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Sentenza

Sentenza del 17/11/2023 n. 32047 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR che aveva ritenuto che, con il Piano Generale degli Impianti (delibere consiliari n. 296/1999 e n. 419/1999), fosse stato adottato un canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP). Il Comune ha sostenuto che tale sostituzione non poteva ritenersi operativa perché l'art. 5 del PGI disponeva che "l'imposta rimane dovuta... e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997, art. 62", quindi la scelta era solo programmatica e non aveva avuto la concreta attuazione per mancata adozione del regolamento e delle tariffe previste dall'art. 62. Inoltre il Comune deduceva che la CTR non aveva considerato che l'effettiva sostituzione richiede l'adozione di atti regolamentari e tariffe che qui mancavano.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondato il motivo di diritto: la CTR ha erroneamente interpretato il Piano come già idoneo a sostituire l'ICP senza che fosse stato emanato il regolamento comunale e fissate le tariffe previste dall'art. 62 del D.Lgs. 446/1997. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame conforme ai principi enunciati dalla Corte di cassazione. Sono inoltre indicate le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62

    prevede la facoltà per i Comuni di sostituire l'imposta comunale sulla pubblicità con un canone e disciplina criteri di determinazione; comma 2 lett. d) e f) richiamati in motivazione

    L'art. 62 fornisce criteri generali per la determinazione del canone ma rimette al regolamento comunale la disciplina concreta (compresa la fissazione delle tariffe); senza il regolamento di attuazione la sostituzione non è operativa.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Imposta comunale sulla pubblicità)

    normativa di riferimento per l'ICP richiamata dagli atti comunali

    L'ICP rimane applicabile fino a quando non interviene una formale sostituzione regolamentare; in mancanza di atti sostitutivi la disciplina dell'ICP continua a trovare applicazione.

  • Piano Generale degli Impianti (delibere consiliari n. 296/1999 e n. 419/1999)

    contiene disposizioni programmatiche come: "L'imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai D.Lgs. n. 507/93 ... e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997, art. 62" e varie norme transitorie sui termini

    Il PGI ha valenza essenzialmente pianificatoria; le previsioni ivi contenute non sono sufficienti a determinare la concreta sostituzione dell'ICP senza l'adozione del regolamento e delle tariffe comunali previsti dalla norma statale.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    consente il ricorso per cassazione per violazione di legge

    Il Comune ha utilizzato questo motivo per denunciare violazione e falsa applicazione delle norme citate; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di diritto proposto.

Massime di principio

  • Una previsione programmatica in un Piano Generale degli Impianti che annunci la futura sostituzione dell'ICP con un canone non è sufficiente: la sostituzione diventa operativa solo dopo l'adozione del regolamento comunale previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 446/1997 e della relativa determinazione tariffaria.
  • In assenza di atti regolamentari e tariffe comunali che istituiscano e disciplinino il canone sostitutivo, continua ad applicarsi la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità (D.Lgs. 507/1993).
  • L'onere probatorio di dimostrare l'esistenza e la correttezza di atti tariffari o regolamentari che giustifichino maggiori somme richieste è dell'ente impositore; se il Comune non produce tali atti, l'avviso di accertamento che pretende maggiori importi può essere annullato o non trovare adeguato supporto probatorio.
  • L'interpretazione del contenuto e della volontà di un atto amministrativo è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo se la motivazione è insufficiente o contraddittoria; le valutazioni di merito adeguatamente motivate non sono facilmente riformabili in sede di legittimità.
  • Nei casi di apparente contraddizione tra disposizioni pianificatorie e disposizioni transitorie, occorre valutare se le norme transitorie stabiliscano soltanto termini per l'adozione di atti attuativi o se abbiano effetto immediatamente sostitutivo; spesso il criterio è l'esistenza di atti regolamentari concretamente adottati.

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