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Adunanza generale

Adunanza generale n. 514/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante ‘Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia’, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

Giustizia amministrativa202600213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di regolamento ministeriale sul trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5, d.l. n. 92/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il Ministero della giustizia ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento volto a disciplinare, nell’ambito dell’interoperabilità tra le banche dati sanitarie e penitenziarie, le categorie degli interessati, il responsabile del trattamento, le operazioni di trattamento, i soggetti cui i dati possono essere comunicati e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. La Sezione ha esaminato la compatibilità dello schema con l’art. 6-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, d.l. n. 92/2024, con il d.lgs. n. 51/2018, con il regolamento (UE) 2016/679 e con il codice in materia di protezione dei dati personali. Le questioni centrali riguardano: la natura del termine previsto per l’adozione del regolamento; il coordinamento tra i decreti previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 6-bis; l’assenza del parere del Garante per la protezione dei dati personali; la mancata disciplina effettiva e autoapplicativa delle misure di tutela; i rinvii a un futuro decreto; l’individuazione dei detenuti affetti da patologie da dipendenza o psichiche quali destinatari diretti della disciplina; la coerenza tra conferimento e comunicazione dei dati; l’adeguatezza dell’istruttoria normativa e dell’esenzione dall’AIR; l’effettività della clausola di invarianza finanziaria.

Il parere

La Sezione ha sospeso l’esame del provvedimento, ritenendo necessari ulteriori adempimenti istruttori e sostanziali. Ha rilevato che il termine di tre mesi previsto dall’art. 6-bis, comma 5, d.l. n. 92/2024 ha natura sollecitatoria e non impedisce l’adozione tardiva del regolamento. Ha tuttavia evidenziato che la disciplina dei commi 5 e 6 dell’art. 6-bis deve essere considerata in modo organico e sistematico, preferibilmente mediante la contestuale predisposizione dei due decreti e l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Lo schema, nella versione trasmessa, riproduce in parte principi già contenuti in fonti superiori e rinvia numerose questioni essenziali a un futuro decreto, risultando così incompleto e non autoapplicativo. La Sezione ha inoltre rilevato che i detenuti titolari dei dati sanitari costituiscono destinatari diretti della disciplina e che tale elemento deve riflettersi nell’AIR, nella relazione illustrativa e nella concreta definizione delle garanzie. È stata contestata anche la sostituzione del conferimento reciproco previsto dall’art. 6-bis, comma 1, con una mera comunicazione di dati al Ministero della salute, nonché la limitazione di tale operazione ad alcune finalità legislative. L’Amministrazione dovrà rivalutare l’ampiezza dei destinatari e dell’impatto regolatorio, integrare la relazione illustrativa e lo schema, disciplinare direttamente o rendere determinabili le misure organizzative e tecniche, chiarire il coordinamento con il decreto ex comma 6, sostituire la comunicazione con il conferimento dei dati al Ministero della salute per tutte le finalità previste dalla legge, acquisire il parere del Garante e ritrasmettere alla Sezione la documentazione integrata. Solo dopo tali adempimenti potrà essere espresso il parere definitivo.

Osservazioni

Termine di adozione del regolamento

Il termine di tre mesi previsto dall’art. 6-bis, comma 5, d.l. n. 92/2024 deve essere qualificato come meramente sollecitatorio, sicché la sua scadenza non impedisce l’adozione del regolamento.

Coordinamento tra i decreti previsti dall’art. 6-bis, commi 5 e 6

La disciplina dei due commi deve essere predisposta secondo una prospettiva organica e sistematica. È opportuno procedere contestualmente alla predisposizione dei due decreti e sottoporli al Garante per la protezione dei dati personali, in ragione del loro contenuto.

Misure di tutela dei dati personali

Lo schema non definisce effettive e specifiche misure appropriate per tutelare i diritti degli interessati, limitandosi in larga parte a richiamare principi già contenuti nella normativa primaria e unionale o rinviando a un futuro provvedimento.

Rinvii al decreto previsto dall’art. 6-bis, comma 6

I numerosi rinvii contenuti negli artt. 5, 6 e 7 devono essere sostituiti dalla disciplina concreta degli elementi essenziali, così da rendere il regolamento autoapplicativo.

Misure organizzative e modalità di anonimizzazione

Devono essere disciplinate le misure organizzative idonee o almeno i criteri per definirle, indicando il provvedimento competente, il soggetto legittimato ad adottarlo e il termine di emanazione. Occorre inoltre chiarire il rapporto con le misure tecniche e organizzative previste dal decreto ex art. 6-bis, comma 6 e con le modalità di collegamento temporale dei dati senza identificabilità degli interessati.

Detenuti quali destinatari diretti della disciplina

I detenuti maggiorenni affetti da patologie da dipendenza o psichiche diagnosticate, titolari dei dati trattati e beneficiari delle garanzie previste, devono essere considerati destinatari diretti della disciplina. La loro esclusione dalla dichiarazione AIR e la mancata corrispondente articolazione dello schema determinano una contraddizione rispetto alla base legislativa.

Conferimento e comunicazione dei dati al Ministero della salute

In conformità all’art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 92/2024, nei confronti del Ministero della salute deve essere previsto il conferimento mediante interoperabilità, non la mera comunicazione, e l’operazione deve essere disciplinata con riferimento a tutte le finalità previste dalle lettere da a) a f) del comma 1.

Parere del Garante per la protezione dei dati personali

Lo schema deve essere sottoposto al Garante per la protezione dei dati personali, il cui parere deve essere acquisito ai sensi dell’art. 36, par. 4, del regolamento (UE) 2016/679, dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 51/2018 e dell’art. 154, commi 5 e 5-bis, d.lgs. n. 196/2003.

AIR e relazione illustrativa

L’Amministrazione deve rivalutare l’esenzione dall’AIR, tenendo conto che i detenuti interessati costituiscono destinatari diretti e che l’ampiezza delle operazioni di trattamento e comunicazione non è determinabile sulla base dello schema. La relazione illustrativa deve essere integrata con gli elementi istruttori necessari.

Impatto finanziario e clausola di invarianza

L’indeterminatezza delle misure e degli adempimenti rinviati al futuro decreto non consente di verificare l’effettività della clausola di invarianza finanziaria. La relazione tecnica deve chiarire l’impatto dello schema sulle risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni coinvolte.

Norme richiamate

  • art. 6-bis, commi 1-6, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla l. 8 agosto 2024, n. 112

    Il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente [...] i dati conservati nelle banche dati [...] limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate

    La disposizione costituisce la base primaria del conferimento reciproco, individua finalità, titolari e contenuti essenziali e demanda ai decreti dei commi 5 e 6 la disciplina secondaria, che deve essere coordinata e concretamente attuativa.

  • art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400

    Regolamento [...] da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

    Il decreto ministeriale previsto dall’art. 6-bis, comma 5, è adottato quale regolamento ministeriale.

  • art. 36, par. 4, regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote non riportata nel testo

    Il parere del Garante deve essere acquisito in relazione a una disciplina normativa concernente il trattamento di dati personali e sensibili.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51

    Il Garante è consultato nel corso dell'esame di un progetto di legge o di uno schema di decreto legislativo ovvero di uno schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare, suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali

    La consultazione del Garante è necessaria per gli schemi normativi rilevanti ai fini della protezione dei dati personali.

  • art. 154, commi 5 e 5-bis, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    eventuale quote non riportata nel testo

    Costituisce il riferimento nazionale per l’acquisizione del parere del Garante nell’ambito del procedimento di formazione dello schema.

  • art. 6, comma 4, d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169

    In caso di esenzione dall’AIR [...] la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento viene integrata con l’indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della comparazione delle eventuali opzioni regolatorie considerate

    La relazione illustrativa può dover contenere elementi sostitutivi o integrativi dell’AIR, ove richiesti dagli organi competenti.

  • art. 7, comma 6, d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169

    In ogni caso, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene il riferimento alla esenzione disposta e alle ragioni giustificative di cui al comma 1

    Anche in caso di esenzione dall’AIR, la relazione illustrativa deve indicare l’esenzione e le relative ragioni giustificative.

  • art. 8 dello schema

    Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

    La clausola di invarianza finanziaria deve essere verificabile alla luce dell’effettiva ampiezza degli adempimenti e delle misure previste.

  • art. 100 Cost.

    eventuale quote non riportata nel testo

    Il parere del Consiglio di Stato sugli atti normativi costituisce espressione di un sindacato preventivo, terzo e imparziale, sulla coerenza logico-giuridica dell’atto con l’ordinamento.

Massime di principio

  • Quando una fonte primaria demanda a più atti secondari la disciplina coordinata di un trattamento di dati personali non occasionale e sensibile, l’amministrazione deve assicurare una regolazione organica e sistematica, evitando che gli elementi essenziali siano frammentati tra provvedimenti successivi e non coordinati.
  • Un regolamento ministeriale non può limitarsi a riprodurre principi già contenuti in fonti sovraordinate o a rinviare genericamente a futuri provvedimenti quando la legge delegante richiede la definizione di misure appropriate e specifiche per la tutela degli interessati; la disciplina secondaria deve essere effettiva e, per quanto richiesto dalla base legislativa, autoapplicativa.
  • I soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati e che sono titolari dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e integrazione devono essere considerati destinatari diretti della disciplina anche se il regolamento non impone loro obblighi di conformazione.
  • La qualificazione dell’operazione come conferimento reciproco o come comunicazione non è meramente terminologica: il regolamento deve rispettare la tipologia di trattamento e la struttura delle operazioni definite dalla fonte primaria, senza sostituire il conferimento previsto dalla legge con una diversa operazione o limitarne le finalità.
  • La disciplina secondaria in materia di trattamento di dati personali e sensibili deve essere sottoposta al Garante per la protezione dei dati personali quando ricorrono i presupposti previsti dal diritto dell’Unione e dalla normativa nazionale, anche se il parere non è espressamente menzionato nel procedimento delineato dalla specifica disposizione primaria.
  • L’esenzione dall’AIR deve essere valutata considerando tutti i destinatari diretti e l’effettiva ampiezza degli adempimenti regolatori; quando l’impatto e i costi dipendono da misure rinviate a futuri provvedimenti, la relazione illustrativa e la relazione tecnica devono fornire elementi sufficienti a verificarne la portata.

Schema di regolamento sul trattamento dei dati personali nell’Amministrazione penitenziaria

Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato su richiesta del Ministero della giustizia lo schema di decreto ministeriale previsto dall’art. 6-bis, comma 5, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla l. 8 agosto 2024, n. 112. Lo schema riguarda il conferimento e il trattamento di dati sanitari e giudiziari relativi a detenuti maggiorenni affetti da patologie da dipendenza o da patologie psichiche diagnosticate, mediante interoperabilità tra banche dati del Ministero della salute e del Ministero della giustizia.

Base normativa e procedimenti previsti dall’art. 6-bis

L’art. 6-bis, comma 1, prevede il conferimento reciproco di dati tra il SIND, il SISM e il sistema SIAP/AFIS, per specifiche finalità indicate dalla legge. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle categorie degli interessati, del responsabile del trattamento, delle operazioni di trattamento, dei soggetti cui i dati possono essere comunicati e delle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.

Il comma 6 prevede un distinto decreto, concertato con il Ministro della salute e adottato sentito il Garante, volto a disciplinare gli aspetti tecnici e operativi dell’interoperabilità, tra cui conservazione, accesso, autenticazione, consultazione, requisiti tecnici, sicurezza, valutazione d’impatto e modalità di esercizio dei diritti. La Sezione ha sottolineato che i due procedimenti, pur distinti, devono essere considerati in modo coordinato e organico.

Termine di adozione

Il termine di tre mesi previsto dal comma 5, decorrente dall’entrata in vigore della legge di conversione, ha natura sollecitatoria. La sua scadenza non determina quindi la perdita del potere regolamentare, alla luce dell’orientamento richiamato dalla Sezione sull’ammissibilità generale di un potere regolamentare autonomo in capo al Governo.

Incompletezza e non autoapplicatività dello schema

La Sezione ha rilevato che lo schema, nella versione trasmessa, non disciplina effettivamente numerosi elementi affidati dalla legge al regolamento. In particolare, gli artt. 5, 6 e 7 rinviano ripetutamente al futuro decreto previsto dal comma 6 dell’art. 6-bis.

Sono inoltre utilizzate formule generiche, come le “misure organizzative idonee” e le modalità che consentirebbero di collegare nel tempo le informazioni rendendo non identificabili gli interessati, senza precisare chi debba adottare le misure, con quale atto e entro quale termine. Ne deriva una disciplina frammentata, dilazionata e non autoapplicativa.

La Sezione ha criticato anche la riproduzione, negli artt. 1 e 7, del principio di minimizzazione e del rispetto della normativa nazionale ed europea, poiché tali enunciazioni non sono accompagnate da misure concrete. La mera ripetizione, in una fonte secondaria, di principi già stabiliti da fonti superiori può compromettere la gerarchia delle fonti e generare formulazioni non pienamente congruenti con la disciplina primaria o unionale.

Garanzia dei diritti degli interessati

Lo schema risulta incompleto rispetto alla definizione delle “misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati”. Il diritto previsto dall’art. 7, comma 3, dello schema, relativo all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento e all’integrazione dei dati, rischia di risultare inoperante se le misure necessarie per il suo esercizio sono rinviate a un decreto futuro.

La Sezione ha evidenziato che tali diritti derivano dalla disciplina europea recepita nell’ordinamento nazionale e assumono particolare rilievo perché le finalità del trattamento sono collegate anche alla tutela del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost.

Destinatari diretti e peculiarità del contesto penitenziario

I detenuti affetti dalle patologie indicate non possono essere esclusi dalla categoria dei destinatari diretti della disciplina. Pur non essendo gravati da obblighi di adeguamento, essi sono i soggetti cui si riferiscono i dati, titolari dei diritti previsti dallo schema e destinatari sostanziali delle garanzie.

La Sezione ha rimarcato la peculiarità del contesto penitenziario: il trattamento dei dati è collegato alla detenzione, alle attività sanitarie e ai programmi terapeutici, in una situazione caratterizzata dalla restrizione della libertà personale e dalla possibile interrelazione tra patologia, percorso terapeutico e vicenda penale. Le banche dati non sono strumenti neutrali, ma supportano l’attività valutativa sanitaria e quella dell’amministrazione penitenziaria e possono incidere sul rapporto terapeutico con gli interessati.

Conferimento e comunicazione dei dati

Lo schema utilizza, nei confronti del Ministero della salute, il termine “comunicazione” anziché “conferimento”. La Sezione ha ritenuto tale scelta non coerente con l’art. 6-bis, comma 1, che prevede un conferimento reciproco mediante interoperabilità.

La disciplina dovrà quindi prevedere il conferimento dei dati al Ministero della salute e dovrà riferirlo a tutte le finalità del comma 1, lettere da a) a f), compresa l’analisi dell’andamento delle misure e degli esiti dei programmi di trattamento. La comunicazione, quale operazione distinta e potenzialmente non reciproca, non può sostituire il meccanismo legislativamente previsto.

Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

Considerata la natura dei dati, definiti nell’ATN come “doppiamente sensibili”, la Sezione ha ritenuto necessario acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il parere è richiesto dall’art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 51/2018 e dall’art. 154, commi 5 e 5-bis, d.lgs. n. 196/2003.

Il parere del Garante dovrà essere acquisito prima della nuova trasmissione dello schema al Consiglio di Stato, insieme alla documentazione istruttoria integrata.

AIR, relazione illustrativa e impatto finanziario

La dichiarazione ministeriale di esenzione dall’AIR fonda l’esenzione sul numero esiguo dei destinatari diretti e sul ridotto impatto dell’intervento. La Sezione ha ritenuto tale valutazione non adeguatamente motivata, perché non considera i detenuti interessati quali destinatari diretti e perché non consente di determinare l’ampiezza delle operazioni di conferimento, trattamento e comunicazione.

L’assenza dell’AIR impedisce inoltre di valutare l’impatto amministrativo e finanziario delle misure rinviate al decreto ex comma 6. La relazione tecnica richiama genericamente risorse già disponibili, mentre la dichiarazione di esenzione ammette la possibile esistenza di costi, seppur minimi e prevalentemente una tantum. Occorre quindi chiarire l’effettivo sforzo organizzativo richiesto alle amministrazioni e verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell’art. 8 dello schema.

Adempimenti richiesti

La Sezione ha indicato che l’Amministrazione dovrà, alternativamente, trasmettere anche il decreto previsto dall’art. 6-bis, comma 6, assicurando il coordinamento tra i due atti, oppure integrare lo schema in modo da renderlo autonomamente applicativo. In quest’ultimo caso dovranno essere disciplinati direttamente:

  • gli elementi oggetto dei rinvii al decreto ex comma 6;
  • le misure organizzative idonee o i criteri per definirle;
  • l’atto competente, il soggetto legittimato e il termine di emanazione delle misure;
  • il rapporto tra misure organizzative e misure tecniche e organizzative previste dal decreto ex comma 6;
  • le modalità di collegamento temporale delle informazioni senza identificabilità degli interessati;
  • il conferimento, e non la mera comunicazione, dei dati al Ministero della salute per tutte le finalità legislative;
  • l’inquadramento dei detenuti interessati quali destinatari diretti;
  • l’integrazione dell’AIR o della relazione illustrativa e della relazione tecnica;
  • l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Esito

Il Consiglio di Stato ha sospeso l’esame del provvedimento in attesa degli adempimenti istruttori indicati in motivazione. Il parere definitivo non è stato quindi espresso. La Sezione ha ricordato che il proprio controllo preventivo deve avere ad oggetto il testo effettivamente trasmesso e non può essere formulato sulla base di modifiche o integrazioni soltanto future.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoProtezione dei dati personali
RamiFonti e atti normativiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzioneProporzionalità e ragionevolezza

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