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Sentenza

Sentenza del 17/11/2023 n. 32019 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia su avviso di pagamento per accise su olii minerali relativi a cessioni a imprese slovene. La questione centrale era se la restituzione del documento di trasporto DAA n.3, recante l'attestazione di ricezione da parte del destinatario sloveno (depositario fiscale), valesse a dimostrare l'avvenuta consegna e quindi a liberare la cedente italiana dalla responsabilità fiscale, nonostante le informazioni fornite dall'Autorità doganale slovena che affermavano la mancata presentazione delle merci in dogana e denunciavano la possibile falsità di timbri/firme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ha ritenuto corretta la valutazione della Commissione tributaria regionale, la quale aveva dato prevalenza probatoria al DAA 3 firmato dal cessionario sloveno e aveva quindi escluso la responsabilità fiscale della società cedente. La Corte ha confermato che i successivi accertamenti dell'Autorità doganale slovena non incidono sulla responsabilità dello speditore quando è prodotto il DAA 3, ma semmai determinano l'obbligo di riscossione e accertamento nello Stato membro dove è stata commessa l'irregolarità. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato assorbito. L'Agenzia ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in Euro 10.000 per onorari e Euro 200 per esborsi più oneri.

Norme richiamate

  • Direttiva 92/12/CEE del Consiglio

    artt. 15, par. 4; 19; 20; art. 20, par. 3

    Il documento di trasporto DAA 3, restituito dal cessionario, costituisce prova dell'avvenuta consegna tra depositi fiscali di Stati membri e libera lo speditore dalla responsabilità dell'accisa; eventuali irregolarità nello svincolo competono allo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa per accertamento e riscossione

  • Art. 7, comma 1, lett. d) TUA (Testo Unico Accise)

    La censura della violazione di tale disposizione non è stata ritenuta fondata dalla Corte, in quanto la corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali sulle cessioni intracomunitarie e sulla prova della consegna è stata rispettata dal giudice di merito

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Gli articoli sono stati richiamati come parametri di censura in cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme), ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze: la motivazione della CTR è adeguata e la valutazione comparativa delle prove è questione di merito non sindacabile nei termini prospettati dal ricorrente

Massime di principio

  • La restituzione del DAA 3 firmato dal cessionario (depositario fiscale di un altro Stato membro) costituisce prova idonea, ai sensi della direttiva 92/12/CEE, dell'avvenuta consegna e libera lo speditore dalla responsabilità dell'accisa.
  • Informazioni successive fornite dall'Autorità doganale del Paese destinatario che contestino l'effettiva presentazione delle merci non cancellano automaticamente l'efficacia probatoria del DAA 3: tali contestazioni possono invece attivare l'azione di accertamento e riscossione nel Paese dove è stata commessa l'irregolarità.
  • La valutazione comparativa della prova documentale (es. DAA 3 vs. informativa doganale estera) è apprezzamento di merito del giudice di merito e richiede motivazione; se questa è congrua, non è rivedibile in cassazione salvo vizio specifico di motivazione o violazione di norme.
  • Se si sospetta falsità di timbri o firme, la questione richiede indagini di merito e non determina automaticamente la responsabilità del cedente se è prodotto un DAA 3 formalmente valido; tuttavia il cedente dovrebbe conservare e produrre tutta la documentazione comprovante la regolarità dell'operazione.
  • In operazioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa è prudente ottenere e conservare copia del DAA 3 firmato, prove di consegna presso il depositario fiscale estero e ogni ulteriore conferma formale del destinatario, per ridurre il rischio di contestazioni e facilitare la difesa in caso di reclami delle autorità fiscali.
  • Quando si riceve una comunicazione da autorità doganali estere che contesta la regolarità, la controversia può spostare l'obbligo di recupero al Paese estero; è però necessaria una cooperazione probatoria tra autorità e, se del caso, iniziative difensive mirate a dimostrare la regolarità del trasferimento.

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