Sentenza del 08/07/2015 n. 14190 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento sintetico relativo al reddito del 1995. L’accertamento, fondato sull’art. 38, comma 4 e seguenti, del D.P.R. n. 600/1973, considerava anche la proprietà di quattro automobili. Con l’unico motivo, l’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 32, penultimo comma, del medesimo decreto: sosteneva che i certificati del PRA prodotti dal contribuente soltanto in giudizio non fossero utilizzabili a suo favore, non essendo stati esibiti in risposta al questionario e non essendo state indicate cause a lui non imputabili che ne avessero impedito la tempestiva produzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto decisivo che il contribuente avesse risposto al questionario dichiarando di aver venduto tre delle quattro automobili: le notizie e i dati così forniti in risposta all’invito dell’Ufficio potevano essere considerati a suo favore anche nel giudizio. I certificati del PRA prodotti in primo grado documentavano quelle dichiarazioni e dimostravano che nel 1995 il contribuente possedeva una sola automobile. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente non aveva svolto attività difensiva in cassazione. La decisione impugnata della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso, resta quindi ferma.
Norme richiamate
Nel caso in esame è stato accertato, ed è del resto incontroverso fra le parti, che il contribuente aveva risposto al questionario inviatogli affermando "di aver venduto tre delle quattro automobili che gli erano state attribuite", dando seguito all'invito, rivoltogli con questionario, a fornire quei "dati a notizie di carattere specifico" ritenuti dall'ufficio "rilevanti ai fini dell'accertamento" nei suoi confronti. Le allegazioni costituite dalle notizie e dai dati addotti bene potevano quindi "essere presi in considerazione a favore del contribuente" anche nella sede contenziosa.
La preclusione prevista dall’art. 32 riguarda dati, notizie e documenti non forniti in risposta all’invito dell’Ufficio. Se il contribuente ha invece risposto al questionario e ha comunicato i fatti rilevanti, tali allegazioni possono essere utilizzate a suo favore anche in giudizio; la documentazione prodotta in causa può comprovare le dichiarazioni già rese all’Amministrazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 e seguenti
La disposizione disciplina l’accertamento sintetico del reddito. Nel caso concreto l’accertamento per il 1995 era stato fondato, tra gli elementi considerati, sulla disponibilità di quattro automobili; l’annullamento è rimasto fermo perché i certificati del PRA confermavano che il contribuente ne possedeva una sola in quell’anno.
Massime di principio
- La preclusione probatoria prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 non opera, per il solo fatto che un documento venga prodotto in giudizio, quando il contribuente aveva già fornito in risposta al questionario i dati o le notizie cui il documento si riferisce.
- È essenziale distinguere tra fatti o notizie comunicati tempestivamente all’Ufficio e documenti non esibiti in risposta all’invito: nel caso deciso, i certificati del PRA erano utilizzabili in giudizio perché comprovavano una dichiarazione già resa nella fase amministrativa.
- In un accertamento sintetico fondato sul possesso di beni, la prova che il contribuente non li possedeva nel periodo d’imposta può smentire il presupposto fattuale dell’accertamento; qui la documentazione ha dimostrato che nel 1995 era posseduta una sola delle quattro automobili considerate.
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