Cassazione Civile, Ordinanza n. 29161/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato davanti alla commissione tributaria una cartella di pagamento relativa a imposte per gli anni 2004, 2005 e 2006, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento presupposti, oltre a eccepire il difetto di motivazione della cartella e l’insussistenza del credito. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso per nullità della notifica degli atti presupposti. In appello l’Agenzia delle entrate aveva notificato il gravame soltanto alla contribuente, non al concessionario della riscossione che era stato parte del primo grado; la commissione regionale aveva riformato la decisione ritenendo valida la notifica degli atti impositivi e sostenendo anche che la contribuente avrebbe potuto far valere le proprie doglianze sull’atto impositivo impugnando la cartella. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione della disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento e dello Statuto del contribuente, sostenendo che la notifica avrebbe dovuto seguire altre modalità e non quella adottata; 2) violazione del diritto di difesa perché la cartella non le avrebbe consentito di conoscere il merito della pretesa tributaria; 3) omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla motivazione della cartella; 4) violazione delle norme sul litisconsorzio processuale e sul giudizio di appello tributario, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e prioritario il quarto motivo, affermando che nel giudizio di appello avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio anche nei confronti del concessionario della riscossione, già parte del primo grado, trattandosi di causa inscindibile o comunque dipendente ai sensi dell’art. 331 c.p.c. La mancata integrazione ha determinato la nullità dell’intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo ha definito. Per questo motivo il ricorso è stato accolto limitatamente al quarto motivo, con assorbimento dei restanti, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 60, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente per sostenere le modalità corrette della notificazione dell’atto impositivo presso il domicilio fiscale
art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la Corte d’appello lo aveva ritenuto applicabile per la notifica eseguita in caso di destinatario risultato sconosciuto/trasferito; la Cassazione non decide su questo motivo perché assorbito
art. 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato a tutela delle garanzie del contribuente nella notificazione degli atti tributari
art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente in relazione all’impugnabilità degli atti nel processo tributario
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a fondamento del diritto di difesa
invocato per dedurre omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla motivazione della cartella
art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
ritenuto violato per mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del concessionario della riscossione
richiamato come norma che impone l’integrazione del contraddittorio in caso di cause inscindibili o dipendenti nel giudizio di impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, quando l’appello non sia proposto nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al primo grado e la controversia sia inscindibile o dipendente, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; la sua omissione comporta la nullità dell’intero secondo grado e della sentenza di appello, rilevabile anche d’ufficio in cassazione.
- Nel processo tributario, la presenza del concessionario della riscossione come parte nel primo grado impone la sua partecipazione anche al grado di appello quando le questioni devolute possono incidere sulla stessa cartella e sugli atti presupposti, così da evitare giudicati contrastanti.
- Se un motivo di ricorso è potenzialmente assorbente perché attiene a un vizio processuale che travolge il giudizio di merito, la Corte può esaminarlo prioritariamente e dichiarare assorbiti gli altri motivi.
- La mancata integrazione del contraddittorio in appello non è un vizio meramente formale, ma incide sulla validità del procedimento e sulla regolare formazione del contraddittorio tra tutte le parti necessarie o inscindibilmente connesse.
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