merito i quattro motivi di ricorso dell’Agenzia. Le spese di entrambi i giudizi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12

    ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell'ambito applicativo della L. n 289 del 2002, art. 16, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto stesso.

    La disciplina della definizione agevolata si applica in base alla funzione concreta dell’atto e alla natura effettiva della controversia, non soltanto alla forma o alla denominazione dell’atto.

  • L. n. 289/2002, art. 16

    la natura impositiva dell'atto, ai fini anzidetti, va riconosciuta quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale, essendo sufficiente che la contestazione da parte di quest'ultimo sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo (tranne che su aspetti relativi a meri errori di calcolo), della pretesa medesima

    Una controversia rientra nell’ambito della definizione se l’atto, anche se è una cartella di pagamento, manifesta per la prima volta una pretesa fiscale e questa è contestata in modo effettivo per profili di legittimità diversi da meri errori di calcolo.

  • Codice di procedura civile, art. 274

    I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, per evidenti ragioni di connessione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c..

    La Corte ha riunito i due ricorsi connessi, esaminandoli nello stesso giudizio.

Massime di principio

  • La natura di una cartella ai fini della definizione agevolata non dipende dalla sua etichetta formale: occorre verificare se costituisca la prima manifestazione della pretesa fiscale dell’amministrazione.
  • Anche una cartella relativa a imposte dichiarate e non versate può essere compresa nella definizione agevolata quando il contribuente propone una contestazione effettiva sulla legittimità della pretesa, e non si limita a lamentare un mero errore di calcolo.
  • Se il diniego della definizione viene annullato e la lite è definibile, il processo relativo alla controversia fiscale può essere dichiarato estinto; in questa decisione la Cassazione non ha quindi esaminato nel merito i motivi dell’Agenzia contro la sentenza tributaria.

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