Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20118/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra confinanti su una servitù di passaggio e su alcune opere realizzate in prossimità dei fondi. La parte attrice chiedeva: la cessazione della servitù di passaggio gravante sul proprio fondo per asserito venir meno dell'interclusione del fondo dominante; l'esecuzione di una scrittura del 1979 che, secondo la sua prospettazione, avrebbe costituito una servitù di passo in favore del suo fondo; la demolizione di manufatti della controparte, ritenuti a distanza non legale. In primo grado la domanda di estinzione della servitù fu respinta, mentre fu ordinata la demolizione di un pollaio; fu riconosciuto il diritto di servitù di passaggio in favore della controparte e fu negata l'esecuzione coattiva della scrittura del 1979. In appello, la decisione fu parzialmente riformata nei limiti dell'esclusione di un mappale dalla servitù accertata, dell'ordine di arretrare un box metallico e della precisazione dei confini delle aree cortilive. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1051 e 1055 c.c. e omesso esame, per sostenere che la servitù dovesse cessare per il venir meno dell'interclusione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello esaminato l'appello incidentale benché condizionato; 3) omesso esame di fatto decisivo, ma senza rispettare gli oneri richiesti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 4) violazione dell'art. 1061 c.c., deducendo erroneamente una declaratoria di acquisto per usucapione della servitù, che però non risultava dalla sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la servitù era stata convenzionalmente costituita senza condizionarla alla persistenza dell'interclusione, e ha ribadito che la cessazione dell'interclusione ex art. 1055 c.c. opera anche per servitù convenzionali solo se queste si ricolleghino ai presupposti della servitù coattiva ex art. 1051 c.c.; gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, per mancato rispetto dei requisiti del motivo ex art. 360, n. 5, e perché la sentenza non conteneva alcuna declaratoria di usucapione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando sostanzialmente la decisione di merito che aveva riconosciuto la permanenza della servitù di passaggio convenzionalmente costituita, con le sole precisazioni e correzioni apportate in appello sui confini, su un mappale escluso dalla servitù e sull'arretramento di un manufatto. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    richiamato come norma che disciplina la servitù coattiva di passaggio; il suo presupposto fattuale rileva anche per l'applicazione della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c. quando la servitù convenzionale sia stata costituita ricollegandosi a tali presupposti

  • art. 1055 c.c.

    la cessazione dell'interclusione del fondo dominante estingue la servitù di passaggio anche se convenzionalmente costituita, ma solo quando la servitù sia collegata ai presupposti del passaggio coattivo ex art. 1051 c.c.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare l'esame dell'appello incidentale condizionato, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse perché l'appello incidentale era comunque stato rigettato

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    per proporre il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado; in mancanza il motivo è inammissibile

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non sono assolti gli oneri specifici previsti in caso di doppia conforme

  • art. 1061 c.c.

    il motivo è stato respinto perché nella sentenza impugnata non risultava alcuna declaratoria di acquisto della servitù per usucapione

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    lo scrutinio di inammissibilità va compiuto per ciascun motivo e con riferimento al momento della decisione; la disposizione consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo non offre ragioni idonee a giustificare il superamento dell'orientamento consolidato

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato incidentalmente in relazione agli effetti dell'inammissibilità nel giudizio di impugnazione

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato nel contesto del filtro delle impugnazioni e dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato per analogia argomentativa nel passaggio sul filtro di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in presenza di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • La causa estintiva della servitù di passaggio per cessazione dell'interclusione opera anche rispetto a una servitù convenzionale solo se dalla regolazione negoziale emerga il collegamento con i presupposti della servitù coattiva; in difetto, la servitù non si estingue per il solo venir meno dell'interclusione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto, perché la sussunzione normativa presuppone un accertamento fattuale già compiuto dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. proposto contro una sentenza di appello resa in doppia conforme è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando investe una statuizione che, pur esaminata, si sia comunque risolta in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
  • Il motivo che presuppone una declaratoria non contenuta nella sentenza impugnata è inammissibile, perché il sindacato di legittimità deve misurarsi con la reale motivazione e con il decisum effettivamente adottato.
  • Lo scrutinio di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. va compiuto per ogni singolo motivo e alla luce della situazione esistente al momento della decisione, quando il ricorso non offra argomenti idonei a superare un orientamento consolidato.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.