Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23183/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2010. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo tardivo il gravame perché la sentenza di primo grado era stata notificata via PEC e l'appello era stato spedito successivamente per posta, e rilevando anche che l'atto impositivo risultava sottoscritto da un funzionario privo di qualifica dirigenziale e di delega. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, mentre la società contribuente proponeva un successivo ricorso contro il diniego di definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, deducendo che la cartella impugnata costituiva il primo atto impositivo notificato e quindi la controversia era definibile. La Corte esamina prioritariamente questo secondo ricorso, perché idoneo a definire l'intera controversia, e rileva che la domanda di definizione agevolata era stata tempestivamente presentata e doveva essere accolta, alla luce del principio delle Sezioni Unite secondo cui anche le liti aventi ad oggetto una cartella da controllo automatizzato sono definibili quando la cartella è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, rileva che la cartella di pagamento era il primo e unico atto impositivo notificato e, preso atto del pagamento dovuto per la definizione e della concorde richiesta dell'Agenzia, dichiara estinto il procedimento iscritto al n. 5835/2017 R.G. per intervenuta definizione della lite. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, mentre quelle relative al ricorso sul diniego sono integralmente compensate per la sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, è definibile anche il giudizio relativo all'impugnazione di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente.
  • Se la cartella di pagamento è il primo e unico atto impositivo notificato, il contribuente può impugnarla non solo per vizi propri ma anche per contestare il merito della pretesa fiscale.
  • Quando interviene il pagamento dovuto per la definizione agevolata e la controparte pubblica aderisce alla richiesta, il giudizio va dichiarato estinto per intervenuta definizione della lite.
  • La sopravvenienza di un arresto delle Sezioni Unite che chiarisce il regime applicabile può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese del giudizio relativo al diniego di definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.