Sentenza del 17/11/2023 n. 32055 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il rimborso di somme versate a titolo di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) per gli anni 2009-2013, sostenendo che il Comune avesse applicato tariffe illegittime eccedenti i limiti di legge (in particolare la maggiorazione oltre il 25% prevista per il CIMP) e che fosse stato indebitamente cumulato imposta comunale sulla pubblicità (ICP) con canoni/locazioni non dovuti. Il Comune aveva invece applicato la tariffa dell'ICP risultante da deliberazioni pregresse (anche con maggiorazione del 20) e un canone di locazione previsto dal Piano Generale degli Impianti (PGI), ritenendo legittima la propria azione e negando il diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della Clear Channel. Ha confermato la decisione di gravame che aveva accolto l'appello del Comune ritenendo infondata la domanda di rimborso: il Comune aveva legittimamente applicato la tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità risultante da precedenti deliberazioni (con la maggiorazione praticata ritenuta valida alla data di adozione) e aveva aggiunto un canone di locazione previsto dal PGI; la fattispecie impositiva dedotta dalla ricorrente (CIMP come titolo autonomo cui sarebbe spettato il limite del 25%) non si era realizzata nel modo prospettato, essendo la controversia fondata su diversa qualificazione giuridica degli atti comunali. Il ricorso è stato rigettato; spese a carico della ricorrente verso il Comune, compensate con (Omissis) Srl.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e consente che l'ICP coesista con tributi o canoni per l'occupazione di spazi pubblici purché distinti nei presupposti; il giudice ha ritenuto che il Comune abbia applicato l'ICP nei limiti delle tariffe legittimamente vigenti.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Aveva consentito una maggiorazione tariffaria del 20%; la Corte ha ritenuto che per i Comuni che si erano avvalsi di tale facoltà prima dell'abrogazione la maggiorazione potesse conservarsi nella misura ritenuta legittima.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Disciplina il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) con limiti tariffari (es. non oltre il 25% rispetto alle tariffe ICP); la Corte ha rilevato che la domanda di rimborso era fondata sulla qualificazione CIMP ma che, in concreto, il Comune non aveva istituito tale canone nella forma dedotta dalla ricorrente.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
Abrogava la fonte che aveva consentito la maggiorazione del 20; la Corte ha ritenuto che l'abrogazione non potesse operare retroattivamente con efficacia preclusiva per Comuni che avevano esercitato la facoltà prima dell'entrata in vigore.
Disposizione d'interpretazione autentica evocata dalle parti per definire l'ambito di efficacia dell'abrogazione; la Corte ne ha valutato la rilevanza e la compatibilità con le situazioni pregresse, ritenendo applicabile la disciplina in base alla data di esercizio delle facoltà comunali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norme sul rito tributario: articoli richiamati riguardano limiti di novità in appello, oneri probatori e specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ha chiarito che nel giudizio su istanza di rimborso il contenuto della causa petendi vincola le deduzioni e che il giudice d'appello può decidere su eccezioni rilevabili senza necessità di nuovi accertamenti.
Costituzione
Principio della ragionevole durata del processo e principi di economia processuale utilizzati dalla Corte per giustificare l'esame di questioni dedotte in appello quando non è richiesto ulteriore accertamento di fatto.
Massime di principio
- In un giudizio per rimborso tributario il petitum (causa petendi) fissato nel ricorso vincola le questioni che possono essere dedotte: non si possono introdurre novità che mutino la causa petendi salvo i casi espressi dal legislatore.
- La qualificazione giuridica della fattispecie impositiva (es.: se si tratti di CIMP, ICP, COSAP o canone di locazione) è questione di merito riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è insufficiente o contraddittoria.
- Le deliberazioni tariffarie comunali possono avere effetti ultrattivi rispetto a provvedimenti successivamente annullati o rispetto a modifiche legislative, quando la facoltà di adeguamento sia stata esercitata anteriormente all'abrogazione; va valutata la decorrenza e l'efficacia temporale delle norme abroganti o di interpretazione autentica.
- La coesistenza di imposte e canoni (ICP e canone per occupazione/locazione) è possibile se sussistono presupposti distinti: l'ICP riguarda la pubblicità, il canone COSAP/Cosap o locazione riguarda l'uso del suolo; va però provato il doppio titolo impositivo e la sua correttezza quantitativa dal contribuente che chiede rimborso.
- In appello le difese dell'Amministrazione non sono soggette alle stesse preclusioni delle nuove domande del contribuente: l'Ufficio può eccepire motivazioni di rigetto diverse non essendo vincolato a specifica motivazione in primo grado, purché non si alteri il petitum.
- La giurisdizione resta tributaria quando la pretesa dedotta ha natura tributaria sostanziale (anche se presentata sotto forma di rimborso di canoni/tributi per pubblicità): le controversie sul CIMP/ICP competono alle commissioni tributarie.
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