Cassazione Civile, Ordinanza n. 18463/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da una decisione della Corte d'appello che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto dovuti da un avvocato i contributi alla gestione separata INPS per l'anno 2009, escludendo la prescrizione del credito contributivo perché il dies a quo per il versamento era stato differito al 16 luglio 2010 e il primo atto interruttivo dell'INPS risultava del 1 luglio 2015. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione deducendo violazione degli artt. 2935 c.c., 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997, 17, comma 1, d.P.R. n. 435 del 2001 e 2, comma 30, l. n. 335 del 1995, lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Prima della decisione, però, ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha rilevato la ritualità della rinuncia al ricorso, in quanto atto univocamente abdicativo sottoscritto dal ricorrente e dal difensore, e ha applicato l'effetto estintivo previsto dagli artt. 390 e 391 c.p.c. Poiché l'INPS era rimasto intimato, non era necessaria la notifica della rinuncia alle parti costituite; la Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, senza provvedere sulle spese, e ha escluso l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione del credito contributivo doveva decorrere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del termine per i versamenti contributivi.
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435 del 2001
Richiamato nel motivo di ricorso per la determinazione del termine di versamento e, quindi, del dies a quo della prescrizione.
art. 2, comma 30, l. n. 335 del 1995
Richiamato dal ricorrente quale base normativa dell'obbligo contributivo alla gestione separata e della relativa prescrizione.
art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388 del 2000
La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile il regime sanzionatorio previsto da questa disposizione.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché conforme ai requisiti di forma dell'atto di rinuncia.
La rinuncia rituale ha prodotto l'effetto estintivo del giudizio di cassazione.
La causa era stata previamente avviata alla definizione in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
La declaratoria di estinzione ha escluso l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata in modo univoco e sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, produce effetti estintivi del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- La rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio, ma non ha natura accettizia: non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace, essendo sufficiente la comunicazione o notificazione alle parti costituite salvo il caso di parte rimasta intimata.
- Quando il ricorso per cassazione è estinto per rinuncia, non si provvede sulle spese se non vi sono parti costituite che abbiano interesse alla regolazione, e non sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia determina il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione e lascia fermo il provvedimento impugnato, con passaggio in giudicato dello stesso.
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