Cassazione Civile, Sentenza n. 16100/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimborso IVA relativa al terzo trimestre 2011 per euro 11.000.000,00; l'Agenzia ha richiesto documentazione e la prestazione di una polizza fideiussoria e ha disposto un fermo amministrativo per carichi pendenti. Il rimborso è stato erogato il 7 maggio 2014 con interessi limitati a causa dei periodi di sospensione ritenuti legittimi dall'Amministrazione. La contribuente ha chiesto il riconoscimento degli interessi per l'intero periodo di ritardo (20 novembre 2011 - 7 maggio 2014, escluse le sospensioni concordate), contestando la legittimità della sospensione degli interessi durante il periodo in cui era in vigore il fermo amministrativo
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando che l'art. 69 R.D. n. 2440/1923 può essere applicato anche ai rimborsi IVA come mezzo di tutela per la compensazione) ma ha accolto il secondo motivo: poiché i carichi pendenti che avevano giustificato il fermo sono stati successivamente annullati o abbandonati dall'Agenzia, la misura cautelare (fermo) ha perso la sua ragione d'essere e i suoi effetti si devono considerare elisi retroattivamente. Ne consegue che il rimborso ha prodotto interessi fin dal momento in cui essi sono diventati esigibili, indipendentemente dalla precedente iscrizione del fermo non impugnato. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 69, comma 6, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Riconosciuto applicabile anche ai rimborsi IVA come strumento di sospensione finalizzato a preservare la possibilità di compensazione con presunti crediti dell'Amministrazione; è tuttavia misura cautelare e provvisoria, i cui effetti vengono meno se si accerta l'insussistenza dei crediti cautelati
art. 38-bis, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
«Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo dalla scadenza del termine di presentazione»
Stabilisce la decorrenza degli interessi per i rimborsi IVA (termine generale di riferimento: 90 giorni) e le cause di sospensione del computo; la Corte applica il termine come termine indicativo di ragionevolezza e rileva che la sospensione opera solo per i periodi concretamente imputabili a comportamenti del contribuente o a verifiche ragionevoli
art. 183, par. 1, Direttiva IVA (recepita dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/72)
«Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite. Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza e insignificante»
Il rimborso è parte integrante del sistema IVA e deve rispettare il principio di neutralità: il contribuente deve poter recuperare integralmente il credito entro un termine ragionevole; ritardi ingiustificati danno diritto a interessi di mora a tutela della neutralità fiscale
«Gli interessi di cui all'articolo 38-bis ... si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento...»
Conferma l'esigibilità degli interessi anche per rimborsi relativi a periodi infrannuali, fissando il dies a quo in relazione alle scadenze normativa/ministeriali
art. 10, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (principio di collaborazione e buona fede)
Rammentato come principio generale: il contribuente deve collaborare con l'Amministrazione; l'ostruzione alla verifica (es. mancata produzione di documentazione) può giustificare la sospensione degli interessi per il periodo di responsabilità del contribuente
art. 669-nonies, comma 2, c.p.c.
Richiamato per spiegare l'effetto di adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto conseguente alla caducazione di un provvedimento; la caducazione della misura cautelare comporta il ripristino della situazione anteriore
Massime di principio
- Il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440/1923 può essere legittimamente utilizzato per sospendere rimborsi IVA quando sussistono giustificate ragioni di credito dell'Amministrazione, ma ha natura cautelare e provvisoria
- Se le ragioni che hanno giustificato il fermo vengono successivamente annullate o abbandonate dall'Amministrazione, la misura è elisa retroattivamente e il contribuente ha diritto agli interessi sul rimborso a decorrere dal momento in cui sarebbero normalmente divenuti esigibili
- Il diritto unionale (art. 183 Direttiva IVA) impone che i rimborsi IVA siano eseguiti entro un termine ragionevole e che ritardi ingiustificati diano luogo a interessi di mora; la sospensione può giustificare una proroga solo se proporzionata e necessaria alla verifica
- La sospensione del corso degli interessi è giustificata per i periodi in cui il contribuente ha effettivamente ostacolato la verifica (ad es. non ha fornito documentazione richiesta), ma non può essere prolungata oltre quanto necessario né in presenza di una caducazione delle ragioni cautelate
- La costituzione di cauzioni o fideiussioni può abbreviare i tempi del rimborso ma non compensa il danno finanziario del contribuente (si sostituisce solo il tipo di immobilizzazione), pertanto non annulla automaticamente il diritto agli interessi se il ritardo è irragionevole
- Per ottenere tutela giudiziale il contribuente deve allegare i fatti costitutivi del proprio credito; il giudice tributario deve, se necessario, accertare la sussistenza del credito e valutare la legittimità della sospensione impugnata
- La compensazione con presunti crediti dell'Amministrazione richiede che tali crediti siano certi e accertati: non è ammissibile una compensazione basata su crediti la cui esistenza dipende dall'esito di giudizi separati non definitivi
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