Cassazione Civile, Ordinanza n. 24464/2022 del 08/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con il quale l’Ufficio ha ricostruito il reddito del contribuente sulla base di accertamenti bancari, imputando a ricavi non dichiarati i versamenti e i prelevamenti rilevati su conti correnti riconducibili al medesimo, compresi conti cointestati con la coniuge. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo operante la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e non assolto l’onere della prova contraria. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che i beneficiari dei prelevamenti erano stati indicati e che quindi l’onere probatorio sarebbe spettato all’Agenzia; 2) violazione del principio del contraddittorio per mancata citazione della coniuge cointestataria dei conti; 3) illegittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, nn. 1 e 2, d.P.R. n. 600/1973 per violazione degli artt. 3, 24 e 53 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, osservando che nelle verifiche fiscali nei confronti di un imprenditore i prelevamenti e i versamenti sui conti correnti possono essere imputati a ricavi dell’attività commerciale in mancanza di specifica prova contraria, il cui onere grava sul contribuente; ha inoltre rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché l’eventuale pregiudizio della terza cointestataria avrebbe dovuto essere fatto valere da lei stessa e perché la coniuge non era litisconsorte necessaria nel giudizio concernente i redditi imputati all’attività commerciale del contribuente. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, distinguendo l’imprenditore commerciale dal lavoratore autonomo; nel caso concreto il ricorrente, venditore ambulante, è stato qualificato come imprenditore commerciale, sicché la presunzione di cui all’art. 32 è stata ritenuta legittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per l’imprenditore commerciale, i versamenti e i prelevamenti sui conti correnti riconducibili al contribuente sono assistiti da presunzione di ricavi non dichiarati, superabile solo con specifica prova contraria a carico del contribuente.
art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La presunzione bancaria trova giustificazione nella produzione del reddito d’impresa da parte dell’imprenditore commerciale.
Serve a qualificare il soggetto come esercente impresa commerciale ai fini della legittimità della presunzione sulle movimentazioni bancarie.
artt. 3, 24 e 53 Cost.
Le censure di incostituzionalità dell’art. 32 sono state ritenute manifestamente infondate nel caso dell’imprenditore commerciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del T.U. spese di giustizia, consentendo il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario sull’accertamento fondato su indagini bancarie, i movimenti sui conti correnti riconducibili all’imprenditore commerciale possono essere posti a base della ricostruzione del reddito come ricavi non dichiarati, salvo prova contraria specifica e puntuale del contribuente.
- L’onere di dimostrare la non imponibilità delle movimentazioni bancarie o la loro estraneità all’attività d’impresa grava sul contribuente, non sull’Amministrazione finanziaria.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può essere veicolata sotto forma di sola violazione di legge quando, in sostanza, mira a sollecitare una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il terzo cointestatario di un conto non è litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento del reddito del solo contribuente, se la pretesa fiscale riguarda esclusivamente quest’ultimo.
- La presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie è compatibile con la Costituzione nei confronti dell’imprenditore commerciale, mentre il relativo regime non è automaticamente estensibile a soggetti diversi, come i lavoratori autonomi.
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