Cassazione Civile, Ordinanza n. 24524/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’esecuzione, da parte di una società, di lavori urgenti di ripristino conseguenti a eventi calamitosi verificatisi nel territorio comunale. Il Tribunale aveva condannato l’ente locale al pagamento del residuo credito per tali lavori, ritenendo applicabile il combinato disposto degli artt. 191 e 194 TUEL e valorizzando l’utilità delle opere e il loro parziale pagamento. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione: ha ritenuto che, in mancanza di un impegno di spesa assunto nelle forme di legge e di un espresso riconoscimento del debito fuori bilancio, il terzo fornitore non possa agire direttamente contro l’ente, ma solo eventualmente nei confronti del funzionario che abbia consentito la spesa; ha inoltre escluso la proponibilità dell’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità del giudizio d’appello per asserita acquiescenza dell’ente alla sentenza di primo grado e conseguente cessazione della materia del contendere; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2041 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse errato nel valutare i presupposti dell’azione di arricchimento mentre la domanda era di adempimento contrattuale; 3) violazione degli artt. 191, comma 4, lett. e, e 194 TUEL, per avere la Corte escluso la responsabilità dell’ente nonostante vi fossero, secondo la ricorrente, impegno di spesa e copertura di bilancio; 4) omesso esame della determina comunale n. 269/2008 che, a suo dire, dimostrava la copertura finanziaria e il residuo credito; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese, subordinata all’accoglimento delle censure precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su fatti e documenti non dedotti nei gradi di merito e, comunque, perché l’adeguamento a una sentenza esecutiva non integra acquiescenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva escluso sia l’azione contrattuale contro l’ente sia l’azione ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché presentato come violazione di legge, ma in realtà diretto a contestare la valutazione in fatto delle risultanze istruttorie. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.: non indicava adeguatamente il contenuto, la produzione e la decisività del documento richiamato, e comunque la questione centrale non era la mera disponibilità di fondi ma il formale riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 194 TUEL. Il quinto motivo è stato respinto per il venir meno dei presupposti delle censure precedenti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dall’appellata per sostenere l’inammissibilità dell’appello; la Corte d’appello ha respinto l’eccezione
invocato per dedurre ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non attaccava la ratio della decisione
l’azione di arricchimento è stata ritenuta non esperibile nei confronti dell’ente per difetto del requisito di sussidiarietà
le obbligazioni dell’ente per spese non impegnate nelle forme di legge non sorgono direttamente nei confronti del fornitore; per i lavori di somma urgenza è previsto uno specifico procedimento di spesa
il debito fuori bilancio può essere riconosciuto solo con apposita deliberazione consiliare nelle forme e nei limiti di legge; il riconoscimento non può essere desunto dal mero comportamento degli organi dell’ente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità del procedimento/sentenza in relazione alla dedotta acquiescenza
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato per denunciare violazioni di legge e nullità processuali
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo, controverso e specificamente indicato; non per argomentazioni, eccezioni, motivi di appello o mere risultanze istruttorie
le spese seguono la soccombenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto
richiamato nel definire il fatto storico principale o secondario rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
la deduzione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la valutazione discrezionale del materiale probatorio
Massime di principio
- In tema di debiti degli enti locali per lavori o forniture eseguiti in assenza delle ordinarie forme di impegno di spesa, il creditore non può pretendere il pagamento diretto dall’ente sulla base della sola utilità dell’opera o di comportamenti concludenti dell’amministrazione: il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede il procedimento e la forma previsti dalla legge.
- Quando una prestazione è stata ordinata dall’ente senza un valido impegno di spesa, l’azione contrattuale va indirizzata, se del caso, verso il pubblico funzionario che abbia consentito l’obbligazione, mentre l’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’ente è preclusa se manca la sussidiarietà.
- Il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio non può essere desunto dal mero comportamento degli organi dell’ente o da elementi di fatto come l’utilità dell’opera o la disponibilità di fondi; occorre un espresso atto adottato nelle forme di legge.
- L’adeguamento di una parte alle statuizioni di una sentenza esecutiva non integra, di per sé, acquiescenza alla sentenza stessa né determina automaticamente la cessazione della materia del contendere.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, effettivamente discusso tra le parti, con specificazione del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato dedotto e della sua decisività; non basta lamentare la mancata valutazione di documenti, argomentazioni o singoli elementi istruttori.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla valutazione del materiale probatorio in una censura di violazione di legge o di omesso esame, poiché la scelta tra le risultanze di fatto appartiene al giudice di merito.
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