Cassazione Civile, Ordinanza n. 08118/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La vicenda nasce da un controllo fiscale effettuato sull'impresa cedente di un credito IVA maturato per l'anno 2009. L'Ufficio aveva contestato, con separato avviso di accertamento, l'omessa indicazione di ricavi e il mancato versamento dell'IVA in relazione alla cessione di un immobile ritenuto strumentale all'attività d'impresa, e aveva quindi disposto la sospensione del rimborso IVA richiesto dalla cedente e poi ceduto a una società terza. La cessionaria aveva impugnato il provvedimento di sospensione, sostenendo che esso fosse illegittimo perché fondato su una pretesa tributaria che era già stata annullata nei giudizi di merito relativi all'avviso di accertamento presupposto. L'Agenzia, ricorrendo per cassazione, ha dedotto: nullità della sentenza per mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; nullità per motivazione apparente; violazione dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923, sostenendo che il fermo amministrativo era legittimo in pendenza della controversia sul controcredito; ulteriore violazione della stessa norma in tema di effetti sugli accessori del credito sospeso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo sulla sospensione necessaria, perché la sentenza che annulla o disattende, anche non definitivamente, il credito posto a base del fermo rende immediatamente illegittima la sospensione e quindi esclude la necessità di attendere il giudicato. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla motivazione, reputandola effettiva e sufficiente. Quanto all'art. 69 del R.D. n. 2440/1923, ha affermato che il fermo amministrativo, quale misura cautelare di autotutela, perde efficacia quando viene meno il credito erariale cautelato per effetto di una decisione giudiziale sfavorevole alla P.A., anche se non passata in giudicato. Ne consegue la conferma dell'annullamento del provvedimento di sospensione del rimborso IVA disposto dai giudici tributari di merito.
Norme richiamate
Non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria quando la decisione sulla controversia pregiudiziale ha già inciso, anche solo non definitivamente, sulla ragione di credito posta a base del fermo.
Richiamato insieme all'art. 295 c.p.c. nel motivo di ricorso, ma ritenuto non decisivo ai fini della sospensione del giudizio nel caso concreto.
Citato nel primo motivo come norma processuale evocata dall'Ufficio.
art. 111 Cost.
La Corte collega la natura cautelare del fermo al principio della parità delle armi, escludendo che la P.A. possa mantenere effetti cautelari quando la pretesa a garanzia è stata disattesa dal giudice.
art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
"qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo"
La sospensione è misura cautelare di autotutela e può operare solo finché esista attualmente la ragione di credito; se il credito cautelato viene meno per effetto di una sentenza che lo disattende, anche non definitiva, il fermo non può più produrre effetti.
art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla contribuente per contestare la base giuridica del provvedimento; la Corte osserva però che, al di là della formula usata nell'atto, i presupposti di fatto lo riconducono comunque al fermo ex art. 69 R.D. n. 2440/1923.
Usato come raffronto sistematico: la disciplina della sospensione dei rimborsi in materia sanzionatoria si adegua espressamente alla decisione del giudice tributario, confermando la lettura evolutiva dell'art. 69 R.D. n. 2440/1923.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per l'applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo tributario, a supporto della immediata efficacia della sentenza favorevole al contribuente.
Evocati come norme che consentono di ricavare l'efficacia immediata o provvisoria delle sentenze favorevoli al contribuente anche prima del 2016.
art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nella versione vigente dal 1° giugno 2016, che rende immediatamente esecutive le sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente.
artt. 11 e 15-bis D.P.R. n. 602/1973
Citati in via analogica per affermare che le misure cautelari a tutela del credito erariale dipendono dal permanere del titolo presupposto.
art. 183 della direttiva IVA
La Corte richiama il principio unionale di neutralità fiscale e l'esigenza che il rimborso dell'eccedenza IVA avvenga in un termine ragionevole e senza esporre il soggetto passivo a rischi finanziari indebiti.
Massime di principio
- Il fermo amministrativo disposto a tutela di un credito della P.A. ha natura cautelare e può permanere solo finché esista attualmente il credito posto a fondamento della sospensione; se tale credito viene disatteso dal giudice, anche con sentenza non definitiva, il fermo diventa privo di titolo e cessa di avere efficacia.
- Nel processo tributario la sopravvenienza di una decisione sfavorevole alla P.A. sul credito cautelato rende superflua e ingiustificata la prosecuzione di misure di sospensione o di tutela provvisoria, senza necessità di attendere il giudicato.
- La qualificazione di un atto amministrativo deve avvenire in base ai suoi presupposti sostanziali e non alla sola etichetta formale utilizzata dall'Ufficio.
- La disciplina delle misure cautelari dell'Erario va letta in coerenza con il principio di parità delle armi e con il principio unionale di neutralità dell'IVA, che impone il rimborso entro un termine ragionevole e senza rischi finanziari ingiustificati per il contribuente.
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