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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29161/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato davanti alla commissione tributaria una cartella di pagamento relativa a imposte per gli anni 2004, 2005 e 2006, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento presupposti, oltre a eccepire il difetto di motivazione della cartella e l’insussistenza del credito. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso per nullità della notifica degli atti presupposti. In appello l’Agenzia delle entrate aveva notificato il gravame soltanto alla contribuente, non al concessionario della riscossione che era stato parte del primo grado; la commissione regionale aveva riformato la decisione ritenendo valida la notifica degli atti impositivi e sostenendo anche che la contribuente avrebbe potuto far valere le proprie doglianze sull’atto impositivo impugnando la cartella. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione della disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento e dello Statuto del contribuente, sostenendo che la notifica avrebbe dovuto seguire altre modalità e non quella adottata; 2) violazione del diritto di difesa perché la cartella non le avrebbe consentito di conoscere il merito della pretesa tributaria; 3) omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla motivazione della cartella; 4) violazione delle norme sul litisconsorzio processuale e sul giudizio di appello tributario, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e prioritario il quarto motivo, affermando che nel giudizio di appello avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio anche nei confronti del concessionario della riscossione, già parte del primo grado, trattandosi di causa inscindibile o comunque dipendente ai sensi dell’art. 331 c.p.c. La mancata integrazione ha determinato la nullità dell’intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo ha definito. Per questo motivo il ricorso è stato accolto limitatamente al quarto motivo, con assorbimento dei restanti, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, quando l’appello non sia proposto nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al primo grado e la controversia sia inscindibile o dipendente, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; la sua omissione comporta la nullità dell’intero secondo grado e della sentenza di appello, rilevabile anche d’ufficio in cassazione.
  • Nel processo tributario, la presenza del concessionario della riscossione come parte nel primo grado impone la sua partecipazione anche al grado di appello quando le questioni devolute possono incidere sulla stessa cartella e sugli atti presupposti, così da evitare giudicati contrastanti.
  • Se un motivo di ricorso è potenzialmente assorbente perché attiene a un vizio processuale che travolge il giudizio di merito, la Corte può esaminarlo prioritariamente e dichiarare assorbiti gli altri motivi.
  • La mancata integrazione del contraddittorio in appello non è un vizio meramente formale, ma incide sulla validità del procedimento e sulla regolare formazione del contraddittorio tra tutte le parti necessarie o inscindibilmente connesse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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