Cassazione Civile, Ordinanza n. 24084/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società a una dipendente part-time, mentre la lavoratrice era ancora collocata in integrazione salariale per Covid-19. La lavoratrice sosteneva: 1) la nullità del licenziamento perché intimato durante il periodo coperto dal c.d. blocco dei licenziamenti emergenziale; 2) in subordine, l’illegittimità del recesso per pretesa esternalizzazione dell’attività contabile assegnatale, poi non attuata, e per violazione dell’obbligo di repechage; 3) la mancata rotazione durante la fruizione della integrazione salariale, con richiesta di risarcimento del danno patrimoniale. Il Tribunale aveva escluso la nullità, ritenendo che la lettera differisse espressamente l’efficacia del recesso al 16/11/2021, quando il trattamento era cessato; aveva invece dichiarato illegittimo il licenziamento per violazione del repechage, ma con applicazione di una tutela risarcitoria attenuata, anche in considerazione del requisito dimensionale inferiore a 15 dipendenti, e aveva riconosciuto un danno da mancata rotazione. La Corte d’appello ha poi rigettato l’impugnazione della lavoratrice, affermando che la società aveva validamente differito l’efficacia del recesso al 16/11/2021, quindi fuori dal periodo di divieto emergenziale, e che la decisione di non far lavorare il preavviso non elideva tale data di efficacia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, stabilendo che anche per il licenziamento, quale atto unilaterale recettizio, il datore può fissare un termine iniziale di efficacia successivo alla ricezione dell’atto, e che nel caso concreto l’efficacia era stata espressamente collocata al 16/11/2021; pertanto, in quella data il divieto emergenziale di licenziamento non operava più. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato la questione della data di efficacia del recesso e la motivazione non era apparente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme, sia perché le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
indica i possibili vizi deducibili in cassazione, ma i motivi non possono risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito.
art. 11, co. 7, d.l. n. 146/2021
il divieto di licenziamento collegato alla fruizione dell’integrazione salariale non opera se l’efficacia del recesso è validamente differita a data successiva alla cessazione del trattamento.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa nullità del licenziamento, ma la censura è stata respinta.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina degli atti unilaterali, ma la Corte ha affermato che l’autore dell’atto può differirne l’efficacia.
richiamato dalla ricorrente; il recesso produce effetti quando giunge a conoscenza del destinatario, ma ciò non impedisce di fissarne un termine di efficacia successivo.
la Corte ha richiamato la regola di conoscibilità dell’atto recettizio, chiarendo che il recapito nella sfera del destinatario non esclude la differibilità dell’efficacia.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela contro il licenziamento, senza accoglimento.
art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.
invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione esiste ed è sufficiente.
art. 111, co. 6, Cost.
richiamato per il requisito costituzionale della motivazione; la Corte ha ritenuto rispettato il minimum costituzionale.
la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende regole legali di valutazione, non quando si contesti la mera ponderazione delle prove.
non consente di censurare in cassazione il solo diverso apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Un atto unilaterale recettizio, incluso il licenziamento, può essere validamente emesso con efficacia differita a una data successiva alla ricezione da parte del destinatario, se tale differimento è espressamente voluto dall’autore dell’atto.
- Ai fini dell’operatività di un divieto legale di licenziamento collegato a un periodo protetto, occorre guardare alla data di efficacia del recesso e non alla sola data di spedizione o di ricezione della lettera.
- Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando il giudice di merito affronti il punto decisivo controverso e renda comprensibile l’iter logico seguito, anche se la parte non condivida la valutazione compiuta.
- In cassazione, la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia violato regole legali di valutazione della prova o abbia attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi già scrutinati dai giudici di merito.
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