Sentenza del 17/11/2023 n. 32019 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia su avviso di pagamento per accise su olii minerali relativi a cessioni a imprese slovene. La questione centrale era se la restituzione del documento di trasporto DAA n.3, recante l'attestazione di ricezione da parte del destinatario sloveno (depositario fiscale), valesse a dimostrare l'avvenuta consegna e quindi a liberare la cedente italiana dalla responsabilità fiscale, nonostante le informazioni fornite dall'Autorità doganale slovena che affermavano la mancata presentazione delle merci in dogana e denunciavano la possibile falsità di timbri/firme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ha ritenuto corretta la valutazione della Commissione tributaria regionale, la quale aveva dato prevalenza probatoria al DAA 3 firmato dal cessionario sloveno e aveva quindi escluso la responsabilità fiscale della società cedente. La Corte ha confermato che i successivi accertamenti dell'Autorità doganale slovena non incidono sulla responsabilità dello speditore quando è prodotto il DAA 3, ma semmai determinano l'obbligo di riscossione e accertamento nello Stato membro dove è stata commessa l'irregolarità. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato assorbito. L'Agenzia ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in Euro 10.000 per onorari e Euro 200 per esborsi più oneri.
Norme richiamate
Direttiva 92/12/CEE del Consiglio
artt. 15, par. 4; 19; 20; art. 20, par. 3
Il documento di trasporto DAA 3, restituito dal cessionario, costituisce prova dell'avvenuta consegna tra depositi fiscali di Stati membri e libera lo speditore dalla responsabilità dell'accisa; eventuali irregolarità nello svincolo competono allo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa per accertamento e riscossione
Art. 7, comma 1, lett. d) TUA (Testo Unico Accise)
La censura della violazione di tale disposizione non è stata ritenuta fondata dalla Corte, in quanto la corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali sulle cessioni intracomunitarie e sulla prova della consegna è stata rispettata dal giudice di merito
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Gli articoli sono stati richiamati come parametri di censura in cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme), ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze: la motivazione della CTR è adeguata e la valutazione comparativa delle prove è questione di merito non sindacabile nei termini prospettati dal ricorrente
Massime di principio
- La restituzione del DAA 3 firmato dal cessionario (depositario fiscale di un altro Stato membro) costituisce prova idonea, ai sensi della direttiva 92/12/CEE, dell'avvenuta consegna e libera lo speditore dalla responsabilità dell'accisa.
- Informazioni successive fornite dall'Autorità doganale del Paese destinatario che contestino l'effettiva presentazione delle merci non cancellano automaticamente l'efficacia probatoria del DAA 3: tali contestazioni possono invece attivare l'azione di accertamento e riscossione nel Paese dove è stata commessa l'irregolarità.
- La valutazione comparativa della prova documentale (es. DAA 3 vs. informativa doganale estera) è apprezzamento di merito del giudice di merito e richiede motivazione; se questa è congrua, non è rivedibile in cassazione salvo vizio specifico di motivazione o violazione di norme.
- Se si sospetta falsità di timbri o firme, la questione richiede indagini di merito e non determina automaticamente la responsabilità del cedente se è prodotto un DAA 3 formalmente valido; tuttavia il cedente dovrebbe conservare e produrre tutta la documentazione comprovante la regolarità dell'operazione.
- In operazioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa è prudente ottenere e conservare copia del DAA 3 firmato, prove di consegna presso il depositario fiscale estero e ogni ulteriore conferma formale del destinatario, per ridurre il rischio di contestazioni e facilitare la difesa in caso di reclami delle autorità fiscali.
- Quando si riceve una comunicazione da autorità doganali estere che contesta la regolarità, la controversia può spostare l'obbligo di recupero al Paese estero; è però necessaria una cooperazione probatoria tra autorità e, se del caso, iniziative difensive mirate a dimostrare la regolarità del trasferimento.
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