Sentenza del 08/07/2015 n. 14198 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 124.296,10 per imposte 1998, emessa dopo il controllo della dichiarazione dei redditi. La Banca sosteneva di avere eseguito i versamenti e impugnava la cartella. L’Ufficio sgravava Euro 89.229,73, ma manteneva un carico residuo di Euro 34.996,37, collegato al disconoscimento di compensazioni con crediti d’imposta ritenuti non risultanti dalla dichiarazione dell’anno precedente. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la cartella salvo Euro 1.840,54; la CTR Campania, sezione di Salerno, confermava. L’Agenzia ricorreva in cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione delle norme sul controllo automatizzato e sulla riscossione, sostenendo che non fosse necessario un preventivo avviso di rettifica e che spettasse alla contribuente provare il credito; il secondo denunciava l’insufficienza della motivazione per non avere la CTR esaminato la dedotta mancata indicazione del credito nella dichiarazione precedente.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: il quesito formulato ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. presupponeva come accertato un fatto — l’omessa indicazione del credito nella dichiarazione precedente — che la sentenza impugnata non aveva invece accertato. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR perché non aveva valutato quel fatto, potenzialmente decisivo per l’esito. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato a una diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha deciso definitivamente se il credito fosse spettante o se la cartella fosse dovuta.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il quesito inerente ad una censura in diritto - dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l'errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile.
Il quesito di diritto deve collegare la regola invocata alla vicenda concreta e rendere comprensibili l’errore attribuito al giudice e la regola che si assume applicabile. Un quesito che poggia su un fatto non accertato non soddisfa tale funzione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è, infine, fondato non apparendo revocabile in dubbio che la motivazione resa dalla Commissione Tributaria Regionale sul punto (e sopra riportata) è insufficiente per non avere vagliato tale fatto, che per la sua decisività nell'accezione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avrebbe potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia.
È censurabile per insufficienza la motivazione che omette di esaminare un fatto ritualmente dedotto e potenzialmente decisivo, ossia idoneo a condurre a un esito diverso.
Massime di principio
- In un ricorso per cassazione, il quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. deve essere riferito ai fatti effettivamente accertati nella sentenza impugnata; non può assumere come pacifico un fatto che il giudice di merito non ha accertato.
- Quando una parte deduce un fatto specifico potenzialmente decisivo, il giudice deve valutarlo e motivare sul punto: la sua omissione può comportare la cassazione della decisione per motivazione insufficiente.
- La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non decide nel merito la spettanza del credito o la debenza delle somme: il giudice di rinvio deve riesaminare la questione e motivare adeguatamente.
- La sentenza non stabilisce in via definitiva se il controllo automatizzato consentisse il disconoscimento del credito senza avviso di rettifica, né a chi spettasse provare la spettanza del credito: il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile, non deciso nel merito.
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