Cassazione Civile, Ordinanza n. 31057/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio di ottemperanza promosso da una contribuente per ottenere l’esecuzione di una sentenza tributaria passata in giudicato che aveva condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento del rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. L’amministrazione aveva già corrisposto solo metà della somma riconosciuta. La CTP aveva accolto l’ottemperanza e nominato un commissario ad acta per il pagamento del residuo. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017, dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 e dell’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice dell’ottemperanza non aveva considerato che la disciplina sopravvenuta imponeva comunque il rispetto dei limiti quantitativi di spesa e la riduzione del rimborso al 50% anche in presenza di un titolo giudiziale, dovendosi verificare la capienza dei fondi e applicare la procedura prevista dall’amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che i limiti quantitativi introdotti dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 operano nella fase esecutiva e di ottemperanza e si applicano anche ai giudizi fondati su un titolo giudiziale passato in giudicato, non solo ai rimborsi riconosciuti in sede amministrativa. Ha quindi censurato la decisione della CTR/giudice dell’ottemperanza perché aveva ordinato il pagamento integrale del residuo senza verificare la disponibilità dei fondi stanziati e senza applicare la disciplina sopravvenuta. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
La norma, come modificata, disciplina i rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 e deve essere applicata nella fase esecutiva/di ottemperanza, con verifica della capienza degli stanziamenti.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. in l. n. 123/2017
Introducendo limiti quantitativi ai rimborsi, non incide sul titolo del diritto già accertato, ma solo sulla sua esecuzione; si applica ai giudizi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore, anche se il titolo è giudiziale.
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
Richiamato come disposizione rilevante nel sistema dei rimborsi collegati ai benefici fiscali per eventi calamitosi.
art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992
Norma sul giudizio di ottemperanza, utilizzata per censurare il mancato corretto governo della fase esecutiva del giudicato tributario.
Richiamato nel passaggio che ribadisce l’obbligo del giudice dell’ottemperanza di verificare i fondi e attivare le procedure di pagamento previste dalla contabilità pubblica.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nei giudizi di ottemperanza relativi a rimborsi fiscali riconosciuti per benefici connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e applicare le limitazioni quantitative sopravvenute che disciplinano la fase esecutiva.
- La sopravvenienza normativa che introduce un tetto di spesa o una riduzione proporzionale del rimborso non incide sul diritto sostanziale già accertato, ma solo sulle modalità di concreta esecuzione del titolo.
- La distinzione tra rimborso riconosciuto in via amministrativa e rimborso accertato con sentenza passata in giudicato non esclude l’applicazione della disciplina sopravvenuta alla fase di ottemperanza, se la norma regola l’erogazione e non il titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, in caso di incapienza dei fondi, il giudice deve adottare determinazioni specifiche e può avvalersi di un commissario ad acta per assicurare l’esecuzione secondo le procedure di contabilità pubblica.
- Non è corretto ordinare il pagamento integrale del residuo senza accertare prima se le risorse stanziate consentano l’erogazione nella misura richiesta, poiché il quantum concretamente eseguibile dipende dalla disciplina di spesa applicabile al momento dell’ottemperanza.
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