Sentenza del 08/07/2015 n. 14192 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - Spese relative a più esercizi - Art. 68 (ora 103) secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Rilevanza dei soli anni successivi alla determinazione del costo - Accordo delle parti circa l'imputazione del corrispettivo ad annualità anteriori - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’accertamento riguardava il periodo d’imposta 1° ottobre 1999-30 settembre 2000 e il corrispettivo di lire 17.597.300.000 pattuito il 1° ottobre 1998 con B.V.I. S.p.A. per l’esclusiva nella lavorazione di pellicole cinematografiche fino al 30 settembre 2006, con effetti concordati anche per il periodo dal 1° ottobre 1996. La società aveva ammortizzato il costo in otto esercizi, deducendo una quota annua di lire 2.199.662.500. L’Agenzia sosteneva che, essendo il corrispettivo riferito contrattualmente all’intero periodo decennale 1996-2006, il costo andasse ripartito in dieci quote annuali e che fossero deducibili soltanto quelle relative agli otto esercizi successivi alla stipula. In Cassazione l’Agenzia ha contestato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 68, comma 2, 75, comma 5, e 74, comma 3, del T.U.I.R.; con il secondo, l’insufficiente motivazione della CTR sulla irrilevanza delle ragioni della retroattività.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che il costo del diritto immateriale, determinato con il contratto del 1° ottobre 1998, va ripartito sui dieci anni cui il corrispettivo era riferito; sono però deducibili soltanto le quote dei successivi otto esercizi, dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 2006. La quota annua corretta è quindi di lire 1.759.730.000, non lire 2.199.662.500; è legittimo il recupero a tassazione della differenza di lire 439.932.500. La Corte ha cassato la sentenza della CTR Lazio, che aveva accolto l’appello della società dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Roma, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68, comma 2 (ora art. 103)
Va, in primo luogo, rilevato che, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 2, le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto; siffatta deducibilità, consentita per tutta la durata di utilizzazione del bene immateriale prevista nel contratto, non può che riguardare il periodo di utilizzazione successivo al contratto, col quale solo viene a determinarsi il costo dell'operazione.
L’ammortamento dei diritti immateriali è commisurato alla durata di utilizzazione prevista contrattualmente, ma può essere dedotto soltanto per gli esercizi successivi alla determinazione del costo. Se il corrispettivo è pattuito per un periodo che comprende anni anteriori alla stipula, il costo si ripartisce sull’intero periodo concordato, mentre sono deducibili le quote riferibili agli anni successivi alla stipula.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 3 (ora art. 108)
Va, inoltre, rilevato che, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 3, le spese relative a più esercizi "sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio".
Le spese riferibili a più esercizi sono deducibili soltanto entro la quota imputabile a ciascun esercizio. Nel caso deciso, il corrispettivo complessivo è stato diviso per i dieci anni concordati, determinando quote annue di lire 1.759.730.000; per il periodo d’imposta contestato non era deducibile la maggiore quota calcolata dividendo il costo per i soli otto anni successivi alla stipula.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
In conclusione, pertanto, il ricorso va accolto; per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, va rigettato il ricorso introduttivo.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere direttamente nel merito la controversia.
Massime di principio
- Quando il corrispettivo di un diritto immateriale è determinato con un contratto che attribuisce effetti economici anche a esercizi anteriori, la retroattività concordata può rilevare ai fini della ripartizione del costo anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
- La durata complessiva cui il corrispettivo si riferisce determina il denominatore per calcolare la quota annua di ammortamento; la deducibilità, tuttavia, non può estendersi a esercizi anteriori alla determinazione del costo.
- Non è corretto concentrare l’intero costo sui soli esercizi successivi alla stipula quando le parti hanno pattuito che il corrispettivo remuneri un periodo complessivo più ampio: per ciascun esercizio successivo si deduce solo la quota annuale imputabile, calcolata sul periodo concordato.
- In una verifica analoga occorre quindi distinguere tra il periodo complessivo remunerato dal contratto, che serve a ripartire il costo, e il periodo successivo alla determinazione del costo, entro il quale le relative quote possono essere dedotte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14190 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14194 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14196 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14198 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14202 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14203 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →