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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23371/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata e il versamento della relativa contribuzione da parte di una professionista che svolgeva attività libero-professionale di avvocato, pur non essendo iscritta alla Cassa forense. Nei gradi di merito era stata accolta la domanda della professionista e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo contributivo, ritenendo che nei due anni oggetto di causa il reddito percepito fosse inferiore a euro 5.000 e che tale dato fosse indice della non abitualità dell'attività, con onere probatorio non assolto dall'INPS. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Istituto denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, l. n. 247/2012 e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, sostenendo che il limite reddituale di euro 5.000 è rilevante solo per il lavoro autonomo occasionale e non per l'attività professionale abituale; secondo l'INPS, essendo pacifico l'esercizio della professione forense e non contestata l'abitualità, la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla contribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che, valorizzando il reddito annuo inferiore a euro 5.000 e l'assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno dell'abitualità, aveva escluso in concreto il requisito dell'abitualità dell'attività libero-professionale. La Corte ha inoltre osservato che il motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte in cui invocava il principio di non contestazione, non essendo trascritti gli atti da cui desumere tale mancata contestazione; ha poi precisato che il requisito dell'abitualità, pur essendo elemento costitutivo della pretesa contributiva dell'INPS, implica una valutazione di fatto e non si presta a essere agganciato alla sola mancata contestazione. Conseguentemente, la soccombenza dell'INPS ha comportato la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo sussiste quando l'attività libero-professionale sia svolta in modo abituale e produca redditi non soggetti a contribuzione della cassa di riferimento.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    richiamato dall'INPS come norma di interpretazione autentica dell'obbligo contributivo, ma ritenuto non decisivo per escludere il rilievo del requisito di abitualità.

  • art. 21, comma 8, L. 247/2012

    richiamato nel quadro normativo relativo alla professione forense e all'iscrizione previdenziale, senza incidere sul principio applicato dalla Corte.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003

    disciplina il lavoro autonomo occasionale; il limite di euro 5.000 è rilevante per l'attività occasionale, non per quella libero-professionale abituale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge, ma in realtà investiva un accertamento di fatto sull'abitualità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    per censurare il ragionamento decisorio sulla valutazione degli indici di abitualità sarebbe stato necessario dedurre un vizio motivazionale nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo non dipende automaticamente dalla soglia reddituale di euro 5.000, che è invece parametro rilevante per il lavoro autonomo occasionale; ciò che conta è se l'attività sia svolta con carattere di abitualità.
  • L'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunto da indizi come iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dell'attività e reddito percepito, senza che uno solo di tali elementi sia da solo decisivo.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici posti a fondamento della domanda o eccezione, non su valutazioni o qualificazioni giuridico-fattuali come il requisito dell'abitualità.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un giudizio di fatto relativo all'abitualità dell'attività professionale, la censura in cassazione deve investire specificamente il vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., non potendo essere mascherata come violazione di legge.
  • Il difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione ricorre quando la parte invoca la mancata contestazione ma non trascrive o indica in modo completo gli atti processuali da cui tale circostanza dovrebbe risultare.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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