Cassazione Civile, Ordinanza n. 23183/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2010. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo tardivo il gravame perché la sentenza di primo grado era stata notificata via PEC e l'appello era stato spedito successivamente per posta, e rilevando anche che l'atto impositivo risultava sottoscritto da un funzionario privo di qualifica dirigenziale e di delega. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, mentre la società contribuente proponeva un successivo ricorso contro il diniego di definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, deducendo che la cartella impugnata costituiva il primo atto impositivo notificato e quindi la controversia era definibile. La Corte esamina prioritariamente questo secondo ricorso, perché idoneo a definire l'intera controversia, e rileva che la domanda di definizione agevolata era stata tempestivamente presentata e doveva essere accolta, alla luce del principio delle Sezioni Unite secondo cui anche le liti aventi ad oggetto una cartella da controllo automatizzato sono definibili quando la cartella è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, rileva che la cartella di pagamento era il primo e unico atto impositivo notificato e, preso atto del pagamento dovuto per la definizione e della concorde richiesta dell'Agenzia, dichiara estinto il procedimento iscritto al n. 5835/2017 R.G. per intervenuta definizione della lite. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, mentre quelle relative al ricorso sul diniego sono integralmente compensate per la sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo automatico da cui è scaturita la cartella di pagamento
art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base del controllo automatico in materia IVA
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
consente la definizione agevolata della controversia tributaria pendente quando ne ricorrano i presupposti
norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018
art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
la cartella, se primo e unico atto con cui la pretesa è comunicata, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche nel merito della pretesa impositiva
Cass. S.U. n. 18298 del 25/06/2021
enuncia il principio per cui la lite avente ad oggetto la cartella da controllo automatizzato è definibile se la cartella è il primo e unico atto impositivo notificato
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
norma interpretata nel senso che la definizione agevolata spetta anche per le liti sulla cartella da controllo automatizzato quando questa sia il primo e unico atto impositivo
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, è definibile anche il giudizio relativo all'impugnazione di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente.
- Se la cartella di pagamento è il primo e unico atto impositivo notificato, il contribuente può impugnarla non solo per vizi propri ma anche per contestare il merito della pretesa fiscale.
- Quando interviene il pagamento dovuto per la definizione agevolata e la controparte pubblica aderisce alla richiesta, il giudizio va dichiarato estinto per intervenuta definizione della lite.
- La sopravvenienza di un arresto delle Sezioni Unite che chiarisce il regime applicabile può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese del giudizio relativo al diniego di definizione agevolata.
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