Sentenza del 17/11/2023 n. 32041 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l'impugnazione della contribuente (Omissis) Spa relativa al rimborso di canoni/tributi pubblicitari versati per gli anni 2009-2013. In sede d'appello il Comune richiamava, tra l'altro, la novella normativa introdotta dalla legge n. 208/2015, art. 1, comma 739, argomentando una diversa ricostruzione giuridica della legittimità della tariffazione applicata. La CTR Campania dichiarò inammissibile l'appello ritenendo che il richiamo alla novella fosse un 'nova' in violazione dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992 e che, in generale, i motivi di appello fossero aspecifici rispetto alle motivazioni del primo grado. Il Comune ricorse in Cassazione denunciando violazione degli artt. 57 e 53 del D.Lgs. 546/1992 (e illustrando la continuità delle sue difese con l'uso della novella) e chiedendo la riforma della declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondate le ragioni della CTR sulla esistenza di un 'nova' in appello: l'evocazione della novella normativa non aveva modificato la causa petendi né introdotto nuovi fatti e poteva essere dedotta in gravame come argomento di diritto. Ha inoltre ritenuto errata la declaratoria di aspecificità dell'atto di appello, considerando che la specificità dei motivi di appello va valutata nel suo complesso e che il Comune aveva contestato la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica operata dal primo giudice. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Campania in diversa composizione per il riesame, con regolazione anche delle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Il divieto di nova in appello riguarda nuove allegazioni che modificano la causa petendi o introducono una nuova quaestio facti; non può essere applicato in modo meramente basato su sensazioni. L'evocazione di una norma nuova che non altera i fatti o l'oggetto della domanda non integra un nova proibito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
La specificità dei motivi di appello va interpretata restrittivamente, ma la sua mancanza non si può desumere se l'atto di gravame, nel suo complesso (premesse, espositivo, deduzioni e conclusioni), manifesta la volontà di contestare la decisione di primo grado e confuta le sue ragioni; la riproposizione di argomentazioni già dedotte in primo grado non esclude la specificità se esse criticano la decisione nel suo intero contenuto.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 739
La Corte ha ritenuto che il richiamo a tale novella, se usato come argomento di diritto per sostenere una tesi già formulata in primo grado, non costituisce di per sé un nova impeditivo dell'appello quando non altera i fatti o la causa petendi.
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11, comma 10
Rilevata dalla parti come base per sostenere la legittimità della maggiorazione del 20% nella tariffazione; la Corte non ha disatteso la rilevanza della norma come elemento interpretativo della legittimità della tariffazione ma ha invece valutato la correttezza procedurale dell'introduzione di tale argomentazione in appello.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62
Norma richiamata nella controversia per la disciplina del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e per il limite di maggiorazione rispetto alla tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità; la controversia sulla qualificazione dei versamenti (ICP vs CIMP) costituisce il nucleo del contrasto e può essere oggetto di gravame.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Citato in relazione all'imposta comunale sulla pubblicità (ICP): il corretto inquadramento giuridico degli importi (se come ICP o come canone) è questione centrale e le diverse qualificazioni possono essere proposte e contestate in appello.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Norma invocata quale criterio di impugnazione in Cassazione per violazione e falsa applicazione di norme processuali (artt. 53 e 57 del D.Lgs. 546/1992).
Art. 14 preleggi
Richiamato per il principio che le disposizioni limitative dell'accesso alla giustizia (quali la specificità dell'appello) devono essere interpretate restrittivamente, favorendo l'effettività del sindacato di merito.
Massime di principio
- Il divieto di nova in appello (art. 57 D.Lgs. 546/1992) si applica solo se l'allegazione nuova modifica la causa petendi o introduce fatti nuovi che richiedono un diverso thema decidendum; l'invocazione di una norma di interpretazione rispetto a fatti già dedotti non costituisce automaticamente un nova.
- Nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso il contribuente è attore sostanziale: grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il rimborso; le argomentazioni dell'Amministrazione costituiscono difese e non sono soggette alle medesime preclusioni processuali.
- La specificità dei motivi di appello (art. 53 D.Lgs. 546/1992) va valutata nel complesso dell'atto di gravame; la mera ripetizione di argomentazioni già svolte in primo grado è ammissibile quando serva a criticare complessivamente la decisione impugnata e ne indichi i punti contestati.
- Non è sufficiente una valutazione sommaria o basata su 'sensazioni' per dichiarare un motivo come nova: il giudice deve verificare concretamente se la nuova allegazione incide sulla causa petendi o sul thema decidendum.
- Se il giudice di merito applica erroneamente le regole di ammissibilità dell'appello o del divieto di nova, la Cassazione può cassare e rinviare la causa per nuovo esame, anche con indicazioni precise sui principi di diritto da osservare.
- Nelle controversie tributarie relative a qualificazione dei pagamenti (es. ICP vs CIMP) è lecito portare in appello deduzioni di diritto basate su nuove norme interpretative purché non alterino i fatti o la pretesa originaria.
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