Adunanza generale n. 416/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente l’approvazione del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, concernente l’approvazione dello statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche allo Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù, approvato con d.P.R. 24 gennaio 2024, n. 23
Esito
La questione giuridica
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per lo sport e i giovani ha chiesto il parere sullo schema di regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio 2026, volto ad adeguare lo Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù alle modifiche introdotte dall’art. 32 della legge 2 dicembre 2025, n. 182. La novella legislativa ha qualificato il Presidente del Consiglio di amministrazione anche come Presidente dell’Agenzia, quale organo distinto, e ha soppresso la qualificazione del Consiglio di amministrazione come organo di vertice politico-amministrativo. Lo schema modifica l’articolo 5 dello Statuto, inserendo il Presidente tra gli organi dell’Agenzia, e la rubrica dell’articolo 6, eliminando il riferimento al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Stato ha esaminato inoltre la completezza della documentazione, l’adempimento dell’informativa sindacale, il coordinamento tra la novella primaria e l’articolo 7, comma 1, dello Statuto, gli effetti finanziari e la tecnica redazionale della disposizione novellistica.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole nei sensi della motivazione, formulando rilievi che richiedono integrazioni e chiarimenti prima dell’adozione definitiva. In particolare, ha rilevato che non era stato trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio dei ministri attestante l’approvazione preliminare dello schema e che l’ATN era priva di sottoscrizione e data. Ha osservato che lo schema non risultava trasmesso alle organizzazioni sindacali, nonostante il precedente parere interlocutorio n. 1491 del 4 dicembre 2023 avesse evidenziato la possibile qualificazione del provvedimento come atto di organizzazione soggetto all’informativa sindacale prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Ha inoltre rilevato il mancato approfondimento, nelle relazioni illustrative, tecnica, ATN e AIR, degli effetti della soppressione legislativa della qualifica del Consiglio di amministrazione come organo di vertice politico-amministrativo. Poiché l’articolo 7, comma 1, dello Statuto continua a definire il Consiglio di amministrazione come organo di indirizzo politico-amministrativo, la Sezione ha chiesto di chiarire il rapporto tra le due qualificazioni e di precisare se, alla luce della novella, la qualifica di organo di vertice politico-amministrativo debba essere attribuita a un organo dell’Agenzia. Quanto agli aspetti finanziari, ha preso atto della clausola di invarianza e della relazione tecnica bollinata, interpretandole nel senso che non sia prevista alcuna ridefinizione dei compensi stabiliti dal decreto dell’11 febbraio 2025. Infine, ha formulato un rilievo redazionale sull’articolo 1, lettera a), chiedendo di sostituire le parole "è inserita la seguente" con "è anteposta la seguente".
Osservazioni
Documentazione istruttoria
Occorre acquisire l’estratto del verbale nel quale risulti l’approvazione preliminare dello schema di regolamento da parte del Consiglio dei ministri. Si rileva inoltre che l’ATN trasmessa è priva di sottoscrizione e di data.
Informativa sindacale
Lo schema di decreto non risulta trasmesso alle organizzazioni sindacali, nonostante la qualificazione dell’Agenzia come ente pubblico e la possibile natura organizzativa del provvedimento, con conseguente applicabilità dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 secondo quanto già evidenziato dal parere interlocutorio n. 1491 del 4 dicembre 2023.
Art. 7, comma 1, dello Statuto - Qualificazione del Consiglio di amministrazione
Le relazioni di accompagnamento devono approfondire l’effetto della soppressione, operata dalla legge n. 182 del 2025, della qualifica del Consiglio di amministrazione come organo di vertice politico-amministrativo, in rapporto alla permanenza nell’articolo 7, comma 1, dello Statuto della qualificazione come organo di indirizzo politico-amministrativo.
Assetto degli organi dell’Agenzia
La relazione illustrativa deve chiarire se, a seguito della novella legislativa e considerata la disciplina dell’articolo 4 dello Statuto sulle funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Autorità politica, la qualifica di organo di vertice politico-amministrativo debba essere attualmente attribuita a uno degli organi dell’Agenzia.
Effetti finanziari e compensi
La clausola di invarianza finanziaria e le affermazioni contenute nella relazione tecnica devono essere intese nel senso che l’inserimento del Presidente tra gli organi dell’Agenzia non comporta nuovi compensi, indennità o emolumenti né una ridefinizione dei compensi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 febbraio 2025.
Art. 1, lettera a) - Tecnica redazionale
Le parole "è inserita la seguente" devono essere sostituite dalle parole "è anteposta la seguente".
Norme richiamate
approvazione dello Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù
È lo Statuto oggetto delle modifiche regolamentari.
art. 55 d.l. 13/2023, convertito dalla l. 41/2023
ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile
Costituisce la fonte primaria dell’assetto istituzionale dell’Agenzia, dei suoi organi e della fase transitoria affidata al Commissario straordinario.
art. 32 l. 2 dicembre 2025, n. 182
Modifica la disciplina primaria degli organi dell’Agenzia, qualificando il Presidente del Consiglio di amministrazione anche come Presidente dell’Agenzia e sopprimendo la qualificazione del Consiglio di amministrazione come organo di vertice politico-amministrativo.
art. 5 d.P.R. 24 gennaio 2024, n. 23
organi di governo e di controllo
È modificato dallo schema mediante l’inserimento espresso del Presidente tra gli organi dell’Agenzia.
art. 6 d.P.R. 24 gennaio 2024, n. 23
La rubrica è modificata per adeguarla alla nuova configurazione legislativa del Presidente dell’Agenzia.
art. 7, comma 1, d.P.R. 24 gennaio 2024, n. 23
organo di indirizzo politico-amministrativo
La permanenza di tale qualificazione determina un disallineamento da chiarire rispetto alla soppressione legislativa della qualifica di organo di vertice politico-amministrativo.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato quale fondamento dell’obbligo di informativa sindacale per gli atti di organizzazione, ove il provvedimento rientri in tale categoria.
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
È richiamato per la ricomprensione dell’Agenzia nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.
art. 2 dello schema di regolamento
clausola di invarianza finanziaria
Esclude, unitamente alla relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri derivanti dalle modifiche statutarie.
d.P.C.m. - Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 febbraio 2025
Determina i compensi la cui ridefinizione è esclusa, secondo la lettura della Sezione, dallo schema regolamentare.
parere del Consiglio di Stato n. 1491 del 4 dicembre 2023
Aveva chiesto all’Amministrazione di verificare la natura organizzativa del provvedimento e, in caso positivo, di dare atto nel preambolo dell’informativa sindacale.
Massime di principio
- Quando un regolamento statale modifica lo statuto di un ente pubblico per adeguarlo a una novella legislativa, le disposizioni statutarie devono essere coordinate anche nelle parti che conservano qualificazioni organizzative divenute potenzialmente incompatibili con la nuova disciplina primaria.
- Le relazioni illustrative e di accompagnamento a uno schema regolamentare devono esplicitare gli effetti sostanziali delle modifiche legislative sull’assetto degli organi dell’ente, anche quando le modifiche regolamentari sono presentate come meramente formali o di coordinamento.
- Se uno schema di regolamento incide sull’organizzazione di un ente pubblico soggetto alla disciplina del pubblico impiego, l’Amministrazione deve verificare l’applicabilità dell’obbligo di informativa sindacale previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e darne conto nella documentazione del provvedimento.
- Una clausola di invarianza finanziaria, letta insieme alla relazione tecnica bollinata, può escludere nuovi o maggiori oneri soltanto se risulta chiaramente che la modifica organizzativa non attribuisce nuovi compensi, indennità o emolumenti e non ridistribuisce le competenze in modo oneroso.
- Le disposizioni novellistiche devono utilizzare formule redazionali coerenti con l’intervento effettivamente operato: quando una nuova previsione viene collocata prima di una disposizione esistente, la formula corretta è "è anteposta la seguente" e non "è inserita la seguente".
Modifiche allo Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù
Il parere riguarda uno schema di decreto del Presidente della Repubblica promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per lo sport e i giovani, volto a modificare lo Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù approvato con d.P.R. 24 gennaio 2024, n. 23. L’intervento si rende necessario per adeguare lo Statuto all’art. 32 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, che ha modificato la disciplina primaria degli organi dell’Agenzia.
Premesse e documentazione trasmessa
Lo schema era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 gennaio 2026. La Sezione ha rilevato che non era allegato l’estratto del verbale attestante tale approvazione. Tra la documentazione trasmessa figuravano lo schema di regolamento, la relazione illustrativa, la relazione tecnica munita del visto della Ragioneria generale dello Stato, l’ATN e l’AIR accompagnata dalla valutazione del NUVIR.
L’ATN risultava tuttavia priva di sottoscrizione e di data. Tali elementi documentali devono essere regolarizzati o integrati nell’iter di perfezionamento del provvedimento.
Fonte primaria e contenuto della novella legislativa
L’art. 55 del d.l. 13/2023, convertito dalla l. 41/2023, ha attribuito all’Agenzia la natura di ente pubblico non economico, dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. La stessa disposizione ha disciplinato la composizione e la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, nonché la gestione transitoria affidata a un Commissario straordinario sino all’insediamento degli organi.
L’art. 32 della l. 182/2025 ha successivamente modificato l’assetto primario degli organi dell’Agenzia. In particolare, ha previsto che il Presidente del Consiglio di amministrazione sia qualificato anche come Presidente dell’Agenzia, quale organo distinto, e ha eliminato per il Consiglio di amministrazione la qualifica di organo di vertice politico-amministrativo. Sono rimaste ferme la composizione del Consiglio di amministrazione, la nomina da parte dell’Autorità politica competente e la designazione ministeriale di uno dei componenti del Collegio dei revisori.
Struttura dello schema
Lo schema si compone di due articoli. L’articolo 1 modifica lo Statuto mediante tecnica della novella: interviene sull’articolo 5, inserendo il Presidente tra gli organi dell’Agenzia, e sulla rubrica dell’articolo 6, eliminando le parole "del Consiglio di Amministrazione". L’articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
La relazione illustrativa qualifica le modifiche come formali e di coordinamento, senza incidenza sulle attribuzioni degli organi né sull’equilibrio complessivo dell’assetto organizzativo.
Informativa sindacale
La Sezione ha richiamato il precedente parere interlocutorio n. 1491 del 4 dicembre 2023, nel quale aveva osservato che, in ragione della natura pubblica dell’Agenzia e dell’applicazione al relativo personale del CCNL dell’Area e del Comparto Funzioni centrali - sezione Ministeri, doveva essere verificato se il provvedimento avesse natura di atto di organizzazione ai fini dell’informativa sindacale prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
In occasione dell’adozione dello Statuto vigente, l’Amministrazione aveva trasmesso lo schema alle organizzazioni sindacali e aveva dato atto dell’adempimento nel preambolo. Per lo schema ora esaminato, invece, tale trasmissione non risultava effettuata. La Sezione ha pertanto evidenziato la necessità di verificare e regolarizzare l’adempimento.
Coordinamento tra legge e Statuto
Il rilievo centrale riguarda il mancato coordinamento tra la novella primaria e l’articolo 7, comma 1, dello Statuto. Lo schema elimina la qualifica del Consiglio di amministrazione come organo di vertice politico-amministrativo soltanto sul piano derivante dalla legge e inserisce il Presidente tra gli organi statutari, ma non modifica l’articolo 7, comma 1, che continua a qualificare il Consiglio di amministrazione come organo di indirizzo politico-amministrativo.
Ne deriva un possibile disallineamento tra la disciplina legislativa e quella statutaria. La relazione illustrativa, l’ATN e l’AIR non approfondiscono l’effetto sostanziale della soppressione legislativa della qualifica di organo di vertice politico-amministrativo. La Sezione ha chiesto quindi di chiarire il rapporto tra le diverse qualificazioni e di precisare se tale qualifica debba essere attribuita, alla luce della novella, a un altro organo dell’Agenzia.
La verifica deve essere svolta anche in rapporto all’articolo 4 dello Statuto, che disciplina le funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Autorità politica competente in materia di politiche giovanili.
Profili finanziari
La Sezione ha preso atto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell’articolo 2 e delle attestazioni della relazione tecnica, munita del visto della Ragioneria generale dello Stato. La relazione afferma che l’inserimento del Presidente tra gli organi dell’Agenzia costituisce attuazione formale della legge e non determina compensi, indennità o emolumenti aggiuntivi.
Secondo la Sezione, tale affermazione, combinata con quella relativa all’assenza di nuove funzioni o di una diversa distribuzione delle competenze, implica che lo schema non comporti neppure una ridefinizione dei compensi stabiliti dal decreto dell’11 febbraio 2025.
Rilievo redazionale
Sul piano del drafting, la Sezione ha chiesto di sostituire, all’articolo 1, lettera a), l’espressione "è inserita la seguente" con "è anteposta la seguente", ritenuta più corretta rispetto alla tecnica normativa utilizzata.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole nei sensi della motivazione, subordinando il positivo completamento dell’iter alla considerazione dei rilievi documentali, procedurali, sistematici, finanziari e redazionali formulati. Il parere non mette in discussione la coerenza generale dello schema con la fonte primaria, ma richiede un adeguato coordinamento dello Statuto e una più completa esplicitazione degli effetti della novella legislativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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